I Nuovi Poveri – Reprise

22 09 2009

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Da Norman Foster a Bonelli, Erede, Pap­palardo. Gli studi pro­fessionali subiscono un duro contraccolpo dalla cri­si economica internazionale. Una flessione che ha intacca­to ricavi e occupazione. In Ita­lia le stime del Cup (Comitato unitario degli ordini e dei col­legi professionali) per il 2009 prevedono quasi 300 mila po­sti di lavoro persi da liberi pro­fessionisti a partita Iva che non possono contare su am­mortizzatori sociali o misure di tutela straordinarie. Specia­listi che dovranno riconvertir­si, sperimentare altri settori o addirittura cambiare lavoro. Ad accusare il colpo ci sono nomi illustri ma soprattutto una miriade di piccole realtà che nel 2008 hanno guadagna­to, in media 15 mila euro in meno, hanno dovuto ridurre il budget destinato alle consu­lenze e alle risorse umane, quindi tagliare contratti e po­sti di lavoro.

Tra le categorie più colpite gli architetti, legati a doppio fi­lo alla crisi dell’edilizia, al pun­to che firme di primo piano co­me l’olandese Erick Van Ege­raat chiude il suo studio mila­nese dopo lo stallo del proget­to Milanofiori. Turbolenze an­che per qualche grosso studio italiano, come il Cmr: «Il 2009 ha avuto un inizio abbastanza difficoltoso — conferma Mas­simo Roj, amministratore dele­gato dello studio — a gennaio abbiamo avuto un blocco di 5-6 lavori di grandi dimensio­ni, a febbraio abbiamo inizia­to la sospensione di alcune collaborazioni in funzione di questi blocchi improvvisi. A febbraio abbiamo dato la so­spensione a 25 collaboratori su 130. Ma a giugno due dei clienti stranieri che avevano bloccato i lavori hanno vendu­to le operazioni a italiani che ci hanno affidato l’attività so­spesa e abbiamo preso altre 15 persone» Oltre ai dipendenti degli stu­di professionali, che sono cir­ca un milione, e che restano le prime vittime della crisi, ci so­no i professionisti autonomi che lavorano in proprio o so­no titolari degli studi. Si tratta di circa 800 mila persone, dice Gaetano Stella, presidente del­la Confprofessioni, associazio­ne che rappresenta i liberi pro­fessionisti. Qui, spiega, la crisi ha colpito «a macchia di leo­pardo ». Quelli che stanno peg­gio sono architetti e ingegneri, con un calo del fatturato del 30%, a causa del mercato im­mobiliare fermo. Una situazio­ne analoga riguarda i notai: so­no crollate le compravendite, le stipule di mutui, le costitu­zioni di società. Calo del 15% del fatturato per le professioni economiche (commercialisti, ragionieri, consulenti del lavo­ro) che hanno visto ridursi il lavoro da parte delle aziende. Guadagni in diminuzione an­che per i dentisti perché «i pa­zienti, se non hanno urgenza, rimandano a tempi migliori gli interventi importanti».

Forte crisi anche per gli av­vocati: uno studio prestigioso Bonelli, Erede, Pappalardo ha abbassato il numero dei colla­boratori, ha chiuso la sede ita­liana di White & Case, studio internazionale americano con sede a Milano. Cambi anche nello studio Ashurst: Riccardo Agostinelli e Lorenzo Vernetti (entrambi fondatori della se­de italiana) si sono spostati in Latham & Watkins. «In difficol­tà sono soprattutto i giovani — dice Maurizio de Tilla, pre­sidente dell’Oua, l’organismo unitario dell’avvocatura — quelli che fanno gli avvocati d’ufficio e che non ricevono i compensi dallo Stato da due anni». Come se non bastasse, le sti­me prevedono, per tutta la ca­tegoria, che la crisi si inasprirà nei prossimi mesi e nel 2010 perché le parcelle arrivano sempre in ritardo rispetto alla prestazione. «Il disagio econo­mico è dato da molteplici ra­gioni — afferma Guido Alpa, consiglio nazionale forense —. La diminuzione dei redditi ha influito sulle scelte riguar­danti gli investimenti nelle strutture professionali e gli eventuali tagli. Occorrerebbe rivisitare il sistema fiscale, che oggi affligge senza alcuna logi­ca (che non sia quella puniti­va) le professioni intellettua­li ». Acque agitate anche tra i consulenti del lavoro: le azien­de entrano in crisi di liquidità, mettono in mobilità i lavorato­ri e cominciano a rallentare i pagamenti. «In certi casi ab­biamo sostituito le banche nel credito alle imprese — com­menta Marina Calderone, pre­sidente del Cup, Comitato uni­tario degli Ordini e dei collegi professionali —. Il punto è che, non essendo aziende, sia­mo esclusi da protezioni o age­volazioni. Ciò che chiediamo sono interventi di sostegno so­prattutto per le fasce deboli: i giovani professionisti e per le donne». La conferma delle difficoltà arriva da professionisti affer­mati e molto noti come quelli dello studio Attilio Miotto di Padova oppure dallo studio di consulenza del lavoro «Signo­rini » di Firenze, Alessandro Si­gnorini, partner: «Abbiamo bloccato le assunzioni — affer­ma Alessandro Signorini, part­ner — ma non abbiamo sospe­so le collaborazioni. Però se la situazione congiunturale do­vesse perdurare, saremo co­stretti a ridurre il personale».

Da Corriere.it





Competenze professionali degli iscritti all’albo degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori

14 11 2008

1. Premessa

Quella delle competenze professionali è questione che, praticamente da sempre, ha impegnato la categoria in confronti, anche accesi, con le altre professioni tecniche, spesso tendenti ad invadere ambiti di competenza esclusiva o, viceversa, a restringere competenze comunque attribuite dalla legge agli architetti.

Con l’entrata in vigore del D.P.R. 328/01, il tema delle competenze non solo è tornato in primo piano ma ha assunto nuova ed imprevista valenza in quanto la presenza di ben sei diverse figure professionali nello stesso Albo, con relative e diverse attribuzioni, ha veicolato per la prima volta il problema all’interno dell’Ordine.

La prospettiva di approccio che ne deriva è assai diversa da quella fino ad oggi seguita, votata essenzialmente al confronto, quando non alla contrapposizione, con altri Ordini o Collegi. Oggi, e per la prima volta, l’Ordine è infatti chiamato a chiarire problematiche di competenza professionale non per tutelare tutti i propri iscritti da azioni esterne alla categoria ma, al contrario, per regolare gli ambiti professionali dei medesimi anche, e soprattutto, gli uni rispetto agli altri. L’azione regolatrice che ne conseguirà discende direttamente dall’obbligo istituzionale di definire con la massima chiarezza e trasparenza le competenze proprie di ciascuna delle figure professionali che compongono l’Albo. Ciò sia al fine di adempiere un ineludibile e non procrastinabile passaggio dovuto nei confronti della collettività (che ha diritto, come ovvio, alla massima chiarezza sulle attribuzioni di ciascuna delle sei figure professionali presenti nell’Albo) sia per prevenire possibili attriti ed incomprensioni tutte interne all’Ordine, i cui effetti potrebbero risultare deleteri quando non dirompenti.

La condivisione in materia di competenza esclusiva e non, quale che sia la sua articolazione nell’esito finale dell’attuale periodo di riflessione, è comunque condizione essenziale per la credibilità del ruolo etico e sociale della nostra professione.

L’ipotesi tracciata, ovviamente aperta a tutti gli sviluppi ed approfondimenti, è una prima bozza che si pone come obiettivo una lettura comparata delle competenze che, nel nuovo panorama normativo, afferiscono a vecchie e nuove figure professionali.


2. Fonti Normative

Per le riflessioni che seguono sono state assunte a riferimento le principali fonti normative che, direttamente od indirettamente, disciplinano le competenze degli architetti e cioè :

a) R.D. 16 marzo 1942 n.262 “Approvazione del testo del Codice Civile “- art. 2229

b) Legge 24 giugno 1923 n. 1395 “Tutela del titolo e dell’esercizio professionale degli ingegneri e degli architetti”

c) R.D. 23 ottobre 1925 n. 2537 “Approvazione del regolamento per le professioni di ingegnere ed architetto”

d) R.D. 16 novembre 1939 n. 2229 “Norme per la esecuzione delle opere in c.a.”

e) Legge 2 marzo 1949 n. 143 “Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali degli ingegneri ed architetti”

f) Legge 5 novembre 1971 n.1086 “Norme per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica”.

g) Legge 2 febbraio 1974 n.64 “Provvedimenti per le costruzioni con particolari prescrizioni per le zone sismiche”.

h) Direttiva 85/384/CEE del 10 giugno 1985 e Decreto Legislativo 27 gennaio 1992, n.129 “Attuazione delle direttive n. 85/384/CEE, n.85/614/CEE e n. 86/17/CEE in materia di riconoscimento dei diplomi, delle certificazioni ed altri titoli nel settore dell’architettura”

i) D.P.R. 5 giugno 2001 n.328 “Modifiche ed integrazioni della disciplina dei requisiti per l’ammissione all’esame di Stato e delle relative prove per l’esercizio di talune professioni, nonche’ della disciplina dei relativi ordinamenti”.

Si trascurano, per il momento, le norme che disciplinano progettazione, direzione e collaudo di impianti tecnologici, in quanto scarsamente attinenti (dato all’attuale livello di primo approccio al tema) l’oggetto della presente nota.


3. Le innovazioni introdotte dal D.P.R. 328/01

Il D.P.R. 328/01, fra le molte innovazioni, ha introdotto cinque nuove figure professionali (pianificatore, paesaggista, conservatore, architetto junior e pianificatore junior) che affiancano quella tradizionale di architetto.

Se da un lato è certo che la nuova disciplina non ha mutato le competenze attribuite alla nostra categoria professionale (e cioè agli iscritti all’Ordine degli architetti, pianificatori, paesaggisti, e conservatori), dall’altro è tutt’altro che chiaro quali siano le attività attribuite, in via esclusiva o meno, all’una ed all’altra figura professionale interna alla categoria.

L’art. 3 precisa infatti, in linea generale, come ciascun settore corrisponda a circoscritte e individuate attività professionali ed inoltre come il professionista iscritto in un settore non possa esercitare le competenze di natura riservata attribuite agli iscritti ad altri settori della stessa sezione.

Come noto l’art. 15 del D.P.R. 328/01 ha istituito nell’Albo due sezioni, la sezione A (riservata a coloro in possesso di laurea quinquennale o specialistica) e la sezione B (riservata ai laureti triennali). La sezione A è suddivisa in quattro settori (architettura, pianificazione territoriale, paesaggistica, conservazione dei beni architettonici ed ambientali) mentre la sezione è suddivisa in due settori (architettura e pianificazione).

L’art. 16 regola invece le attività professionali attribuite a ciascun settore delle due sezioni, ma la sommarietà delle indicazioni ivi contenute, quanto meno ad una prima lettura, può far sorgere qualche perplessità in ordine gli effettivi limiti di competenza delle varie figure professionali. Perplessità che possono rivelarsi assai pregiudizievoli per la categoria sia per la difficoltà di circoscrivere esattamente le attribuzioni delle figure triennali (che per molti versi ripropongono, seppur su un piano diverso, l’annoso equivoco delle competenze dei tecnici diplomati) sia per la percezione di particolare specializzazione che l’utente può avere in relazione alle nuove figure professionali quinquennali rispetto a quella tradizionale di architetto.

E’ dunque proprio sulle disposizioni dell’art. 16 che un approfondimento si impone, in rapporto, anche e soprattutto, alla legislazione previgente.


4. Architetto (sezione A settore A)


4.1 Competenze dell’Architetto

Le competenze dell’architetto sono trattate dal primo comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:

“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore “architettura”, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa, le attività già stabilite dalle disposizioni vigenti nazionali ed europee per la professione di architetto, ed in particolare quelle che implicano l’uso di metodologie avanzate, innovative o sperimentali.”

Dunque, la nuova disciplina niente ha innovato per quanto attiene le attribuzioni e riserve di competenza esclusiva degli architetti, per i quali espressamente prevede il mantenimento delle competenze già attribuite dalle precedenti disposizioni sia nazionali che europee.

Preme rilevare, fin da subito, come detta conferma valga:

· per le competenze storicamente comuni con altre categorie tecniche, tipicamente con gli ingegneri ed i geometri ma oggi anche con le altre figure professionali iscritte allo stesso Ordine;

· per le competenze attribuite in via esclusiva agli architetti e quindi non esercitabili da alcuna altra figura professionale, neppure quando iscritta alla stesso ordine (anche se sull’argomento qualche circoscritta eccezione in realtà si configura).


