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	<title>Commenti a: Limiti di Competenza dei Geometri &#8211; Parte 4</title>
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	<description>Progetti e Pensieri per la Città e il Territorio Aperto</description>
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		<title>Di: PWS Admin</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-220</link>
		<dc:creator>PWS Admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 09:02:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projectworkshop.wordpress.com/?p=78#comment-220</guid>
		<description>Giuridicamente ritengo che siano di competenza del Geometra esclusivamente gli edifici di modesta entità con struttura verticale in muratura.
In ogni caso credo possa fare riferimento all&#039;Ufficio Regionale per il Territorio della Sua provincia, richiedendo in via preventiva se le Sue pratiche statiche/sismiche possano essere accettate.
Saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Giuridicamente ritengo che siano di competenza del Geometra esclusivamente gli edifici di modesta entità con struttura verticale in muratura.<br />
In ogni caso credo possa fare riferimento all&#8217;Ufficio Regionale per il Territorio della Sua provincia, richiedendo in via preventiva se le Sue pratiche statiche/sismiche possano essere accettate.<br />
Saluti.</p>
]]></content:encoded>
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		<title>Di: PWS Admin</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-219</link>
		<dc:creator>PWS Admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:57:32 +0000</pubDate>
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		<description>Sinceramente lo ignoro. Potrebbe fare riferimento al Suo Collegio di appartenenza.
Saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Sinceramente lo ignoro. Potrebbe fare riferimento al Suo Collegio di appartenenza.<br />
Saluti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Giò</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-218</link>
		<dc:creator>Giò</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 13 Oct 2009 08:52:42 +0000</pubDate>
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		<description>Vorrei sapere se un geometra dipendente di ente economico popolare  ha limiti nella progettazione e direzione lavori di edifici e quali.
Ringrazio dell&#039;attenzione e di gentile risposta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei sapere se un geometra dipendente di ente economico popolare  ha limiti nella progettazione e direzione lavori di edifici e quali.<br />
Ringrazio dell&#8217;attenzione e di gentile risposta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: FRANCESCO</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-216</link>
		<dc:creator>FRANCESCO</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 10 Oct 2009 01:16:25 +0000</pubDate>
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		<description>Salve,sono un geometra diplomato che ha superato da poco l&#039;esame di abilitazione e non si è ancora iscritto all&#039; albo. 
Prima di iscrivermi, vorrei essere sicuro del fatto che una volta iscritto possa poter progettare e calcolare strutture agricole realizzate in metallo e/o in legno  e le relative fondazioni (in cemento armato).
Vi ringrazio anticipatamente..</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve,sono un geometra diplomato che ha superato da poco l&#8217;esame di abilitazione e non si è ancora iscritto all&#8217; albo.<br />
Prima di iscrivermi, vorrei essere sicuro del fatto che una volta iscritto possa poter progettare e calcolare strutture agricole realizzate in metallo e/o in legno  e le relative fondazioni (in cemento armato).<br />
Vi ringrazio anticipatamente..</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: PWS Admin</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-202</link>
		<dc:creator>PWS Admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 17 Sep 2009 12:10:51 +0000</pubDate>
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		<description>Che io sappia no.
Io farei riferimento alla normativa generale.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Che io sappia no.<br />
Io farei riferimento alla normativa generale.</p>
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		<title>Di: Mauro</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-199</link>
		<dc:creator>Mauro</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 09 Sep 2009 12:32:58 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projectworkshop.wordpress.com/?p=78#comment-199</guid>
		<description>Vorrei sapere se in Italia c&#039;è una normativa che disciplina la progettazione del geometra nelle strutture lignee, in quanto come tale vorrei iniziare a progettare tetti e case in legno di modeste entità, dandone poi la certificazione antisismica.
Cordialità</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Vorrei sapere se in Italia c&#8217;è una normativa che disciplina la progettazione del geometra nelle strutture lignee, in quanto come tale vorrei iniziare a progettare tetti e case in legno di modeste entità, dandone poi la certificazione antisismica.<br />
Cordialità</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: PWS Admin</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-137</link>
		<dc:creator>PWS Admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 18 Mar 2009 14:14:51 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projectworkshop.wordpress.com/?p=78#comment-137</guid>
		<description>Salve Giuseppe.