4.2 Competenze comuni con altre figure professionali

Le competenze storiche e consolidate dell’architetto sono quelle condivise con gli ingegneri e stabilite dall’art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537: “Formano oggetto tanto della professione di Ingegnere quanto di quella di Architetto le opere di edilizia civile, nonchè i rilievi geometrici e le operazioni di estimo ad esse relative.”

La nozione di “opere di edilizia civile”, nella sua più ampia e consolidata accezione, deve intendersi come comprensiva di tutti gli interventi in materia edilizia ed urbanistica, dal momento della progettazione a quello del collaudo, per i quali la legge non stabilisca le diverse e specifiche competenze professionali trattate all’art. 51 e da questo riservate agli ingegneri.

In sostanza il legislatore del 1925 ha utilizzato la dizione “edilizia civile” per indicare la categoria residuale di opere non previste dall’art. 51, per le quali (e solo per le quali) ha ritenuto che la particolare complessità tecnica e l’implicazione di conoscenze peculiari dovesse comportare una riserva di competenza favore degli ingegneri.

L’amplissima portata della nozione di “opere di edilizia civile” che ne è conseguita è stata ribadita nel tempo sia da autorevoli pareri ministeriali che da numerose pronunce giurisprudenziali, le quali hanno sgombrato il campo da qualsiasi possibile dubbio residuo.

Comune competenza con gli ingegneri (e, seppur solo parzialmente, con altre categorie tecniche) sussiste quindi:

1) per le costruzioni civili di qualsiasi tipo e dimensione, sia nel caso delle nuove costruzioni che degli interventi di recupero del patrimonio edilizio esistente (fatto salvo il caso degli edifici di valori storico artistico, per i quali, come dettagliato nel prosieguo, la competenza è esclusiva);

2) per le opere di urbanizzazione primaria (quali le opere stradali, gli impianti fognari, la pubblica illuminazione, il verde, ecc) quando strettamente connesse agli edifici e necessarie alla utilizzazione degli stessi ed in quanto tali da ricondursi nell’ampia accezione di “opere civili” di cui si è detto;

3) per le opere di urbanizzazione secondaria, peraltro riconfermata come esclusiva da norme di settore quali quelle in materia di edilizia scolastica.

4) per le opere di impiantistica civile, in quanto facenti parte integrante delle “opere di edilizia civile” espressamente attribuite all’architetto dall’art. 52 del R.D. 2537/25 (fermo restando che esulano dalla competenza del medesimo gli impianti industriali e quelli ad essi assimilabili);

5) per le prestazioni attinenti l’urbanistica e la pianificazione territoriale.


4.3 Competenze esclusive

Il già più volte citato art. 52 del R.D. 23.10.1925 n. 2537, configura anche le uniche vere e proprie riserve di competenza esclusiva a favore degli architetti: “Tuttavia le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico ed il restauro e il ripristino degli edifici contemplati dalla legge 20 giugno 1909, numero 364, per l’antichità e le belle arti, sono di spettanza della professione di Architetto, ma la parte tecnica può essere com­piuta tanto dall’Architetto quanto dall’In­gegnere”.

La portata della norma è più ampia di quanto molti ritengano, stabilendo una indubbia riserva a favore degli architetti per quanto attiene:

a) gli interventi sugli immobili comunque contemplati dalla legislazione in materia di beni culturali (e cioè a suo tempo dalla L. 364/09, poi dalla L. 108/39 ed oggi dal Titolo I del D.Lgs. 490/99) e ciò sia nei casi di vincolo derivante da notifica diretta che di vincolo ope legis che, infine, di vincolo indiretto;

b) le opere di edilizia civile che presentano carattere artistico, comprendendo in simile ampia nozione sia gli interventi sugli edifici esistenti in tutti i casi in cui i medesimi rivestano interesse storico artistico, seppur non talmente rilevante da giustificare l’imposizione del vincolo monumentale, che le nuove costruzioni in tutti i casi in cui queste intendano assumere preciso ed autonomo valore artistico.

Per quanto attiene l’ambito riservato di cui alla lettera “a” è ormai definitivamente chiarito come esso sia esteso a tutti i beni contemplati nella legislazione di tutela e cioè:

· agli edifici oggetto di notifica ai sensi degli artt. 1-3 della L. 1089/39 (oggi artt. 2-6-8 D.Lgs. 490/99);

· agli edifici tutelati “ope legis” per effetto del combinato disposto degli artt. 1e 4 della L. 1089/39 (oggi artt. 2 e 5 D.Lgs. 490/99);

· agli edifici sottoposti a tutela indiretta ai sensi dell’art. 21 della L. 1089/39 (oggi art. 49 D.Lgs. 490/99).

Meno rigorosamente delimitato, ma non per questo meno sussistente, l’ambito riservato di cui alla lettera “b”. Esso comprende tutte le “opere di edilizia civile che presentano carattere artistico” e cioè tutti gli interventi che trovano nel carattere artistico il proprio elemento distintivo.

Ovviamente la principale difficoltà, in questo secondo ambito, è quella di definire se e quando una determinata opera, sia essa di nuova costruzione che di recupero del patrimonio edilizio esistente, presenti carattere artistico sufficientemente elevato da giustificare una riserva di competenza in favore di una categoria professionale e in danno di tutte le altre.

Per quanto attiene gli interventi di recupero, ciò può risultare agevole nei casi in cui l’importante valore di determinati edifici, seppur non così rilevante da giustificare l’imposizione del vincolo ai sensi del Titolo I del D.Lgs. 490/99, è stabilito da atti della pubblica amministrazione (tipicamente le classificazioni del patrimonio edilizio esistente operate dagli strumenti urbanistici in attuazione di leggi regionali) e quindi determinato in via oggettiva. Meno agevole il caso in cui non soccorra alcuna formale classificazione, eventualità in cui la valutazione di merito non può che essere demandata al soggetto comunale preposto al rilascio della concessione edilizia o comunque dell’atto abilitante all’esecuzione delle opere.

Più labili sono i confini della competenza esclusiva quando si tratti di nuove costruzioni, in quanto per le medesime non può soccorrere alcuna classificazione di Piano Regolatore od altra forma di tutela specifica comunque imposta. E’ però certo che si rientri nell’ambito riservato di cui all’art. 52 ogni qualvolta una nuova costruzione intenda, programmaticamente, assumere spiccato ed autonomo valore artistico.

Rientra pertanto nell’am­bito della competenza esclusiva dell’architetto qualsiasi opera, ivi comprese le nuove costruzioni, che espli­ci­tamente intenda assu­mere autonomo valore artistico e che in quanto tale sia stata promossa, fi­nanziata od autorizzata.

La riserva di competenza esclusiva di cui all’art. 52 del R.D. 2537/25 opera quindi ancora pienamente e non consente mai di prescindere dall’opera del­l’archi­tetto quando si tratti di intervenire su edifici di valore storico-artistico o di eseguire opere civili che comunque assumano carattere arti­stico.

Resta ovviamente ferma la possibilità per altri tecnici di concorrere nell’opera, curando la mera parte tecnica dell’intervento, affiancando e suppor­tando l’ar­chi­tetto, dalla cui opera, in nessun caso, è ammesso prescin­dere.


4.4 Competenze comuni con altri settori o sezioni dell’Albo

Tutte le competenze delle altre figure professionali iscritte all’Albo, sia della sezione A che della sezione B, sono da intendersi in comune con l’architetto, al quale nessuna competenza è sottratta rispetto a quelle, amplissime, attribuitegli dalla normativa previgente.


4.5 Competenze che esulano dal campo professionale dell’architetto

Esulano dal campo professionale dell’architetto le sole opere contemplate all’art. 51 del R.D. 2537/25 e da questo riservate agli ingegneri.

Va peraltro sottolineato come detta esclusione, per quanto attiene le opere di urbanizzazione primaria (opere stradali, sistemi fognari, reti idriche, reti elettriche e telefoniche, impianti tecnici e tecnologici, ecc) sussista solo quanto le medesime abbiano speciale importanza o propria autonomia progettuale e funzionale, tanto da esulare dalla nozione di “opere di edilizia civile”, per le quali, già si è detto, la competenza è comune.

Esulano invece sempre dal campo professionale dell’architetto:

· gli impianti di depurazione e le opere idrauliche,

· le opere ferroviarie e quelle stradali extraurbane,

· le macchine e gli impianti industriali.


5. Pianificatore Territoriale (sezione A settore B)


5.1 Competenze del Pianificatore Territoriale

Le competenze del pianificatore territoriale sono disciplinate dal secondo comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:

“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore pianificazione territoriale:

j) la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente e della città;

k) lo svolgimento e il coordinamento di analisi complesse e specialistiche delle strutture urbane, territoriali, paesaggistiche e ambientali, il coordinamento e la gestione di attività di valutazione ambientale e di fattibilità dei piani e dei progetti urbani e territoriali;

l) strategie, politiche e progetti di trasformazione urbana e territoriale.”

Il campo professionale del pianificatore è quindi chiaramente votato alla pianificazione territoriale ed urbanistica, con particolare riferimento alle attività di coordinamento ed alle analisi complesse legate alla pianificazione ed alle strategia di trasformazione urbana e territoriale.

Meno chiara (e quindi meritevole di approfondimento) è la competenza del pianificatore allorchè dal livello di area vasta o di mera valutazione strategica si arrivi al livello dei “progetti di trasformazione urbana”, nozione che ha poco riscontro nella legislazione edilizia-urbanistica (salvo forse per quanto attiene le S.T.U. ma che certo non può essere ricondotta solo a queste).

In linea generale, e solo a titolo di primo approccio alla questione, potrebbe ritenersi che i “progetti di trasformazione urbana” di competenza del pianificatore debbano essere ricondotti ai “piani particolareggiati” di cui all’art. 13 della L. 1150/42 e cioè a quei piani che, seppur attuativi dello strumento urbanistico generale, abbiano ancora natura essenzialmente urbanistica e non architettonica.

Da ciò discende che esulano dalla competenza del pianificatore quei piani attuativi di dettaglio, ad esempio i P.d.R. di cui all’art. 28 della L. 457/78, i cui contenuti divengono più propriamente architettonici.

In tale ottica, ed ancora a titolo di esempio, non potrebbero ritenersi di competenza del pianificatore piani di dettaglio tale da consentire l’attuazione degli interventi edilizi tramite D.I.A. secondo quanto previsto dall’art. 22, comma 3, lettera “b” del D.P.R. 380/01. Ciò in quanto tale tipo di piani comporta inevitabilmente una progettazione architettonica che, pacificamente, esula dalle competenze del pianificatore.

In estrema sintesi, può affermarsi che la competenza del pianificatore si fermi là dove dall’ambito disciplinare dell’urbanistica si passi a quello della progettazione architettonica, quale che sia la denominazione del piano attuativo interessato.


5.2 Competenze esclusive

Nessuna delle competenze attribuite al pianificatore territoriale è di natura esclusiva, rientrando tutte anche nelle attribuzioni dell’architetto e, spesso, anche di altre categorie professionali (ad esempio gli ingegneri).


5.3 Competenze comuni con altri settori o sezioni dell’Albo

Tutte le competenze del pianificatore territoriale rientrano anche nelle attribuzioni dell’architetto.

Per quanto attiene la sola redazione di piani paesistici sussiste inoltre comune competenza con il paesaggista:

In comune con il pianificatore junior (oltre che con l’architetto) sono infine tutte le competenze attribuite a quest’ultimo dall’art. 16, comma 5, lettera “b”,


5.4 Competenze che esulano dal campo professionale del pianificatore

Esulano dal campo professionale del pianificatore le competenze attribuite agli altri settori della sezione A (con la sola eccezione dei piani paesistici) nonché al settore A della sezione B, ed in particolare:

1) la progettazione architettonica ed edilizia in genere,

2) la progettazione strutturale ed impiantistica,

3) le operazioni di estimo,

4) qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dal secondo comma dell’art. 16.


6. Paesaggista (sezione A settore C)


6.1 Competenze del Paesaggista

Le competenze del paesaggista sono disciplinate dal terzo comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:

“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore paesaggistica:

a) la progettazione e la direzione relative a giardini e parchi;

b) la redazione di piani paesistici;

c) il restauro di parchi e giardini storici, contemplati dalla legge 20 giugno 1909, n. 364, ad esclusione delle loro componenti edilizie.”

Il campo professionale del pianificatore risulta delineato con sufficiente chiarezza dalla norma, che (per quanto opinabile nella sua ristrettezza) lascia spazio a pochi dubbi.

Va comunque segnalato:

come le competenze di cui alla lettera “b” siano a comune non solo con gli architetti ma anche con i pianificatori territoriali (abilitati anche alla pianificazione del paesaggio);

come le competenze di cui alla lettera “c” (seppur comunque ad esclusione delle componenti edilizie) siano in qualche misura sovrapposte a quelle che la legislazione previgente riservava in via esclusiva all’architetto per la già richiamata disposizione del secondo periodo dell’art. 52 del R.D. 2357/25.


6.2 Competenze esclusive

Nessuna delle competenze attribuite al paesaggista è di natura esclusiva.


6.3 Competenze comuni con altri settori o sezioni dell’Albo

Tutte le competenze del paesaggista rientrano anche nelle attribuzioni dell’architetto (e, spesso, anche di altre categorie professionali, ad esempio gli ingegneri).

Per quanto attiene la sola redazione di piani paesistici sussiste inoltre comune competenza con il pianificatore territoriale:

6.4 Competenze che esulano dal campo professionale del paesaggista

Esulano dal campo professionale del paesaggista le competenze attribuite agli altri settori della sezione A (con la sola eccezione dei piani paesistici) e della sezione B, ed in particolare:

· le opere di progettazione architettonica ed edilizia in genere (ivi compreso il restauro delle componenti edilizie di giardini e parchi storici),

· le operazioni di estimo,

· la progettazione strutturale ed impiantistica,

· le prestazioni inerenti l’urbanistica e la pianificazione territoriale (fatti salvi i soli piani paesistici),

· qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dal terzo comma dell’art. 16,


7. Conservatore (sezione A settore D)


7.1 Competenze del Conservatore

Le competenze del conservatore sono disciplinate dal quarto comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:

“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione A – settore conservazione dei beni architettonici ed ambientali:

a) la diagnosi dei processi di degrado e dissesto dei beni architettonici e ambientali e la individuazione degli interventi e delle tecniche miranti alla loro conservazione.”

Analogamente al paesaggista, il campo professionale del pianificatore risulta delineato con sufficiente chiarezza dalla norma, che anche in questo caso lascia spazio a pochi dubbi.

Si tratta infatti di competenze tutte orientante alla diagnosi ed alla individuazione degli interventi e delle tecniche più idonee alla conservazione dei beni architettonici ed ambientali, senza peraltro che tali competenze presuppongano la possibilità di progettare o dirigere lavori neppure in tale limitato ambito.

A differenza del paesaggista, e nonostante il titolo attribuitogli dalla legge, le competenze del conservatore (in quanto non abilitato alla progettazione) non si sovrappongono effettivamente a quelle dell’architetto in quanto egli mantiene un ruolo di supporto specialistico al progettista che, nel caso di beni di valore storico artistico, altri non può essere che un architetto (fatto salvo il caso, del tutto marginale, del restauro dei giardini storici).

Ne consegue che, a differenza del paesaggista, il conservatore con incide minimamente sulla riserva di competenza esclusiva attribuita all’architetto dall’art. 52 del R.D. 2357/25 per quanto attiene gli interventi su edifici di valore storico o artistico.


7.2 Competenze esclusive

Nessuna delle competenze attribuite al conservatore è di natura esclusiva.


7.3 Competenze comuni con altri settori o sezioni dell’Albo

Tutte le competenze del conservatore rientrano anche nelle attribuzioni dell’architetto.


7.4 Competenze che esulano dal campo professionale del conservatore

Esulano dal campo professionale del conservatore le competenze attribuite agli altri settori della sezione A ed in particolare:

· qualsiasi tipo di progettazione architettonica ed edilizia (ivi compresa quella su ediifici di valore storico artistico)

· le operazioni di estimo,

· la progettazione strutturale ed impiantistica,

· le prestazioni inerenti l’urbanistica e la pianificazione territoriale,

· qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dal quarto comma dell’art. 16,


8. Architetto Junior (sezione B settore A)


8.1 Competenze dell’Architetto Junior

Le competenze dell’architetto junior sono disciplinate dalla lettera “a” del quinto comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:

“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

a) per il settore “architettura”:

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze, volte al concorso e alla collaborazione alle attività di progettazione, direzione dei lavori, stima e collaudo di opere edilizie, comprese le opere pubbliche;

2) la progettazione, la direzione dei lavori, la vigilanza, la misura, la contabilità e la liquidazione relative a costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate;

3) i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica”.

Le competenze dell’architetto junior sono quelle che, ad una prima lettura, appaiono meno esattamente definite o che comunque paiono lasciare più ampi margini interpretativi.

In realtà, dopo una lettura più attenta, i limiti delle attribuzioni dell’architetto junior non sono poi così labili.

Per quanto attiene le competenze di cui al punto 1 della lettera “b”, queste sono abbastanza chiare ed attribuiscono al tecnico laureato triennale un ruolo di supporto e collaborazione in tutte le fasi del processo edilizio (progetto, direzione lavori, stima, collaudo, ecc.) di competenza propria dell’architetto o dell’ingegnere. Questa pare la vocazione principale della figura professionale dell’architetto junior, coerente sia con il percorso formativo e soprattutto con i contenuti dell’esame di stato che lo abilita all’esercizio della professione, tutti orientati allo sviluppo, fino a livello esecutivo, di progetti altrui nonché al controllo economico e normativo del processo edilizio. In tale attribuzione non esistono limiti di dimensione o complessità dei progetti ai quali può partecipare l’architetto junior, ovviamente fermo restando il suo ruolo di supporto e collaborazione e mai di assunzione diretta delle responsabilità di progettazione o direzione dei lavori.

Diversamente hanno pesanti limitazioni le competenze previste dal punto 2 della stessa lettera “b”, in quanto esse concernono l’assunzione diretta di responsabilità di progettista e direttore dei lavori per quanto attiene “costruzioni civili semplici, con l’uso di metodologie standardizzate”.

Se la logica della norma è chiarissima (l’architetto junior non ha le stesse competenze di architetti ed ingegneri e pertanto, quando opera direttamente, soggiace ad importanti limitazioni in relazione alla complessità delle opere che può progettare o dirigere), meno agevole è definire con esattezza l’ambito delle limitazioni imposte.

Gli elementi discriminanti prescritti dalla norma sono due: la semplicità delle costruzioni e l’uso di metodologie standardizzate. Entrambi meritano un approfondimento.

La nozione di “costruzione civile semplice” ricorda, ad un primissimo approccio, quella di “modesta costruzione civlle” prevista dall’art. 16 del R.D. 274/29 come limitazione delle competenze professionali dei geometri e che è stata per decenni al centro del confronto con i tecnici diplomati. E’ però evidente fin da subito come l’attributo di “semplice” non comporti tutte le limitazioni che invece conseguono quello di “modesta”, cosicché le competenze progettuali dell’architetto junior sono, come naturale dato il diverso percorso formativo, meno ristrette di quelle del geometra.

L’ormai consolidata accezione di “modesta costruzione” ne individua la limitazione nella modestia dell’impegno progettuale che essa presuppone e quindi, in sostanza, nella modestia sia quantitativa che qualitativa dell’opera da progettare o dirigere. Per rientrare nelle competenze del tecnico diplomato una costruzione civile deve quindi essere non solo di ridotte dimensioni ma anche priva di qualsiasi implicazione (costruttiva, vincolistica, tipologica, distributiva, ecc.) che presupponga impegno progettuale non modesto.

Profondamente diversa l’accezione di “costruzione civile semplice”. Essa non presuppone limiti di carattere quantitativo ma solo di natura qualitativa, rilevando la semplicità della progettazione e non la dimensione dell’opera progettata. Deve peraltro sottolinearsi come detta “semplicità” debba riguardare tutti gli aspetti della progettazione, ben potendosi presentare casi nei quali è la stessa dimensione dell’intervento a comportare di per sé difficoltà progettuali e quindi a sottrarre una determinata opera dalla casistica delle costruzioni semplici (è il caso, ad esempio, degli insediamenti industriali di dimensioni consistenti che, seppur costituiti da una pluralità di costruzioni qualificabili come semplici se considerate ciascuna a se stante, rivelano nel loro insieme indubbi aspetti di complessità direttamente discendenti dalla dimensione dell’insediamento e dalla molteplicità delle relazioni che nascono tra numerosi elementi di per sé elementari o tra gli stessi ed il contesto).

La fondatezza dell’approccio interpretativo proposto appare confermata dall’altro elemento assunto dalla norma per stabilire i limiti delle competenze progettuali dell’architetto junior e cioè l’uso di ”metodologie standardizzate”. E’ infatti evidente come da un lato il ricorso ad una metodologia standardizzata renda di per sé semplice la progettazione e dall’altro come non sia possibile ricorrere a tale metodologia non appena il tema progettuale esca dalla norma e presupponga approcci specifici o comunque non standardizzabili.

La correlazione dei due elementi in precedenza trattati (la semplicità della costruzione e l’uso di metodologie standardizzate) individua compiutamente i limiti delle competenze di cui al numero 2 della lettera “b”.

Per quanto attiene la “semplicità” della costruzione, questa può essere individuata con una certa agevolezza assumendo a riferimento le categorie individuate all’art. 14 della L. 143/49. Per quanto attiene la classe 1, sono certamente da considerarsi semplici le costruzioni di cui alla lettera “a” e probabilmente possono esserlo buona parte delle costruzioni di cui alla lettera “b” quando di piccola dimensione, anche se in questo secondo caso sarà certamente opportuno procedere ad alcune esclusioni posto che, oggigiorno, non può certamente ritenersi semplice un ospedale, per quanto piccolo, od una stazione di media importanza. Viceversa potrebbero considerarsi semplici, sempre se di piccola dimensione, alcune delle costruzioni contemplate alla lettera “c” e segnatamente i “villini semplici e simili”, fermo restando che, per maggior chiarezza, sarebbe particolarmente auspicabile che, in sede di riforma della Tariffa, tutte le costruzioni “semplici” venissero riunite in una sola categoria appositamente dedicata

Per quanto attiene gli aspetti strutturali, sempre con riferimento all’art. 14 della L. 143/49, deve ritenersi che possano qualificarsi come “semplici” le strutture di cui alla lettera “f”, in quanto quelle di cui alla lettera “g” richiedono, per espressa definizione di legge, speciale studio tecnico.

Diverso invece il discorso per quanto attiene le “metodologie standardizzate”, per le quali non soccorre alcuna tabella o codificazione precostituita.

In linea generale appare certo come non possa ricorrersi ad alcuna metodologia standardizzata ogni qualvolta il tema progettuale, a prescindere dalla dimensione dell’opera, presupponga approccio specifico e puntuale alla progettazione, precludendo la possibilità di ricorrere a soluzioni già adottate da una pluralità di progettisti in casi passati e riutilizzabili, sempre da una pluralità di progettisti, in casi futuri (appunto standardizzate). Tale è, in primo luogo, il caso delle costruzioni da eseguirsi in aree soggette ad un qualche regime vincolistico (ed in particolare a quelli di carattere storico ed ambientale) in quanto presuppongo sempre un approccio progettuale specifico e non ripetibile, cosicché uno stesso tema trova soluzioni assai diverse tra loro a seconda del tipo di vincolo (o combinazione di vincoli) ricorrente, con ciò negando il concetto stesso di standardizzazione.

Con elencazione esemplificativa e non esaustiva, escludono il ricorso a metodologie standardizzate (con ciò esulando dalla competenza dell’architetto junior) le costruzioni sottoposte ai seguenti regimi vincolistici:

· vincolo storico artistico di cui al Titolo I del D.Lgs. 490/99 (già L. 1089/39);

· vincolo paesaggistico-ambientale di cui al Titolo II del D.Lgs. 490/99 (già L. 1497/39 e L. 431/85);

· aree od immobili assoggettati dagli strumenti urbanistici a discipline espressamente volte alla tutela delle loro caratteristiche paesaggistiche, ambientali, storico-archeologiche, storico-artistiche, storico-architettoniche e storico-testimoniali.

In definitiva, ed in prima approssimazione, la competenza dell’architetto junior a progettare e dirigere costruzioni civili trova le sue limitazioni:

· nella “semplicità” della costruzione, che non può mai eccedere le casistiche indicate alle lettere “a” e “b” (in questo caso escluse quanto meno stazioni ed ospedali) dell’art. 14 della L. 143/49, con l’aggiunta del solo caso dei “villini semplici e simili” contemplati alla lettera “c”;

· nella semplicità non solo della costruzione in quanto tale ma anche del progetto nella sua interezza, specie nel caso in cui la dimensione fisica dell’opera o la sua articolazione in una pluralità di elementi, risulti di per sè elemento di complessità;

· nel ricorso a metodologie standardizzate, e cioè a soluzioni progettuali mutuate da precedenti esperienze, anche altrui, e ripetibili in futuro;

· nella sussistenza di uno o più regimi vincolistici che presuppongono un approccio non standardizzato alla progettazione.