Per quello che chiede ritengo più utile rivolgersi in via preventiva al suo Collegio o presso la Sua Facoltà che sapranno sicuramente darLe chiarimenti in maniera più ufficiale di quanto possa trovare qui.
Un saluto.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve Giuseppe.<br />
Per quello che chiede ritengo più utile rivolgersi in via preventiva al suo Collegio o presso la Sua Facoltà che sapranno sicuramente darLe chiarimenti in maniera più ufficiale di quanto possa trovare qui.<br />
Un saluto.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: giuseppesss</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-136</link>
		<dc:creator>giuseppesss</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 14 Mar 2009 21:55:21 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projectworkshop.wordpress.com/?p=78#comment-136</guid>
		<description>io mi chiamo giuseppe, mi sono diplomato come geometra ed ora sto facendo il tirocinio per poi poter sostenere l&#039;esame per l&#039;iscrizione all&#039;albo. Inoltre sono un laureando in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale. io volevo sapere come si diventa geometra laureato e quali sono le eventuali competenze. vi  ringrazio in anticipo per un&#039;eventuale risposta.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>io mi chiamo giuseppe, mi sono diplomato come geometra ed ora sto facendo il tirocinio per poi poter sostenere l&#8217;esame per l&#8217;iscrizione all&#8217;albo. Inoltre sono un laureando in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale. io volevo sapere come si diventa geometra laureato e quali sono le eventuali competenze. vi  ringrazio in anticipo per un&#8217;eventuale risposta.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: PWS Admin</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-115</link>
		<dc:creator>PWS Admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 13:35:03 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projectworkshop.wordpress.com/?p=78#comment-115</guid>
		<description>Salve e benvenuto.
Ai sensi della LEGGE 2 MARZO 1949, N. 144, &#039;TARIFFA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI&#039; (CON LE MODIFICHE E GLI ADEGUAMENTI SINO ALL&#039;ULTIMO DM 7 SETTEMBRE 1988 N. 407), all&#039;Art. 57 (Classifica delle costruzioni), si legge:

&lt;em&gt;Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti Tabb. H e I riguardano le seguenti specie di opere:

Categoria I - Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti.
A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.
B) Costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in piu&#039; locali, ad uso di ricovero e di industrie.
C) Case d&#039;abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici.
D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.
E) Impianti di servizi primari.

Categoria II - Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.
E) (F) Strade e canali.
F) (G) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficolta&#039; di studio.
G) (H) Arginature e lavori di terra.
H) (I) Manufatti per opere stradali e idrauliche a se&#039; stanti.
I) (L) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d&#039;acqua. Fognature urbane.

Categoria III - Bonifiche.
L) (M) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravita&#039; con portata massima di litri 100 al minuto secondo.
M) (N) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d&#039;acqua di lieve entita&#039;.
N) (O) Progetti di bonifica agraria.&lt;/em&gt;

All&#039;interno di questo articolo troverà elencate le opere per le quali è previsto un onorario per il geometra, ovvero le opere per le quali la normativa vigente prevede competenza del geometra.
Poi esiste una vasta giurisprudenza della quale potrà trovare ampi riferimenti qui su questo blog.
Senza entrare nel merito, dato che qui non si vogliono fornire pareri legali ma solo intavolare discussioni e confronti su questa tematica così ancora poco definita, mi pare che siano contemplate le opere di adduzione di acqua ma siano esclusi i gasdotti.
Saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve e benvenuto.<br />
Ai sensi della LEGGE 2 MARZO 1949, N. 144, &#8216;TARIFFA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI&#8217; (CON LE MODIFICHE E GLI ADEGUAMENTI SINO ALL&#8217;ULTIMO DM 7 SETTEMBRE 1988 N. 407), all&#8217;Art. 57 (Classifica delle costruzioni), si legge:</p>
<p><em>Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti Tabb. H e I riguardano le seguenti specie di opere:</p>
<p>Categoria I &#8211; Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti.<br />
A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.<br />
B) Costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in piu&#8217; locali, ad uso di ricovero e di industrie.<br />
C) Case d&#8217;abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici.<br />
D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.<br />
E) Impianti di servizi primari.</p>
<p>Categoria II &#8211; Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.<br />
E) (F) Strade e canali.<br />
F) (G) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficolta&#8217; di studio.<br />
G) (H) Arginature e lavori di terra.<br />
H) (I) Manufatti per opere stradali e idrauliche a se&#8217; stanti.<br />
I) (L) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d&#8217;acqua. Fognature urbane.</p>
<p>Categoria III &#8211; Bonifiche.<br />
L) (M) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravita&#8217; con portata massima di litri 100 al minuto secondo.<br />
M) (N) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d&#8217;acqua di lieve entita&#8217;.<br />
N) (O) Progetti di bonifica agraria.</em></p>
<p>All&#8217;interno di questo articolo troverà elencate le opere per le quali è previsto un onorario per il geometra, ovvero le opere per le quali la normativa vigente prevede competenza del geometra.<br />
Poi esiste una vasta giurisprudenza della quale potrà trovare ampi riferimenti qui su questo blog.<br />
Senza entrare nel merito, dato che qui non si vogliono fornire pareri legali ma solo intavolare discussioni e confronti su questa tematica così ancora poco definita, mi pare che siano contemplate le opere di adduzione di acqua ma siano esclusi i gasdotti.<br />
Saluti.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: Alberto</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-114</link>
		<dc:creator>Alberto</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 24 Jan 2009 13:00:07 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projectworkshop.wordpress.com/?p=78#comment-114</guid>
		<description>Gentile PWS Admin
Le sarei grato se sapesse darmi informazioni e chiarimenti, con relativi richiami normativi, in merito a quanto segue:
il geometra, naturalmente iscritto al relativo albo professionale, può progettare, svolgere attività di direttore lavori e di collaudatore di opere energetiche  quali ad esempio gasdotti e di opere quali acquedotti ?

Grato per la disponibilità che mi vorrà accordare, La ringrazio sin d&#039;ora.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Gentile PWS Admin<br />
Le sarei grato se sapesse darmi informazioni e chiarimenti, con relativi richiami normativi, in merito a quanto segue:<br />
il geometra, naturalmente iscritto al relativo albo professionale, può progettare, svolgere attività di direttore lavori e di collaudatore di opere energetiche  quali ad esempio gasdotti e di opere quali acquedotti ?</p>
<p>Grato per la disponibilità che mi vorrà accordare, La ringrazio sin d&#8217;ora.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: PWS Admin</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-111</link>
		<dc:creator>PWS Admin</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 14:03:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projectworkshop.wordpress.com/?p=78#comment-111</guid>
		<description>Posto che la &lt;em&gt;diatriba&lt;/em&gt; non sarà mai definitivamente chiusa, se non con un enorme (ed improbabile) sforzo di chiarezza del legislatore, La ringrazio per il prezioso contributo a questo Blog.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Posto che la <em>diatriba</em> non sarà mai definitivamente chiusa, se non con un enorme (ed improbabile) sforzo di chiarezza del legislatore, La ringrazio per il prezioso contributo a questo Blog.</p>
]]></content:encoded>
	</item>
	<item>
		<title>Di: franco</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-110</link>
		<dc:creator>franco</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 14 Jan 2009 13:53:13 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projectworkshop.wordpress.com/?p=78#comment-110</guid>
		<description>Penso sia opportuno per chiarezza e definitiva chiusura della diatriba, portare a conoscenza di tutti le ultime sentenze in merito ai limiti professionali dei geometri:
Il TAR LIGURIA nell’annullare la concessione edilizia rilasciata dal Comune di La Spezia nel riaffermare il principio che non può essere riconosciuta ai geometri la competenza a progettare capannoni industriali in cemento armato ha rilevato: “qualunque sia l’aspetto preso in considerazione, sia per le dimensioni che per la complessità dell’opera, che per la sua destinazione, il progetto di un capannone industriale quale quello commissionato, esuli dalla competenza professionale di un geometra e debba essere progettato, cioè pensato tecnicamente, da un soggetto in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali, non sembrando logico che l’aspetto architettonico di disinteressi delle soluzioni progettuali delle strutture portanti dell’opera realizzata”
La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. n. 5961 del 25 Marzo 2004, ribadisce che a norma dell’art. 16, lettera m, del R.D. 11 febbraio 1929, n, 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie, nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non comportino particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando comunque esclusa la suddetta competenza nell’ambito delle costruzioni in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l’importanza, è, pertanto, riservata solo agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi professionali.