Ognuno dei parametri sopra indicati costituisce, di per sé, limite alla competenza dell’architetto junior ed è sufficiente a precludere la competenza di tale figura professionale in materia di progettazione e direzione lavori di costruzioni civili.

Assai più semplici ed immediate risultano infine le competenze di cui al numero 3 della lettera “b” e cioè “i rilievi diretti e strumentali sull’edilizia attuale e storica”. La portata e natura di tali attribuzioni è talmente chiara da non meritare particolari approfondimenti. Unica notazione di un certo interesse può formularsi in ordine alla espressa inclusione dei rilievi sull’edilizia storica tra le competenze dell’architetto junior.

In passato si è spesso discusso se tecnici diversi dall’architetto fossero a meno abilitati ad operare tale tipo di rilievi in quanto, da più parti, si è ritenuto che il rilievo di un edificio monumentale costituisse un primo ed essenziale momento della successiva progettazione e pertanto richiedesse, anch’esso, quella particolare preparazione e sensibilità propria della categoria degli architetti. In definitiva è sempre rimasto il dubbio se il rilievo di un edificio storico facesse parte integrante del progetto, e pertanto fosse riservato ai soli architetti, o se invece potesse rientrare in quella “parte tecnica” della prestazione che gli architetti storicamente condividono con ingegneri e geometri.

L’espressa indicazione di tale competenza tra le attribuzione dell’architetto junior parrebbe confortare la prima ipotesi (e cioè la qualifica del rilievo come parte integrante del progetto ed in quanto tale sottratto alla competenza di altre categorie tecniche), dato che diversamente non vi sarebbe stata alcuna necessità di una così puntuale precisazione.


8.2 Competenze esclusive

Nessuna delle competenze attribuite all’architetto junior è di natura esclusiva.


8.3 Competenze comuni con altri settori o sezioni dell’Albo

Tutte le competenze dell’architetto junior rientrano anche nelle attribuzioni dell’architetto.

Per quanto attiene i rilievi sull’edilizia storica sussiste inoltre comune competenza con il conservatore.


8.4 Competenze che esulano dal campo professionale dell’architetto junior

Esulano dal campo professionale dell’architetto junior tutte le competenze attribuite ai settori B, C, D della sezione A ed al settore B della sezione B nonché quelle attribuite all’architetto (sezione A, settore A) salvo quando rientranti nei limiti di cui all’art. 16, comma 5, lettera “a”, numero 2.

In particolare, quando assunte direttamente (e quindi non volte al concorso ed alla collaborazione con progettisti di rango superiore) esulano dalle competenze dell’architetto junior:

· la progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione relative a costruzioni che non siano “semplici” o per le quali non si possa ricorrere a metodologie standardizzate,

· qualsiasi operazione su edifici di valore storico, fatta eccezione per il rilievo dei medesimi;

· qualsiasi operazione di estimo e di collaudo,

· la progettazione strutturale in zona sismica o che comunque richieda particolare studio tecnico;

· le prestazioni inerenti l’urbanistica e la pianificazione territoriale, ivi compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità;

· qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dal numero 2 della lettera “a” del quinto comma dell’art. 16.


9. Pianificatore Junior (sezione B settore B)


5.1 Competenze del Pianificatore Junior

Le competenze del pianificatore junior sono disciplinate dalla lettera “b” del quinto comma dell’art. 16 del D.P.R. 328/01, in quale recita:

“Formano oggetto dell’attività professionale degli iscritti nella sezione B, ai sensi e per gli effetti di cui all’articolo 1, comma 2, restando immutate le riserve e attribuzioni già stabilite dalla vigente normativa:

b) per il settore “pianificazione”:

1) le attività basate sull’applicazione delle scienze volte al concorso e alla collaborazione alle attività di pianificazione;

2) la costruzione e gestione di sistemi informativi per l’analisi e la gestione della città e del territorio;

3) l’analisi, il monitoraggio e la valutazione territoriale ed ambientale;

4) procedure di gestione e di valutazione di atti di pianificazione territoriale e relativi programmi complessi.”

Le competenze del pianificatore junior sono abbastanza chiare. Esse, da un lato, attribuiscono al tecnico laureato triennale una funzione di supporto e collaborazione nelle attività professionali rivolte alla pianificazione territoriale (la cui titolarità è limitata ad architetti e pianificatori territoriali) e, dall’altro, delineano una figura di tecnico specialista (esperto in sistemi informativi di settore, nell’analisi e monitoraggio del territorio e nella gestione e valutazione di atti di pianificazione) che pare particolarmente idonea a trovare collocazione nella pubblica amministrazione più che nella libera professione. Quanto precede in coerenza sia con il percorso formativo che con i contenuti dell’esame di stato che lo abilita all’esercizio della professione.


9.2 Competenze esclusive

Nessuna delle competenze attribuite al pianificatore junior è di natura esclusiva.


9.3 Competenze comuni con altri settori o sezioni dell’Albo

Tutte le competenze del pianificatore junior rientrano anche nelle attribuzioni dell’architetto e del pianificatore territoriale.


9.4 Competenze che esulano dal campo professionale del pianificatore junior

Esulano dal campo professionale del pianificatore junior tutte le competenze attribuite ai settori A, B, C, D della sezione A ed al settore A della sezione B salvo quando rientranti nei limiti di cui all’art. 16, comma 5, lettera “b”.

In particolare, quando assunte direttamente (e quindi non volte al concorso ed alla collaborazione con progettisti di rango superiore) esulano dalle competenze del pianificatore junior:

· qualsiasi tipo di progettazione, direzione, vigilanza, misura, contabilità e liquidazione lavori,

· qualsiasi operazione di estimo e di collaudo,

· la pianificazione del territorio, del paesaggio, dell’ambiente, della città ed in genere qualsiasi forma di progetto attinente l’urbanistica e la pianificazione territoriale, ivi compresi i piani attuativi di qualsiasi natura ed entità;

· qualsiasi altra competenza non direttamente riconducibile a quelle previste dalla lettera “b” del quinto comma dell’art. 16.


10. Nota di sintesi

L’organizzazione sistematica della materia, sin qui trattata in maniera volutamente tecnicistica ed innervata da riferimenti normativi, delinea inequivocamente come nella ratio del Decreto si stata operata, all’interno di un percorso formativo di pari estensione temporale, una differenziazione per segmenti conoscitivi che in qualche modo riconduce entro un quadro normativo l’espansione delle conoscenze, competenze e relative applicazioni avvenute entro la categoria.

L’assenza di competenze esclusive per i pianificatori, paesaggisti e conservatori rispetto all’architetto può prefigurare una conflittualità tutta interna alla categoria che, nell’attuale scenario sociale ed economico, è solo apparente e, fatto più grave, può risultare strumentale ad una logica di indebolimento della categoria.

La dinamica complessiva della professione richiede risposte sia in termini di conoscenza complessiva, esito di un percorso di apprendimento ampio ed articolato, che in termini di segmenti specialistici tendenti, per la specificità funzionale acquisita nel percorso formativo, a dare risposte di alta specializzazione. Ma tutti, siano essi architetti, paesaggisti, pianificatori o conservatori, sono chiamati a rafforzare, entro ed in virtù della filosofia del D.P.R. 328, l’appartenenza ad una ideologia di indipendenza dal mero servizio secondo una logica che trascende meccaniche risposte alla committenza e si colloca viceversa entro un’etica di indipendenza di giudizio e di affrancamento da un ruolo subordinato alle richieste del mercato.

La necessità imperativa di un forte codice deontologico e la condivisione della nuova logica della categoria, composita ed interattiva fra specificità funzionali e gestione complessiva del processo edilizio, divengono nel presente di essenziale cogenza in nome di una coscienza di appartenenza ad un Albo che non può impoverirsi attraverso conflittualità teoriche.

La figura ed il ruolo dei triennali partecipano del medesimo Albo, pur con un percorso formativo fortemente differenziato. In coerenza con i contenuti didattici si pongono sul mercato e con esso interfacciano con circoscritti ambiti di competenza. Si delinea dunque un nuovo segmento che, in virtù di una continuità storica tutta italiana nella gestione del processo edilizio, ripropone un professionista che copre un mercato intermedio non in chiave subordinata, o comunque non esclusivamente, ma con una determinata, seppur limitata, autonomia operativa.

Al di là delle critiche, pur talora corrette, che hanno vigorosamente accompagnato l’uscita del Decreto la logica di tutela della categoria impone oggi di circoscrivere rapidamente i contenuti in materia di competenze quale passaggio obbligato per il rafforzamento del ruolo della categoria.

E’ di tutta evidenza come sia la cultura professionale che il livello culturale stesso della società non sono ancora dialetticamente ed armonicamente partecipi del nuovo scenario: nuove e vecchie figure giacciono in un limbo di ignoranza da parte dei più, e questo può indurre deviazioni ideologiche ed attacchi.

La codifica di una griglia condivisa delle competenze diviene quindi strumento indispensabile per superare l’ignoranza, per raggiungere la chiarezza, per cogliere l’obiettivo di un rafforzamento stesso della categoria ed infine per la formazione di quella “cultura“ allargata necessaria per l’introiezione e metabolizzazione delle nuove figure nei loro corretti ambiti professionali.





La risposta è: “No”

11 10 2008

Ma nessun panico, amici geometri: qualche Architetto a corto di denaro che Vi firma il Piano di Recupero lo troverete sempre.





Limiti di Competenza dei Geometri – Parte 4

12 07 2008

Commissione Ministeriale per l’Esame dei Limiti di Competenza dei Geometri

istituita con D.D.M.M. 10/04/1985 e 12/12/1987

Direzione Generale degli Affari e delle Libere Professioni, Ufficio VII°

– Limiti di competenza dei Geometri –

Art. 1 Edifici
1. Sono di competenza del Geometra il progetto e la direzione dei lavori di edifici di nuova costruzione ivi compresa la progettazione e la direzione dei lavori degli impianti idrosanitari delle fognature interne all’edificio, degli impianti elettrici esclusivamente nell’ambito degli impianti di illuminazione salvo diverse disposizioni di legge, e degli impianti di riscaldamento di tipo autonomo con potenzialità inferiore alle 30.000 kcalh, impianti tutti interni ed al servizio delle sole costruzioni progettate nei limiti della competenza, quando gli edifici abbiano le seguenti caratteristiche:
a) L’edificio sia a struttura portante verticale in muratura.
b) L’edificio sia costituito da non più di tre piani (nelle zone sismiche da non più di due piani) compreso l’eventuale piano interrato e/o seminterrato).
c) L’edificio non superi l’altezza totale di ml. 12,00 (nelle zone sismiche non superi l’altezza di ml. 7,30) misurata dal calpestio del piano più basso all’estradosso della copertura o alla sua ordinata media.
d) Il volume complessivo (compreso l’eventuale piano entro terra) sia inferiore a mc. 3.000 (nelle zone sismiche sia inferiore a mc. 2.000). Il volume dell’edificio viene determinato a partire dal calpestio del piano più basso all’estradosso della copertura includendovi portici, soffitte, sottotetti, volumi tecnici, ed accessori realizzati in aderenza.
2. Sono esclusi dalla competenza del Geometra il la direzione dei lavori di edifici industriali, funerari, di culto, e di quelli che comunque dovessero sorgere in centri storici, ed in zone di interesse storico od artistico determinate da norme e vincoli di leggi statali, regionali di regolamento comunale.
3. Sono di competenza del Geometra il progetto e la direzione dei lavori della sopraelevazione di fabbricati esistenti alle seguenti condizioni:
a) La cubatura complessiva dell’edificio, quale risulterà dopo l’intervento, non superi il volume come fissato nel comma n.1 del presente articolo.
b) L’edificio abbia tutte le caratteristiche di cui al comma n.1 del presente articolo con le esclusioni contemplate al comma n.2, del presente articolo, con esclusione pure degli edifici vincolati a norme di legge o di regolamento.
4. Sono di competenza del Geometra nei limiti volumetrici di cui all’art.1/d ed indipendentemente dal tipo strutturale gli Interventi sugli edifici esistenti o su porzioni di edifici abitativi esistenti compresi i relativi impianti interni nelle sole abitazioni come specificato nel comma n.1 del presente articolo, alle seguenti condizioni:
a) Che non vengano effettuati interventi sulle strutture portanti o su singoli elementi di essa.
b) Che l’edificio non sia vincolato a norma di legge o di regolamento.

Art. 2 0perazioni ed interventi nel territorio
1. Sono di competenza del Geometra (incluse le valutazioni, stime, pareri e perizie):
a) Le operazioni topografiche , fotogrammetriche e cartografiche, incluse le operazioni di divisione di lotti dei terreni e di frazionamento.
b) Le operazioni catastali.
c) La misura e la contabilità dei lavori di opere civili e dei relativi impianti.
d) Le mansioni di direttore di cantiere, con esclusione dei cantieri per la realizzazione di opere di ingegneria includenti strutture portanti complesse (dighe, ponti, gallerie, ecc.).
e) il progetto e la direzione del lavori:
– delle strade per la viabilità rurale ed interpoderale,

– delle strade di lottizzazione facenti parte di progetto di lottizzazione redatto da architetto od ingegnere,

– delle strade a servizio dei cantieri,
– di alcune opere di sistemazione superficiale dei terreni quali giardini, recinzioni, campi da gioco non soggetti ad omologazione, ed altri analoghi interventi.
2. Sono escluse, in particolare, dalla competenza del Geometra la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo e la valutazione, fatte salve le operazioni di misura e contabilità dei lavori, dalle seguenti operazioni tecniche:
a) delle strade e delle operazioni tecniche elencate nell’art. 2 comma 1 sub e) quando detti interventi comportino verifiche di stabilità del terreno o dell’opera medesima o di parte di essa,
b) di ponti, muri di sostegno in c.a., nonché di muri di sostegno a gravità (questi ultimi se hanno altezza superiore a mI. 2,50 comprese le fondazioni)
c) di qualunque reticolo viario, fognario, idraulico, elettrico, di trasporto e distribuzione dei fluidi.
d) di piani territoriali (regionali, provinciali, comprensoriali) di piani regolatori (generali, comunali od intercomunali), di piani attuativi particolareggiati o previsti da leggi speciali, di piani di lottizzazione e paesaggistici, di lottizzazione, ecc.
e) di impianti idraulici (acquedotti, fognature, bonifiche, irrigazione ecc.), di impianti di depurazione e di impianti nel territorio in genere,
f) degli interventi a sistemazione o a difesa del territorio (sponde e spiagge, alvei di fiumi e torrenti, opere portuali ecc.).
g) degli impianti tecnologici: riscaldamento, condizionamento, elettrico, di sollevamento, ecc.) salvo quanto previsto nell’art. n.1 quale progettazione e direzione dei lavori.

Art. 3 Valutazioni
Sono di competenza del Geometra le valutazioni (stime, perizie, pareri) relative a beni immobili urbani e rurali nel limite delle competenze di cui all’art.1 indipendentemente dal tipo strutturale, o a porzioni di fabbricati contenute nei limiti volumetrici di cui all’art.1/d, con esclusione di quelle relative a:
a) ad aziende agrarie o di altri tipo per le quali occorrano procedimenti analitici per la stima dei prodotti, di spese, di redditi, e di benefici,
b) alla stabilità di strutture portanti o di parte di esse, fatte salve le competenze permesse dall’art.1 oppure relative a macchinari per l’artigianato, l’industria e l’agricoltura,
c) agli impianti tecnologici non previsti di competenza del geometra nella presente legge,
d) ad edifici od altre parti degli stessi classificati di interesse storico o artistico od ambientale in base a norme di legge statale, regionale e di regolamento comunale.

Art. 4 Collaudi tecnico amministrativi
1. E’ di competenza del Geometra il collaudo tecnico – amministrativo di tutte le opere ed interventi definiti di sua competenza negli articoli che precedono, con esclusione del collaudo di stabilità di qualunque tipo di struttura portante o di parte di essa e del collaudo degli impianti di cui all’art.1.
2. Per l’affidamento dell’incarico di cui al comma n.1 del presente articolo è condizione indispensabile che il Geometra sia iscritto all’Albo da almeno cinque anni.

Art. 5 Strutture
1. Sono di competenza del Geometra la calcolazione delle strutture murarie per gli edifici di nuova costruzione o per le sopraelevazioni nei limiti di cui all’art.1, e di elementi strutturali di diversa natura  inseriti nella struttura muraria.
2. Sono in particolare escluse dalla competenza del Geometra il progetto, la direzione dei lavori ed il collaudo di:
a) strutture, per qualsiasi tipologia, in metallo, c.a., c.a. precompresso, di tipo misto ed in legno.
b) strutture in muratura in edifici che abbiano caratteristiche diverse , altezze, o cubature superiori a quelle di competenza di cui all’art.1 commi 1 e 2.

Art. 6
Sono fatte salve le attribuzioni previste dalle leggi per altri professionisti nelle materie disciplinate negli articoli che precedono.





Limiti di competenza dei geometri – Parte 3

29 12 2007

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Il TAR LIGURIA nell’annullare la concessione edilizia rilasciata dal Comune di La Spezia nel riaffermare il principio che non può essere riconosciuta ai geometri la competenza a progettare capannoni industriali in cemento armato ha rilevato: “qualunque sia l’aspetto preso in considerazione, sia per le dimensioni che per la complessità dell’opera, che per la sua destinazione, il progetto di un capannone industriale quale quello commissionato, esuli dalla competenza professionale di un geometra e debba essere progettato, cioè pensato tecnicamente, da un soggetto in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali, non sembrando logico che l’aspetto architettonico di disinteressi delle soluzioni progettuali delle strutture portanti dell’opera realizzata”

La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. n. 5961 del 25 Marzo 2004, ribadisce che a norma dell’art. 16, lettera m, del R.D. 11 febbraio 1929, n, 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie, nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non comportino particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando comunque esclusa la suddetta competenza nell’ambito delle costruzioni in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l’importanza, è, pertanto, riservata solo agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi professionali.

La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 19821 del 04 Ottobre 2004 sancisce il principio che la violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale – nella specie l’art. 16 del R.D. 274/1929 che consente al geometra la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili – determina la nullità del contratto di opera professionale ex art. 1418 del codice civile in relazione anche agli articoli 2229 e seguenti dello stesso codice, con la conseguenza che il geometra non ha diritto ad alcun compenso per l’opera prestata.

La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 21185 del 5 Novembre 2004 sancisce che con riferimento alle competenze dei geometri in materia di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, l’art. 16 del R.D. 274/1929, nel prevedere che i geometri non possono redigere progetti di costruzioni che comportino l’impiego di conglomerati cementiti, semplici o armati, in strutture statiche portanti, si riferisce sia ai progetti di massima che a quelli esecutivi, mentre nessun riscontro ha nella legge la categoria del progetto architettonico.

La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 3021 de l 5 Febbraio 2005 sancisce che i geometri non possono progettare opere di carattere civile comportanti l’impiego anche soltanto parziale di elementi in cemento armato, sicché è vietata a questa categoria di professionisti anche la progettazione di manufatti isostatici, da realizzare per intero in conglomerato, senza interazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale. Né, sul punto, è possibile ritenere che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici abbiano ampliato le competenze professionali dei geometri, mediante l’inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato. Si tratta, infatti di disposizioni aventi oggetto e finalità ben diversi da quelli delle norme che definiscono l’ambito consentito di esercizio della professione.

Il TAR LAZIO con sentenza n. 320 del 29/04/05, confermata dal CONSIGLIO DI STATO con ordinanza n. 4112 del 30/08/2005, nell’annullare una concessione edilizia per la realizzazione di un villino unifamiliare, fa propria la tesi del ricorrente secondo cui il concetto di “piccole e modeste” costruzioni, previsto dalla legge per l’individuazione dell’ambito operativo riservato ai Geometri, non è configurabile nel caso di costruzioni per civile abitazioni realizzate in zona sismica, con struttura in cemento armato, ma solo nell’ipotesi di manufatti realizzati con altri sistemi costruttivi (es. muratura).
Inoltre la sentenza ribadisce “che la fondatezza del predetto motivo di gravame non è ostacolata dalla circostanza – addotta da controparte- che, nella specie, il calcolo del cemento armato è stato operato da un Ingegnere, dovendosi considerare la “progettazione”, affidata nella specie ad un “Geometra”, un unicum inscindibile, riferibile solo al suo autore, anche se questi si è avvalso per il calcolo delle strutture in cemento armato di altri professionisti competenti, non sanandosi, in ipotesi, il difetto di competenza del progettista titolare”.

Autore





Limiti di competenza dei geometri – Parte 2

15 10 2007

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Circolare a firma del Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa sulle competenze professionali dei tecnici diplomati nell’edilizia Prot.1264/2004 Pisa, 30 luglio 2004

Ai Signori Sindaci

Ai Tecnici degli Uffici Tecnici

Agli Assessori All’Edilizia ed Urbanistica

Ai Colleghi degli Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche
Loro Sedi

Oggetto: Competenze professionali (architetto e geometra o perito edile).

Egregi Signor Sindaci, Gentili Tecnici degli Uffici comunali,

questo Consiglio dell’Ordine, in adempimento ai suoi compiti istituzionali, ribadisce la grande importanza del rispetto delle competenze professionali acquisite, a partire dalla completezza del corso di studi e dall’acquisizione dell’Esame di Stato o abilitazione all’esercizio della professione.

La preparazione disciplinare di tecnici che intervengono, in qualsiasi modo, sul territorio, modificandolo in maniera permanente, (come del resto è stato, ancora una volta, recentemente ribadito dalla Magistratura amministrativa, con sentenza n. 254/99), va garantita innanzitutto da parte della Pubblica Amministrazione a tutela del comune interesse, della pubblica incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale: beni al di sopra delle parti e delle categorie.

Questo Consiglio rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento invia i più cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
(Dott. Arch. Giuliano Colombini)

LIMITI COMPETENZE DEL TECNICO DIPLOMATO NEL CAMPO DELLE OPERE CIVILI

Fonti Normative

La fonte normativa da cui discende l’ordinamento professionale che disciplina le competenze del geometra è la seguente:

a)il R.D. 11 febbraio 1929 n.274 Regolamento per la professione del Geometra
b)16.11.1939 n. 2229 Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato
c)Legge 02.03.1949 n.144 Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri
d)Legge 05.11.1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale precompresso e per le strutture metalliche il tutto integrato da una vasta giurisprudenza nonché dal documento emanato dalla Commissione Interministeriale per l’esame dei limiti di competenza dei Geometri Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni Ufficio VII

Competenze dei Geometri e dei periti edili

In base alla normativa vigente compete al geometra:

-Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di costruzioni rurali ed edifici per uso industrie agricole di limitata importanza
-Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di modeste costruzioni civili compresa la progettazione degli impianti idrosanitari, di fognatura interna all’edificio, elettrici, di riscaldamento (con potenzialità inferiore a 30.000 Kcalh) e di tutti gli altri impianti interni ed al servizio della costruzione progettata
-Progettazione e direzione dei lavori delle strade per la viabilità rurale ed interpoderale, strade di lottizzazione (facenti parte di progetto di lottizzazione redatto da tecnico laureato), strade di cantiere
-Operazioni topografiche, fotogrammetriche e cartografiche,
-Operazioni catastali

Esulano dal campo professionale

Per modesta costruzione di competenza del tecnico diplomato è da intendersi quella costruzione che a prescindere dalle sue dimensioni comporti un limitato impegno progettuale.
Fermo restando che il semplice parametro dimensionale non può essere esaustivo delle problematiche, si ritiene comunque che oltrepassino i limiti della modesta costruzione gli edifici civili che superano una o più delle seguenti condizioni:

-edifici singoli di volumetria superiore a mc. 1200;
-edifici singoli costituiti da più di 6 unità immobiliari o da più di 2 piani fuori terra;
-edifici costituiti dalla ripetizioni di moduli elementari, quando comportino volumetrie superiori a complessivi mc. 2400 o siano costituite da oltre 8 unità immobiliari.

Si ritengono assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni artigianali di 1 piano fuori terra con superficie non superiore a mq. 1000

Sono inoltre escluse :

-Tutte le categorie di interventi su edifici ed aree già indicate escluse dalle competenze degli ingegneri in quanto di interesse storico- ambientale

-Sono escluse le opere non civili ovvero:
-Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di costruzioni con struttura di qualsiasi tipo, a destinazione
-industriale
-funerari
-di culto
-terziaria in genere
-opere pubbliche in genere

-Progettazione e direzione dei lavori di interventi di natura urbanistica a qualsiasi livello
-Piani territoriali
-Piani regolatori
-Piani particolareggiati
-Piani di recupero
-Piani di lottizzazione
-Piani paesaggistici

Nelle attività sopraelencate il geometra può partecipare, per le operazioni tecniche di sua competenza e dietro esplicita dichiarazione del suo contributo, collaborando con figure tecniche di altre categorie professionali competenti ed incaricate del progetto generale.