La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 19821 del 04 Ottobre 2004 sancisce il principio che la violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale – nella specie l’art. 16 del R.D. 274/1929 che consente al geometra la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili – determina la nullità del contratto di opera professionale ex art. 1418 del codice civile in relazione anche agli articoli 2229 e seguenti dello stesso codice, con la conseguenza che il geometra non ha diritto ad alcun compenso per l’opera prestata.
La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 21185 del 5 Novembre 2004 sancisce che con riferimento alle competenze dei geometri in materia di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, l’art. 16 del R.D. 274/1929, nel prevedere che i geometri non possono redigere progetti di costruzioni che comportino l’impiego di conglomerati cementiti, semplici o armati, in strutture statiche portanti, si riferisce sia ai progetti di massima che a quelli esecutivi, mentre nessun riscontro ha nella legge la categoria del progetto architettonico.
La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 3021 de l 5 Febbraio 2005 sancisce che i geometri non possono progettare opere di carattere civile comportanti l’impiego anche soltanto parziale di elementi in cemento armato, sicché è vietata a questa categoria di professionisti anche la progettazione di manufatti isostatici, da realizzare per intero in conglomerato, senza interazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale. Né, sul punto, è possibile ritenere che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici abbiano ampliato le competenze professionali dei geometri, mediante l’inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato. Si tratta, infatti di disposizioni aventi oggetto e finalità ben diversi da quelli delle norme che definiscono l’ambito consentito di esercizio della professione.
Il TAR LAZIO con sentenza n. 320 del 29/04/05, confermata dal CONSIGLIO DI STATO con ordinanza n. 4112 del 30/08/2005, nell’annullare una concessione edilizia per la realizzazione di un villino unifamiliare, fa propria la tesi del ricorrente secondo cui il concetto di “piccole e modeste” costruzioni, previsto dalla legge per l’individuazione dell’ambito operativo riservato ai Geometri, non è configurabile nel caso di costruzioni per civile abitazioni realizzate in zona sismica, con struttura in cemento armato, ma solo nell’ipotesi di manufatti realizzati con altri sistemi costruttivi (es. muratura).
Inoltre la sentenza ribadisce “che la fondatezza del predetto motivo di gravame non è ostacolata dalla circostanza – addotta da controparte- che, nella specie, il calcolo del cemento armato è stato operato da un Ingegnere, dovendosi considerare la “progettazione”, affidata nella specie ad un “Geometra”, un unicum inscindibile, riferibile solo al suo autore, anche se questi si è avvalso per il calcolo delle strutture in cemento armato di altri professionisti competenti, non sanandosi, in ipotesi, il difetto di competenza del progettista titolare”.
Un architetto, competente quanto basta certo non a livello di un geometra.