Comportamento dell’architetto membro di commissioni tecnico – consultive

L’Architetto – commissario edilizio svolge funzioni di organo consultivo del Sindaco e tra i suoi compiti, vi è la vigilanza circa le competenze professionali, funzione peraltro molto delicata poichè in presenza di esercizio abusivo della professione (art. 348 C.P.) oltre alle conseguenze penali per chi ha commesso il fatto, tutti gli atti amministrativi rilasciati dagli enti preposti sono illegittimi e quindi inefficaci, rimanendo comunque da valutare le eventuali responsabilità civili

tutto ciò visto e considerato

il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della prov. di Pisa approva il presente documento invitando, a partire dalla data odierna, tutti gli iscritti a qualsiasi titolo appartenenti a commissioni tecniche edilizie od urbanistiche

ad uniformarsi, ad applicare ed a far applicare

le seguenti direttive in merito alla valutazione ed interpretazione giuridica delle norme vigenti in materia di limitazione delle competenze professionali delle diverse categorie tecniche.

In caso l’Architetto – commissario rilevasse la sussistenza di alcuni dei motivi di incompetenza professionale sopra riportati dovrà emettere il seguente parere da far mettere a verbale:

Si esprime parere contrario all’approvazione della pratica, in quanto le opere in oggetto non rientrano nella sfera delle competenze professionali del tecnico progettista a norma del vigente regolamento della professione di geometra R.D. 11.02.1929 n. 274 ( ovvero : di ingegnere ed architetto R.D. 23.10.1925 n.2537)

Nel caso la pratica dovesse essere approvata, nonostante il parere contrario dell’Architetto commissario dovrà far mettere a verbale la seguente richiesta:

Si richiede l’emissione, da parte del Sindaco, di parere motivato in ordine alla valutazione dei requisiti tecnici, qualitativi e quantitativi considerati a giustificazione della legittimità del rilascio dell’atto amministrativo di approvazione, in ordine alla presunta sussistenza della competenza professionale del tecnico firmatario del progetto.

Inoltre ogni caso rilevato dovrà essere tempestivamente comunicato al Presidente dell’Ordine degli Architetti che, accertata la violazione, provvederà a promuovere tutte le azioni giuridiche e legali atte a tutelare la figura professionale dell’architetto ed i pubblici interessi di cui la categoria è responsabile.

Si ricorda che la non osservanza della presente deliberazione da parte degli iscritti – commissari si configura come violazione delle norme deontologiche.

Autore





Limiti di competenza dei geometri – Parte 1

15 10 2007

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Orientamenti giurisprudenziali in materia di progettazione di edifici in cemento armato e limiti di competenza dei geometri

1. Premessa.
È illegittima – per violazione delle norme sulle competenze dei professionisti tecnici – la concessione edilizia (ora permesso di costruire) per la realizzazione di un edificio non rurale, di ampie dimensioni, con ossatura in cemento armato, rilasciata da un’amministrazione comunale sul progetto firmato da un geometra, poiché tale figura di professionista non laureato non è abilitata a redigere la progettazione e dirigere i lavori con riguardo a simili interventi edificatori, neppure se si tratta di capannoni industriali sostanzialmente prefabbricati e precalcolati. Né l’operato del geometra può ritenersi legittimo per la circostanza che il progetto e la successiva direzione lavori delle strutture edilizie in conglomerato cementizio siano stati affidati – e concretamente svolti – da un ingegnere o un architetto, ogniqualvolta il geometra abbia firmato in proprio gli elaborati, come responsabile dell’intero intervento edilizio.

È quanto ha stabilito (recte, ribadito) il Consiglio di Stato con la recente pronuncia della Quinta Sezione 16 settembre 2004, n. 6004 (peraltro identica alla successiva sentenza n. 6005/04, di pari data), sostanzialmente riprendendo quanto già precisato dallo stesso Collegio, una decina di mesi or sono, con la decisione 1° dicembre 2003, n. 7821, ed in contrasto, invece, con quanto statuito, sempre dalla Sezione Quinta, con la pronuncia 4 giugno 2003, n. 3068.

2. Le competenze dei geometri per le opere in cemento armato.

Prima di analizzare la vicenda di specie e le motivazioni addotte dal Supremo Consesso amministrativo, nella decisione in commento, pare opportuno evidenziare i parametri normativi – sì come delineati dall’intervento interpretativo della giurisprudenza – dell’attività professionale dei geometri, la quale è, a tutt’oggi, disciplinata dall’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

La norma citata individua molteplici attività – indicate dalla lettera a) alla lettera q) – che vanno dalle operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, a quelle di tracciamento di strade poderali e consorziali ed, eventualmente, di strade ordinarie e di canali di irrigazione, dalla misura e divisione di fondi rustici, nonché di aree urbane e di modeste costruzioni civili, alla stima di aree e di fondi rurali, anche ai fini della concessione di mutui fondiari e delle procedure di espropriazione, dalla stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, alla valutazione di danni colonici alle diverse culture, dalle operazioni di stima di scorte morte, di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni, alle funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie.

Per quanto attiene più specificamente agli incarichi di progettazione e direzione lavori di strutture edilizie1, la lettera l) dell’articolo citato stabilisce la competenza di tale professionista non laureato per la realizzazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, precisando che deve comunque trattarsi di semplici strutture ordinarie, ivi comprese anche piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano tuttavia calcoli complessi e che non rischino di risultare pericolose – per il tipo di utilizzazione a cui possono essere destinate – per l’incolumità degli esseri umani.

La successiva lett. m) della medesima norma fissa, invece, la competenza del geometra in relazione agli edifici di carattere civile, ma non fa alcun accenno alla possibilità o meno – per tali professionisti – di progettare e realizzare anche strutture in conglomerato cementizio, precisando semplicemente che debba trattarsi, in ogni caso, di costruzioni «modeste».

Oltre a tali disposizioni, che potremo definire più prettamente sostanziali, non va dimenticato l’apporto – per certi versi contrastante – della legge 2 marzo 1949, n. 144, che, nel recare le tariffe professionali dei geometri, descrive, all’art. 57, le diverse categorie di opere per le quali i detti tecnici hanno il diritto di percepire i relativi onorari: ebbene, con particolare riguardo alla realizzazione di costruzioni civili con struttura in cemento armato, la norma citata non sembrerebbe escludere tout court la competenza del geometra, ma solamente per quanto attiene alla progettazione e direzione di costruzioni asismiche.

A non rendere affatto più agevole l’interpretazione della disciplina in esame, è intervenuta – a suo tempo – anche la normativa sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, il cui art. 2, nel ridisciplinare la progettazione e direzione lavori delle opere in cemento armato, richiamava non solo i tecnici laureati, ma faceva espresso riferimento anche alle figure professionali dei geometri e dei periti edili, precisando soltanto che tutti potevano sottoscrivere i relativi progetti nei limiti delle rispettive competenze2. Né si discosta di molto il testo dell’art. 64 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia), che regola oggi la materia: la norma attuale non richiama più in maniera specifica i tecnici non laureati, ma risulta comunque formulata in modo del tutto generico, in quanto si limita a parlare di «tecnici abilitati» senza precisazione alcuna, imponendo solo il semplice (o semplicistico) rispetto delle competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e sui collegi professionali.

3. L’interpretazione della giurisprudenza amministrativa.

A fronte di un substrato normativo così eterogeneo e scarsamente coordinato, l’interpretazione fornita dal Giudice amministrativo – intervenuta per lo più a dirimere controversie in materia di costruzioni civili, atteso che i limiti delle competenze professionali relativamente ai fabbricati rurali hanno dato adito senz’altro a minori contestazioni – è venuta delineando due diversi orientamenti.

a) Da un lato, l’interpretazione letterale più rigida dell’art. 16 del citato R.D. n. 274/29 esclude che, in mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte della lettera m) della norma stessa, possa essere rimessa ad un geometra la progettazione e la direzione lavori di opere civili in conglomerato cementizio, in quanto senz’altro riservate, per legge, agli ingegneri ed agli architetti.

Secondo tale più restrittiva impostazione, la disciplina normativa in esame riconosce ai tecnici non laureati la facoltà di progettare lavori comportanti l’impiego di cemento armato esclusivamente per le piccole costruzioni accessorie di edifici rurali, ovvero adibiti ad uso di industrie agricole, ai sensi della lettera l) del medesimo art. 16, mentre, per gli edifici di tipo civile, la competenza dei geometri è limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con divieto di progettare opere per cui vi sia impiego di cemento armato, tale da implicare, in relazione alla destinazione dell’opera, un pericolo per l’incolumità della persone, stante l’evidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati3.

b) Dall’altro lato, si rinviene, invece, un’interpretazione meno ingessata, che appare comunque maggioritaria nella giurisprudenza dei Giudici amministrativi, e che non esclude tout court dalla competenza dei geometri l’attività di progettazione di opere civili in conglomerato cementizio, precisando solamente che la competenza professionale del tecnico non laureato sarebbe limitata alle costruzioni aventi dimensioni modeste, tali da non comportare pericolo per la pubblica incolumità, nell’ipotesi di difetto strutturale4.

In quest’ottica, è stato precisato che «al fine di valutare l’idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera edilizia che, pur essendo di modeste dimensioni, comporta l’uso di cemento armato, occorre considerare le concrete caratteristiche dell’intervento, senza che a tal fine possano essere prefissati criteri rigidi e fissi, essendo necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell’evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio»5.

Del pari, il Collegio di Palazzo Spada aveva evidenziato già qualche anno fa che «… la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili non trova alcuna limitazione o preclusione nella relativa struttura in cemento armato e dovendo anzi tenersi conto della specifica cultura di tali professionisti accresciuta dall’evoluzione delle relative conoscenze tecniche»6.

Un tanto premesso in linea generale, si tratta ora di analizzare gli specifici precedenti giurisprudenziali sulla realizzazione di costruzioni industriali, essendo questa la materia del contendere anche nel caso deciso dalla sentenza in commento.

In proposito, la casistica è assai ampia e non sempre univoca.

Da un lato, si rinviene una pronuncia anche relativamente recente del Tribunale amministrativo abruzzese, che ha giudicato del tutto legittima la realizzazione dell’ampliamento di un capannone industriale di circa 296 metri quadrati, con elementi metallici prefabbricati e con tamponatura perimetrale attraverso pannelli parimenti prefabbricati, pur se il previo titolo edilizio era stato rilasciato sulla scorta del progetto sottoscritto da un geometra7.

Dall’altro lato, tuttavia, la più consolidata giurisprudenza amministrativa è di segno opposto, stante la difficoltà di definire costruzione «modesta» un edificio artigianale-industriale, che presenta generalmente dimensioni assai rilevanti.

In proposito, può ricordarsi una pronuncia di fine anni Ottanta del T.A.R. Veneto8 – a sua volta confermata in sede d’appello9 – con la quale è stata annullata la concessione edilizia rilasciata dal sindaco di un Comune del veneziano, per la costruzione di un capannone destinato ad uffici e a laboratorio artigianale, ed avente un volume di mc. 3866, con una superficie coperta di mq. 750 e un’altezza massima di m. 6,85. In quell’ipotesi, il Consiglio di Stato ha rilevato che il progetto riguardava la realizzazione di un complesso edilizio di notevoli dimensioni, poggiante su fondazioni costituite da pali e pilastri in cemento armato e con i solai in laterocemento, ed ha, quindi, considerato evidente che, per dimensioni e caratteristiche costruttive, il fabbricato non poteva essere definito una «modesta costruzione civile»10.

Lo stesso Tribunale amministrativo per il Veneto è tornato a pronunciarsi sul medesimo problema anche in anni a noi più vicini, e ha ribadito ancora una volta la propria posizione, ripetendo che esula dalla competenza di un geometra la progettazione di un’opera edilizia complessa comprendente due ampi corpi di fabbrica in cemento armato, parte con destinazione residenziale e parte con destinazione commerciale e direzionale11.

Analogamente, si rinviene una decisione del T.A.R. Marche della metà degli anni Novanta del secolo scorso, la quale ha precisato che, in base alla disciplina normativa in materia, è senz’altro riservata agli ingegneri e agli architetti iscritti all’albo la progettazione di un capannone industriale di notevoli dimensioni, che risulti realizzato con strutture in cemento armato, a nulla rilevando che tali strutture siano prefabbricate e precalcolate12.

4. L’orientamento del Giudice civile e penale.

Per completezza, pare opportuno dare uno sguardo anche alla posizione assunta dalla giurisprudenza del Giudice civile e penale, analizzando quali siano le ripercussioni derivanti – sui piani anzidetti – dall’eventuale violazione delle competenze professionali dei tecnici dell’edilizia.

Sotto il profilo privatistico, l’interpretazione assolutamente consolidata della Cassazione tende senz’altro ad escludere la competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, ritenendo che la progettazione e direzione di tali opere – a prescindere dalla loro importanza – sia comunque riservata agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi13. In buona sostanza, la Suprema Corte si basa sul dettato strettamente letterale dell’art. 16 del R.D. n. 274/29 e, sulla scorta di tale normativa, ha più volte ribadito che la competenza dei geometri, al di fuori del campo delle costruzioni rurali, deve ritenersi limitata alla progettazione, direzione lavori e vigilanza solo di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche soltanto parziale, di strutture in cemento armato, e qualunque sia l’importanza dell’edificio in questione.

Il Giudice di legittimità ha, cioè, precisato che tanto la progettazione quanto la direzione dell’esecuzione di opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato, riservata per legge agli ingegneri ed agli architetti, esulano dalla competenza professionale dei geometri, «…cui è riconosciuta esclusivamente la facoltà […] di progettare lavori comportanti l’impiego di cemento armato – solo per piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ovvero adibiti ad uso di industrie agricole – di limitata importanza, di struttura ordinaria e che non richiedano, comunque, particolari operazioni di calcolo, tali, in definitiva, da non poter comportare, per loro destinazione, pericolo alcuno per l’incolumità delle persone»14.

In particolare, è stato evidenziato che «L’interpretazione letterale e logico-sistematica delle disposizioni di cui alle lett. l) ed m) dell’art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, che segnano i limiti della competenza del geometra in materia di costruzioni rurali e civili, permette di ritenere che l’abilitazione difetti in ogni caso in cui le strutture abbiano una funzione statica ed al tempo stesso siano in conglomerato cementizio armato, la cui presenza, per ciò che riguarda in particolare le costruzioni civili, vale come elemento pregiudizialmente estraneo alla nozione recepita dalla norma, anche se di esse possano ricorrere gli altri elementi quantitativi e qualitativi»15.

Del resto, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, tale disciplina professionale non è stata modificata neppure a seguito dell’entrata in vigore della legge sulle opere in conglomerato cementizio (L. 5 novembre 1971 n. 1086) o di quella relativa alle costruzioni in zone sismiche (L. 2 febbraio 1974 n. 64), in quanto entrambe tali discipline si sono limitate a recepire la previgente ripartizione di competenze tra le diverse figure di professionisti, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative, e non hanno aggiunto – in favore dei geometri – alcuna nuova competenza rispetto a quelle già previste dal R.D. n. 274/29 succitato16. In maniera esplicita, è stato chiarito: «L’art. 2 della L. 5 novembre 1971 n. 1086, recante disposizioni per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, nell’indicare i professionisti abilitati alla costruzione e alla progettazione di tali opere, fa espressamente salvi i limiti delle singole competenze professionali: pertanto l’astratta possibilità, implicita nella generica previsione normativa, che anche le categorie meno qualificate dei geometri e dei periti industriali edili progettino ed eseguano opere in cemento armato, in concreto si riduce solo a quanto rientra nelle loro specifiche competenze, come delimitate dai richiamati ordinamenti professionali, e dunque, per quanto riguarda in particolare la professione del geometra, a quelle individuate dall’art. 16, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274»17.

La conseguenza più rilevante, sul piano pratico, si rinviene senz’altro nel combinato disposto di cui agli artt. 1418, 2229 e 2231 del codice civile: la norma di cui al primo comma dell’art. 1418 c.c. stabilisce, in linea generale, che «Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative»; a sua volta, l’art. 2229 c.c. prevede che «La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi»; e, infine, l’art. 2231 c.c. sancisce in maniera categorica che «Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione». Ciò significa che l’eventuale attività svolta da un geometra oltre i limiti della propria competenza professionale – e, dunque, in violazione della norma imperativa dettata dall’art. 16 del Regio Decreto anzidetto – comporta la nullità del contratto d’opera professionale concluso tra il committente ed il tecnico, onde viene meno il diritto di quest’ultimo a percepire il compenso per l’attività svolta18. Nullità che, in caso di azione giudiziaria intentata dal geometra contro il suo cliente, può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice, ai sensi dell’art. 1421 c.c.19.

È un principio generale, infatti, che il diritto al compenso per l’attività professionale si riferisce unicamente alle prestazioni comprese nelle competenze istituzionali della categoria, onde la giurisprudenza ha chiaramente precisato: «Al professionista che abbia esercitato, malgrado la nullità dell’incarico conferitogli contra legem, un’attività riservata ad una categoria diversa da quella dell’albo nel quale sia iscritto – come nel caso di geometra che abbia espletato attività riservate agli ingegneri ed architetti – ai sensi dell’art. 2231 c.c. non spetta alcun compenso, neppure in base all’azione generale di arricchimento senza causa, salva la sua responsabilità per le conseguenze dannose derivate al committente dall’indebita accettazione dell’incarico professionale in relazione al mancato adempimento degli obblighi con esso assunti»20.

Passando, invece, al piano penale, si deve avere riguardo al disposto sanzionatorio di cui dell’art. 348 c.p., il quale stabilisce che chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato – e, quindi, anche il geometra che, esorbitando dai limiti delle proprie competenze professionali, svolga un’attività riservata ai tecnici laureati – è punito con la reclusione fino a sei mesi o una multa da 103,00 euro a 516,00 euro21.

Quanto all’interpretazione sostanziale della materia, va detto che nulla cambia in concreto, rispetto all’impostazione civilistica dianzi evidenziata, stante la tendenziale interpretazione parimenti restrittiva delle disposizioni di cui al R.D. n. 274/29.

In proposito, e pur potendosi rinvenire qualche eccezione, proprio con riguardo alla specifica ipotesi di realizzazione di capannoni industriali22 – la Suprema Corte penale ha più volte precisato che «…i geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità: […]. La lettera della legge non può lasciar dubbi al riguardo, considerato che l’unica disposizione che abilita i geometri alle opere di cemento armato fa riferimento alle costruzioni rurali o di industria agricola, mentre la disposizione che riguarda le costruzioni civili non menziona assolutamente le opere in cemento armato»23.

5. La possibilità di collaborazioni professionali fra tecnici.

Dopo aver esaminato il riparto di competenze tra professionisti tecnici, per come delineato dalla giurisprudenza, ed aver evidenziato le limitate competenze spettanti – in maniera autonoma – a quelli non laureati, si tratta ora di verificare se siano, invece, ipotizzabili delle forme di collaborazione tra geometri, da un lato, ed ingegneri o architetti, dall’altro, tali da consentire anche ai primi di intervenire nella progettazione di edifici civili, che non possano, tuttavia, definirsi opere modeste, e prevedano anche l’utilizzo di strutture in conglomerato cementizio.

Sul punto, è da dire che, in anni più risalenti, i Giudici amministrativi accedevano ad un’interpretazione senz’altro formale dell’art. 3 della legge sulle strutture in cemento armato n. 1086/71, il quale stabiliva che «Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate», e da ciò desumevano che un geometra incaricato della progettazione di un edificio non poteva, comunque, delegare ad un tecnico laureato l’elaborazione dei calcoli delle strutture in conglomerato cementizio, poiché spettava sempre al professionista principale – colui che aveva ricevuto l’incarico dal committente – l’onere di assumersi la responsabilità di tutta l’opera edilizia da realizzare, compresa la parte relativa ai calcoli strutturali24.

Viceversa, in anni a noi più vicini, la parte più sensibile della giurisprudenza amministrativa ha mutato orientamento, passando dalla succitata interpretazione meramente formalistica del suddetto art. 3 L. n. 1086/71, ad un interpretazione più sostanziale e più attinente alla ratio della norma, onde si rinvengono pronunce che hanno evidenziato come i limiti di competenza dei tecnici non laureati nella progettazione di opere civili in cemento armato siano inderogabilmente stabiliti dalla legge non per garantire la buona qualità dell’edificio in progetto sotto i profili estetico e funzionale, bensì con il chiaro intento di assicurare l’incolumità delle persone che andranno ad utilizzare l’edificio ultimato. In quest’ottica, dunque, la sola circostanza che rileva è che i calcoli statici delle strutture siano esatti e che tutte le soluzioni tecniche finalizzate alla pubblica sicurezza siano idonee25.

Sotto questo profilo, certe sentenze della Giustizia amministrativa hanno allora precisato che, per le opere in ordine alle quali è prescritto l’intervento di un tecnico laureato, non è comunque necessario che un ingegnere o un architetto redigano personalmente l’intero progetto, essendo invece sufficiente che essi ne effettuino una concreta supervisione e se ne assumano la relativa responsabilità, dopo aver verificato la correttezza di tutti i calcoli statici, nonché l’idoneità di tutte le soluzioni tecniche adottate, ai fini della tutela dell’incolumità degli esseri umani26.

Tale impostazione è stata, da ultimo, confermata dal Consesso di Palazzo Spada, con la decisione della Quinta Sezione 4 giugno 2003, n. 3068 – già citata in premessa – la quale ha riformato la sentenza di primo grado – che, al pari della pronuncia qui in esame, aveva giudicato del tutto irrilevante la collaborazione professionale tra un geometra ed un ingegnere – rilevando come l’art. 3 della legge 1086/71 sulle opere in conglomerato cementizio (ora art. 64, comma 4, del D.P.R. 380/01) non imponga alcun divieto a forme di collaborazione tra diverse figure di professionisti nell’ambito di un medesimo lavoro progettuale.

Ebbene, poiché, nel caso giudicato dall’anzidetta pronuncia n. 3068/03, un ingegnere aveva sottoscritto il progetto nella sua qualità di progettista e direttore lavori delle opere strutturali – le uniche esorbitanti dalla competenza del geometra – così assumendosene la relativa responsabilità, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il contemporaneo intervento di un geometra, nel suo limitato ruolo di tecnico incaricato della sola parte architettonica dell’edificio, per il quale ruolo soltanto quest’ultimo professionista doveva ritenersi responsabile.

Nel rilevare, quindi, che le due diverse professionalità tecniche – ciascuna per quanto di propria competenza – si erano completate a vicenda, coprendo la responsabilità dell’intera progettazione, il Consiglio di Stato, in quell’occasione, ha accolto il ricorso in appello, giudicando del tutto legittima la concessione edilizia a suo tempo rilasciata dall’amministrazione comunale.

Sulla stessa falsariga, si pone, inoltre, una – sia pur isolata27 – pronuncia della Corte di Cassazione penale, che ha avuto modo di confermare una sentenza di merito, mandando assolto un tecnico non laureato – rispetto al contestato delitto di abusivo esercizio di una professione, ex art. 348 c.p. succitato – per la progettazione di un capannone di circa 8.200 metri cubi di volume, su tre piani, e con strutture portanti in cemento armato28.

In quel caso, la Suprema Corte ha preso le mosse dalle norme che approvano le tariffe professionali dei tecnici non laureati (periti edili e geometri), giudicandole un utile ausilio per interpretare e, dunque, definire, l’ambito delle competenze delle diverse figure di professionisti del settore. Di qui, ha desunto la piena legittimità di una collaborazione professionale tra un tecnico non laureato, da una parte, ed un architetto o un ingegnere, dall’altra, laddove il primo rediga il mero progetto architettonico (ossia predisponga lo schema figurativo dell’ingombro territoriale e dell’impatto ambientale dell’edificio), ed il secondo provveda al progetto esecutivo, occupandosi dei calcoli delle strutture. Poiché, in quella fattispecie, si era appunto verificata una simile collaborazione tra professionisti, la Suprema Corte penale aveva valutato l’operato del tecnico non laureato a prescindere dalle strutture in conglomerato cementizio (di responsabilità dell’ingegnere), ma ne aveva invece saggiato l’entità in relazione alle soluzioni architettoniche prescelte, secondo un criterio tecnico-qualitativo, e aveva concluso che – sotto questo limitato profilo – il capannone industriale progettato non comportava alcuna difficoltà particolare, ma che anzi rientrava nei moduli più banali delle costruzioni di quel genere.

6. La vicenda di specie e la decisione di Palazzo Spada.

Così individuata la normativa in materia e l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza, non resta dunque che esaminare da vicino il caso che è stato oggetto della sentenza in questione.

Nel corso del 1985, il Comune di Macerata aveva rilasciato ad una società operante nel territorio la concessione edilizia per la realizzazione di un vasto laboratorio industriale prefabbricato, comprendente abitazione, uffici e locali adibiti ad esposizione, avente un’altezza variabile tra m. 5,40 e m. 8,25, una luce di m. 23,20 ed una lunghezza di m. 46. Il tutto sulla scorta di un progetto sottoscritto da un geometra.

Quel titolo edilizio veniva tuttavia impugnato, avanti al T.A.R. per la regione Marche, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, che ne eccepiva l’illegittimità, in quanto rilasciato sulla base del progetto di un geometra, anziché di un ingegnere, benché si trattasse di un’opera molto complessa, e quindi esorbitante – a detta della parte ricorrente – dalle competenze professionali dei tecnici non laureati.