Saluti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Penso sia opportuno per chiarezza e definitiva chiusura della diatriba, portare a conoscenza di tutti le ultime sentenze in merito ai limiti professionali dei geometri:<br />
Il TAR LIGURIA nell’annullare la concessione edilizia rilasciata dal Comune di La Spezia nel riaffermare il principio che non può essere riconosciuta ai geometri la competenza a progettare capannoni industriali in cemento armato ha rilevato: “qualunque sia l’aspetto preso in considerazione, sia per le dimensioni che per la complessità dell’opera, che per la sua destinazione, il progetto di un capannone industriale quale quello commissionato, esuli dalla competenza professionale di un geometra e debba essere progettato, cioè pensato tecnicamente, da un soggetto in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali, non sembrando logico che l’aspetto architettonico di disinteressi delle soluzioni progettuali delle strutture portanti dell’opera realizzata”<br />
La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. n. 5961 del 25 Marzo 2004, ribadisce che a norma dell’art. 16, lettera m, del R.D. 11 febbraio 1929, n, 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie, nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non comportino particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando comunque esclusa la suddetta competenza nell’ambito delle costruzioni in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l’importanza, è, pertanto, riservata solo agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi professionali.<br />
La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 19821 del 04 Ottobre 2004 sancisce il principio che la violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale – nella specie l’art. 16 del R.D. 274/1929 che consente al geometra la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili – determina la nullità del contratto di opera professionale ex art. 1418 del codice civile in relazione anche agli articoli 2229 e seguenti dello stesso codice, con la conseguenza che il geometra non ha diritto ad alcun compenso per l’opera prestata.<br />
La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 21185 del 5 Novembre 2004 sancisce che con riferimento alle competenze dei geometri in materia di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, l’art. 16 del R.D. 274/1929, nel prevedere che i geometri non possono redigere progetti di costruzioni che comportino l’impiego di conglomerati cementiti, semplici o armati, in strutture statiche portanti, si riferisce sia ai progetti di massima che a quelli esecutivi, mentre nessun riscontro ha nella legge la categoria del progetto architettonico.<br />
La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 3021 de l 5 Febbraio 2005 sancisce che i geometri non possono progettare opere di carattere civile comportanti l’impiego anche soltanto parziale di elementi in cemento armato, sicché è vietata a questa categoria di professionisti anche la progettazione di manufatti isostatici, da realizzare per intero in conglomerato, senza interazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale. Né, sul punto, è possibile ritenere che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici abbiano ampliato le competenze professionali dei geometri, mediante l’inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato. Si tratta, infatti di disposizioni aventi oggetto e finalità ben diversi da quelli delle norme che definiscono l’ambito consentito di esercizio della professione.<br />
Il TAR LAZIO con sentenza n. 320 del 29/04/05, confermata dal CONSIGLIO DI STATO con ordinanza n. 4112 del 30/08/2005, nell’annullare una concessione edilizia per la realizzazione di un villino unifamiliare, fa propria la tesi del ricorrente secondo cui il concetto di “piccole e modeste” costruzioni, previsto dalla legge per l’individuazione dell’ambito operativo riservato ai Geometri, non è configurabile nel caso di costruzioni per civile abitazioni realizzate in zona sismica, con struttura in cemento armato, ma solo nell’ipotesi di manufatti realizzati con altri sistemi costruttivi (es. muratura).<br />