Il Tribunale amministrativo – è la sentenza T.A.R. Marche, 23 maggio 1996, n. 223 – rilevando che l’opera progettata era destinata ad attività industriale e non era da considerarsi di «modeste dimensioni», concludeva che il relativo progetto non poteva effettivamente rientrare nelle competenze di un geometra, ed accoglieva quindi il ricorso, dichiarando l’illegittimità della concessione edilizia per violazione della normativa professionale dei tecnici.

Avverso la detta pronuncia del Tribunale regionale, il geometra interessato proponeva tempestivo ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, sostenendo che la progettazione di quel capannone doveva, invece, considerarsi rientrare nei limiti della sua competenza, sotto almeno un duplice profilo: a) perché si trattava di un edificio di dimensioni modeste, che presentava una struttura elementare e caratteristiche assolutamente normali; b) perché, in ogni caso, la sua attività si era limitata alla predisposizione del progetto di massima ed architettonico, mentre la progettazione esecutiva ed i calcoli delle strutture in cemento armato erano stati effettuati da un ingegnere.

Tali motivi – come già accennato in premessa – sono stati, tuttavia, disattesi dal Giudice di secondo grado, che ha confermato la pronuncia di prime cure, ribadendo l’illegittimità dell’operato del professionista appellante.

Il Consiglio di Stato, con una motivazione magari fin troppo stringata, ha sostanzialmente dato atto dell’esistenza dei due diversi orientamenti giurisprudenziali più sopra evidenziati: da un lato, ha infatti citato due rigidi precedenti che avevano escluso tout court la competenza dei geometri nella realizzazione di edifici in conglomerato cementizio non aventi carattere meramente rurale; dall’altro, ha richiamato una pronuncia di tenore meno restrittivo, che aveva riconosciuto ad un geometra la possibilità di progettare e dirigere i lavori con strutture in cemento armato anche relativamente a fabbricati civili, purché fossero costruzioni «modeste».

Il Supremo Collegio sembra aver condiviso tale seconda impostazione ermeneutica, evidenziando che la «modestia» dell’edificio è l’unico parametro a cui ancorare la valutazione circa la competenza o meno dei tecnici non laureati, ma, nello specifico, ha rilevato che l’edificio in esame – costituito, appunto, da laboratorio industriale, con annessa abitazione, uffici e locali adibiti ad esposizione – non poteva certo considerarsi rientrare tra le strutture di modeste dimensioni.

Infine, ribadendo una precisazione già altre volte operata, i Giudici d’appello hanno dichiarato tout court irrilevante il fatto che il geometra avesse affidato ad un tecnico laureato la progettazione e i calcoli statici delle strutture portanti in cemento armato, attribuendo importanza determinante alla circostanza che la paternità globale del progetto – ciò desumendosi dalla sottoscrizione dello stesso – era senz’altro del solo geometra.

7. Una nuova “bocciatura” per la collaborazione fra tecnici.

Dopo quanto evidenziato in linea generale, nei primi paragrafi della presente indagine, non si può certo sostenere che la pronuncia in commento si ponga in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale più consolidato, specie con riguardo alla pressoché univoca interpretazione fornita dalla Suprema Corte sia civile che penale.

Anzi, come già anticipato in premessa, la decisione di Palazzo Spada qui esaminata riprende e conferma in toto quanto già precisato dalla medesima Sezione Quinta con la sentenza n. 7821/03, ribadendo – sulla scorta delle medesime considerazioni contenute nella parte motiva – che un geometra non è assolutamente abilitato a progettare e a dirigere, in proprio, i lavori per la realizzazione di edifici di non modeste dimensioni, comportanti l’utilizzo di strutture in cemento armato.

Ma se tale parte della motivazione potrebbe anche astrattamente condividersi – quantomeno in linea di principio, non potendosi comunque prescindere da una valutazione concreta, caso per caso, circa la natura «modesta» delle opere civili di volta in volta prese in esame – la pronuncia de qua lascia, invece, perplessi laddove sostiene l’assoluta irrilevanza di qualsivoglia forma di collaborazione professionale fra tecnici aventi diversi titoli di studio29.

In realtà, mentre altre sentenze del medesimo Collegio – come la più volte citata Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2003, n. 3068 – hanno compiutamente approfondito la ratio delle norme sulle competenze professionali dei tecnici, ammettendo la possibilità che geometri ed ingegneri o architetti collaborino al medesimo progetto, sulla scorta di considerazioni di diritto ampiamente e congruamente motivate30, la semplicistica esclusione tout court di ogni forma di collaborazione fra professionisti tecnici – operata in questo caso dal Consesso di Palazzo Spada – appare frettolosa e del tutto apodittica, oltre che improntata ad un’interpretazione meramente formale delle norme sulle costruzioni in conglomerato cementizio.

È quasi scontato, dunque, che la decisione in esame non risulti, sul punto, condivisibile, dovendosi invece auspicare – in attesa di un risolutivo intervento del legislatore, nell’interesse delle diverse figure di professionisti e degli stessi committenti privati, che ai primi devono necessariamente rivolgersi – quantomeno una pronuncia dell’Adunanza plenaria, che giunga medio tempore a chiarire i termini della questione, e a porre fine ai questi reiterati contrasti giurisprudenziali, destinati a ripercuotersi negativamente anche sulle pubbliche amministrazioni, che sulle diverse istanze edilizie dei cittadini sono tenute a pronunciarsi.

1 Non rilevano, in questa sede, le attività di altro genere previste nella lett. l) del citato art. 16, quali la realizzazione di piccole opere accessorie inerenti alle aziende agrarie: strade vicinali senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista d’acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa – in ogni caso – la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e la direzione dei relativi lavori.
2 In proposito, è appena il caso di evidenziare come tale amplissima formulazione usata dal legislatore si sia dimostrata idonea ad ingenerare i più svariati dubbi interpretativi, quantomeno nell’immediatezza dell’entrata in vigore della detta norma.
3 In termini, per esempio, Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 25, in Appalti urbanistica edilizia, 2001, 47.
4 Cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 7 ottobre 2002, n. 523, in Foro amministrativo TAR, 2002, 3301; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 27 febbraio 2002, n. 1089, ivi, 2002, 670. Ma così anche la pronuncia Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 1998, n. 779, in Appalti urbanistica edilizia, 1999, 242, la quale ha precisato che la competenza dei geometri per la realizzazione – con strutture in cemento armato – di piccole costruzioni accessorie di edifici rurali «deve essere estesa, ai sensi dell’art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, anche alle opere accessorie alle costruzioni civili, fermo restando che deve trattarsi di costruzioni di dimensioni esigue e tali da non presentare particolari problemi strutturali».
5 Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 348, ivi, 2001, 688.
6 In termini Cons. Stato, sez. IV, 9 agosto 1997, n. 784, in Rivista giuridica edilizia, 1998, I, 128; Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 1985, n. 390, ivi, 1986, I, 201.
7 T.A.R. Abruzzo, Pescara, 12 luglio 2002, n. 604, in Foro amministrativo TAR, 2002, 2557.
8 T.A.R. Veneto, sez. II, 26 luglio 1989, n. 1093, in I T.A.R., 1989, I, 3525.
9 Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 1998, n. 779, in Foro amministrativo, 1998, 1726.
10 In quella circostanza, il geometra appellante aveva sostenuto che, a quella particolare tipologia di edificio, non erano applicabili i normali criteri di competenza, validi per le costruzioni eseguite con metodi tradizionali, trattandosi di un capannone realizzato con elementi prefabbricati, ma il Consiglio di Stato ha replicato che, anche per tal genere di costruzioni, la struttura complessiva dell’edificio e la sua potenziale pericolosità per le persone implicava, comunque, la soluzione di rilevanti problemi tecnici, per cui doveva ritenersi ferma l’estraneità di un simile progetto alla competenza professionale dei tecnici non laureati.
11 T.A.R. Veneto, sez. II, 5 giugno 1996, n. 1166, in Rivista giuridica urbanistica, 1996, 422.
12 T.A.R. Marche, 15 dicembre 1994, n. 339, in Foro amministrativo, 1995, 677.
13 Così Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2000, n. 5873, in Rivista giuridica edilizia, 2000, I, 817; Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2000, n. 15327, in Giustizia civile Massimario, 2000, 2470.
14 Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 1997, n. 10365, in Urbanistica e appalti, 1998, 163. Ma cfr. anche Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1999, n. 3046, in Giustizia civile Massimario, 1999, 712; Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 1997, n. 10365, ivi, 1997, 1980; Cass. civ., sez. II, 2 aprile 1997, n. 2861, ivi, 1997, 517.
15 Cass. civ., sez. II, 28 luglio 1992, n. 9044, in Rivista giuridica edilizia, 1993, I, 29.
16 In tal senso, Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 1996, n. 1157, in Giustizia civile Massimario, 1996, 196; Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 1995, n. 125, ivi, 1995, 22; Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1995, n. 4364, ivi, 1995, 856; Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 1987, n. 9044, in Rivista giuridica edilizia, 1988, I, 92; Cass. civ., sez. II, 5 agosto 1987, n. 6728, in Foro italiano Repertorio, 1987, 2692.
17 Cass. civ., sez. II, 28 luglio 1992, n. 9044, cit..
18 Sul punto, l’interpretazione del Giudice civile è ampiamente consolidata: Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2000, n. 5873, in Appalti urbanistica edilizia, 2001, 500; Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 1996, n. 1157, in Giustizia civile Massimario, 1996, 196; Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 1995, n. 125, in Giurisprudenza bollettino legislazione tecnica, 1996, 3398.
19 Cass. civ., sez. II, 20 ottobre 1994, n. 8576, in Giustizia civile Massimario, 1994, 1254.
20 Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1984, n. 286, ivi, 1984, 124.
21 In proposito, la giurisprudenza ha evidenziato che la condotta del delitto di cui all’art. 348 c.p. risulta integrata ogniqualvolta ci si trovi in presenza del compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, insuscettibili di estensione in via analogica e riservati ad essa in via esclusiva, sulla base di un apposito provvedimento normativo. Così Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2001, n. 41142, imp. Coppo, in Cassazione penale, 2002, 3448.
22 È il caso di un Giudice di merito di Belluno, il quale ha giudicato rientrare nella competenza di un tecnico non laureato – nella specie, un perito edile – la predisposizione di un progetto edificatorio inerente un capannone industriale prefabbricato, ancorché avente una volumetria pari a 10.000 metri cubi, e ciò perché – ha sostenuto quel Pretore – la redazione del detto progetto ben poteva ritenersi riguardare un manufatto «modesto», ai sensi dell’art. 16 del R.D. n. 274/29, non avendo comportato la soluzione di complesse problematiche di ordine tecnico. Così Pret. Belluno, 22 giugno 1994, imp. Bonan, in Rivista giuridica edilizia, 1995, I, 274.
23 Così la motivazione di Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2000, n. 11287, imp. Brena, ivi, 2001, I, 258. Idem Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 1996, n. 10125, imp. Bormolini, ivi, 1998, I, 217; Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 1995, n. 1147, imp. Caruso, in Giustizia penale, 1996, II, 426; Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 1988, imp. Baruffaldi, in Cassazione penale, 1990, I, 1469; Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 1983, imp. Ciani, in Archivio penale, 1985, 27.
24 Cfr. T.A.R. Umbria, 10 novembre 1981, n. 385, in I T.A.R., 1982, I, 213; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 17 febbraio 1995, n. 71, ivi, 1995, I, 1725; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 8 aprile 1982, n. 82, ivi, 1982, I, 1640.
25 Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 1997, n. 248, in Foro amministrativo, 1997, 792.
26 Nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 1999, n. 83, in Rivista giuridica edilizia, 1999, I, 515; T.A.R. Marche, 6 dicembre 2001, n. 1241, in Foro amministrativo, 2001, 3277.
27 In senso diametralmente opposto, per esempio, Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 1995, n. 1147, imp. Caruso, cit..
28 Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 1995, n. 5416, imp. Dolmen, in Cassazione penale, 1996, 792.
29 Se poi si considera che, oggigiorno, è pressoché impensabile la costruzione di grossi fabbricati senza l’uso di strutture in conglomerato cementizio – ed, in specie, quando si tratta di grandi capannoni industriali – l’interpretazione (ri)fatta propria dal Consiglio di Stato equivale ad escludere tout court i tecnici non laureati dalla progettazione e direzione lavori di tal genere di edifici.
30 Si riveda il paragrafo sub 5) della presente indagine e, più ampiamente, il commento del sottoscritto alla citata pronuncia Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2003, n. 3068: Cemento armato, i contrasti del Giudice amministrativo. Giurisprudenza oscillante sulle competenze professionali, in D&G – Diritto e giustizia, 2003, f. 33, 65.
 
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