Inoltre la sentenza ribadisce “che la fondatezza del predetto motivo di gravame non è ostacolata dalla circostanza – addotta da controparte- che, nella specie, il calcolo del cemento armato è stato operato da un Ingegnere, dovendosi considerare la “progettazione”, affidata nella specie ad un “Geometra”, un unicum inscindibile, riferibile solo al suo autore, anche se questi si è avvalso per il calcolo delle strutture in cemento armato di altri professionisti competenti, non sanandosi, in ipotesi, il difetto di competenza del progettista titolare”.<br />
Un architetto, competente quanto basta certo non a livello di un geometra.<br />
Saluti</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Di: studiodebernardis@libero.it</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-109</link>
		<dc:creator>studiodebernardis@libero.it</dc:creator>
		<pubDate>Wed, 24 Dec 2008 17:41:38 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projectworkshop.wordpress.com/?p=78#comment-109</guid>
		<description>simpatico pwa admin  gradirei che le sue semplicistiche affermazioni vengano sopportate da fonti di legge  e riferimenti di  giuridiche di rango superiore  Corte costituzionale tipo la n 199 del 19/27/93 etc. , in merito alla poliedricità del geometra e geometra laureato è un dato di fatto insito nel DNA e nella storia della categoria  , in merito agli art 64 art 93 art 94 del T.U.E. la invito a leggersi le fonti di legge di riferimento legge 64/82 e legge 1086/72 &quot; mi scusi ma lei forse fà tutt&#039;altro&quot; , le preciso che lo scrivente ha gia&#039; attuato tutto quello citato al punto 26 pertanto parlo per un dato di fatto &quot; auguri di buon natale&quot; alla prossima......!!!!!!!</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>simpatico pwa admin  gradirei che le sue semplicistiche affermazioni vengano sopportate da fonti di legge  e riferimenti di  giuridiche di rango superiore  Corte costituzionale tipo la n 199 del 19/27/93 etc. , in merito alla poliedricità del geometra e geometra laureato è un dato di fatto insito nel DNA e nella storia della categoria  , in merito agli art 64 art 93 art 94 del T.U.E. la invito a leggersi le fonti di legge di riferimento legge 64/82 e legge 1086/72 &#8221; mi scusi ma lei forse fà tutt&#8217;altro&#8221; , le preciso che lo scrivente ha gia&#8217; attuato tutto quello citato al punto 26 pertanto parlo per un dato di fatto &#8221; auguri di buon natale&#8221; alla prossima&#8230;&#8230;!!!!!!!</p>
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		<title>Di: PWS Admin</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-107</link>
		<dc:creator>PWS Admin</dc:creator>
		<pubDate>Sat, 20 Dec 2008 08:25:39 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projectworkshop.wordpress.com/?p=78#comment-107</guid>
		<description>Peccato però che le sentenze di Cassazione da Lei citate riguardino solo la legittimità costituzionale di un articolo del CP e del RD 274, mentre gli articoli del TU Edilizia dicano tutt&#039;altre cose da quelle da Lei stesso citato.
Per il resto, ed in particolare, &quot;poliedrica formazione scolastica e professionale&quot;, è tutto molto simpatico.
Saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Peccato però che le sentenze di Cassazione da Lei citate riguardino solo la legittimità costituzionale di un articolo del CP e del RD 274, mentre gli articoli del TU Edilizia dicano tutt&#8217;altre cose da quelle da Lei stesso citato.<br />
Per il resto, ed in particolare, &#8220;poliedrica formazione scolastica e professionale&#8221;, è tutto molto simpatico.<br />
Saluti.</p>
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	<item>
		<title>Di: studiodebernardis@ibero.it</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-106</link>
		<dc:creator>studiodebernardis@ibero.it</dc:creator>
		<pubDate>Fri, 19 Dec 2008 21:59:36 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projectworkshop.wordpress.com/?p=78#comment-106</guid>
		<description>Premesso che il geometra è tradizionalmente considerato il tecnico piu&#039; vicino sia ai cittadini sia alla pubblica amministrazione proprio per la sua capacita&#039; di rispondere adeguatamente e tempestivamente alle loro diverse esigenze, supportato dalla sua poliedrica formazione scolastica e professionale.
I settori di intervento nei quali opera il geometra sono:
-Progettazione architettonica, calcoli strutturali,direzione lavori ,  impianti idrico-fognante termico elettrico di modeste costruzioni non superiore a 5000 mc  ed attenendosi a criteri di valutazione tecnico-qualiatativo-economico fondato sulla valutazione della struttura dell&#039;edificio e delle relative modalita&#039; costruttive , che non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore art 57 legge 144/1949 art 19 legge 12/03/1957 n 146 , inquanto la cultura tecnica delle categorie interessate si evolve col tempo, acquisendo nuovi spazi di conoscenza, che necessariamente si proiettano nell&#039;esercizio in concreto dell&#039;attivita&#039; professionale,  &quot; Sentenza Corte Costituzionale n 199 del 19/27/aprile 1993 , Sentenza Corte di cassazione sez. VI penale n 3673 del 15 aprile 1993, Testo unico per l&#039;edilizia D.P.R. 380/2001 del  6/06/2001 DLeg n 301/2002 del 27/12/2002  Parte II Normativa Tecnica Per L&#039;Edilizia art 64 art 93 art 94 &quot;  ;
-Topografia( rilevamenti, anche mediante tecnologie satellitare, terrestri e marini) &quot; geometra-geomatico&quot;;
- estimatore immobiliare, mobiliare, di aziende e pratiche per relativi finanziamenti bancari ecc;
- attivita&#039; nel campo &quot; Eco Audit&quot;;
-Projet Management;
-Progettista e direttore di lavori di lottizzazioni in strumenti urbanistici esistenti e urbanizzazioni primarie non superiori a 10000 mq e/o completamento di maglie di zonizzazione art 46 legge n 144 2/03/1949 , D.M. 596 del 06/12/93, art 16 lettera m) b) Regio Decreto 11/02/1929 n 274,
Corte Costituzionale 199/93;
-Funzioni di tecnico comunale &quot; capo ufficio tecnico nei comuni fino a 10000 abitanti&quot; funzioni peritali anche giudiziarie &quot; per Giudice o di parte; 
-Attuazioni di leggi speciali nel settore delle costruzioni &quot; quali valutazione di incidenza ambientale , valutazione pesaggistica, sicurezza dei cantieri, prevenzioni incendi ,etc.
In fine il geometra ed il geometra laureato opera secondo il CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE approvato dal CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI  E GEOMETRI LAUREATI il 22/11/2006  pubblicato sulla G.U. n 18 del 23/01/2007 ;</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Premesso che il geometra è tradizionalmente considerato il tecnico piu&#8217; vicino sia ai cittadini sia alla pubblica amministrazione proprio per la sua capacita&#8217; di rispondere adeguatamente e tempestivamente alle loro diverse esigenze, supportato dalla sua poliedrica formazione scolastica e professionale.<br />
I settori di intervento nei quali opera il geometra sono:<br />
-Progettazione architettonica, calcoli strutturali,direzione lavori ,  impianti idrico-fognante termico elettrico di modeste costruzioni non superiore a 5000 mc  ed attenendosi a criteri di valutazione tecnico-qualiatativo-economico fondato sulla valutazione della struttura dell&#8217;edificio e delle relative modalita&#8217; costruttive , che non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore art 57 legge 144/1949 art 19 legge 12/03/1957 n 146 , inquanto la cultura tecnica delle categorie interessate si evolve col tempo, acquisendo nuovi spazi di conoscenza, che necessariamente si proiettano nell&#8217;esercizio in concreto dell&#8217;attivita&#8217; professionale,  &#8221; Sentenza Corte Costituzionale n 199 del 19/27/aprile 1993 , Sentenza Corte di cassazione sez. VI penale n 3673 del 15 aprile 1993, Testo unico per l&#8217;edilizia D.P.R. 380/2001 del  6/06/2001 DLeg n 301/2002 del 27/12/2002  Parte II Normativa Tecnica Per L&#8217;Edilizia art 64 art 93 art 94 &#8221;  ;<br />
-Topografia( rilevamenti, anche mediante tecnologie satellitare, terrestri e marini) &#8221; geometra-geomatico&#8221;;<br />
- estimatore immobiliare, mobiliare, di aziende e pratiche per relativi finanziamenti bancari ecc;<br />
- attivita&#8217; nel campo &#8221; Eco Audit&#8221;;<br />
-Projet Management;<br />
-Progettista e direttore di lavori di lottizzazioni in strumenti urbanistici esistenti e urbanizzazioni primarie non superiori a 10000 mq e/o completamento di maglie di zonizzazione art 46 legge n 144 2/03/1949 , D.M. 596 del 06/12/93, art 16 lettera m) b) Regio Decreto 11/02/1929 n 274,<br />
Corte Costituzionale 199/93;<br />
-Funzioni di tecnico comunale &#8221; capo ufficio tecnico nei comuni fino a 10000 abitanti&#8221; funzioni peritali anche giudiziarie &#8221; per Giudice o di parte;<br />
-Attuazioni di leggi speciali nel settore delle costruzioni &#8221; quali valutazione di incidenza ambientale , valutazione pesaggistica, sicurezza dei cantieri, prevenzioni incendi ,etc.<br />
In fine il geometra ed il geometra laureato opera secondo il CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE approvato dal CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI  E GEOMETRI LAUREATI il 22/11/2006  pubblicato sulla G.U. n 18 del 23/01/2007 ;</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Di: Fabrizio</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-105</link>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 12:11:56 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projectworkshop.wordpress.com/?p=78#comment-105</guid>
		<description>Le devo davvero fare i complimenti per la cordialità dimostrata.
La ringrazio.
ArrivederLa</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Le devo davvero fare i complimenti per la cordialità dimostrata.<br />
La ringrazio.<br />
ArrivederLa</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Di: PWS Admin</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-104</link>
		<dc:creator>PWS Admin</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 10:09:34 +0000</pubDate>
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		<description>Ritengo che la certezza, per così dire, &quot;matematica&quot; non l&#039;avrà mai. Purtroppo una normativa fumosa ed incerta, così come quella relativa alle competenze professionali - a meno che non si tratti di un caso espressamente previsto al suo interno - lascia sempre adito ad interpretazioni giurisprudenziali. D&#039;altro canto proprio la fumosità della normativa in parola permette a taluni professionisti di uscire, spesso, dai propri margini di competenze confidando in letture fantasiose ed interpretazioni spericolate della stessa. Per contro, quando come nel Suo caso, si cerca invece di avere delle certezze operative ci si scontra proprio con l&#039;approssimatività e la scarsa definizione delle normative di cui si tratta.
Se poi dovessi uscire per un attimo da una necessaria posizione neutrale sulla questione e fossi chiamato a esprimere la mia personalissima opinione, credo che non vedrei alcun problema nel sottoscrivere i progetti a cui fa riferimento proprio in virtù del carattere &quot;modesto&quot; delle opere, a prescindere dalla tecnologia usata, e forte del fatto che l&#039;opera non comporta una continuità di utilizzo da parte delle persone, cosa su cui invece molta giurisprudenza pone fortemente pregiudizio. Per altro anche la progettazione di strutture in c.a., quando di modeste dimensioni, rientra nelle competenze del tecnico diplomato.
Ma, ripeto, si rimane sempre nell&#039;ambito delle valutazioni personali e nelle interpretazioni personali della normativa che quindi, in quanto tale, possono essere sempre messe in discussione.
Saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Ritengo che la certezza, per così dire, &#8220;matematica&#8221; non l&#8217;avrà mai. Purtroppo una normativa fumosa ed incerta, così come quella relativa alle competenze professionali &#8211; a meno che non si tratti di un caso espressamente previsto al suo interno &#8211; lascia sempre adito ad interpretazioni giurisprudenziali. D&#8217;altro canto proprio la fumosità della normativa in parola permette a taluni professionisti di uscire, spesso, dai propri margini di competenze confidando in letture fantasiose ed interpretazioni spericolate della stessa. Per contro, quando come nel Suo caso, si cerca invece di avere delle certezze operative ci si scontra proprio con l&#8217;approssimatività e la scarsa definizione delle normative di cui si tratta.<br />
Se poi dovessi uscire per un attimo da una necessaria posizione neutrale sulla questione e fossi chiamato a esprimere la mia personalissima opinione, credo che non vedrei alcun problema nel sottoscrivere i progetti a cui fa riferimento proprio in virtù del carattere &#8220;modesto&#8221; delle opere, a prescindere dalla tecnologia usata, e forte del fatto che l&#8217;opera non comporta una continuità di utilizzo da parte delle persone, cosa su cui invece molta giurisprudenza pone fortemente pregiudizio. Per altro anche la progettazione di strutture in c.a., quando di modeste dimensioni, rientra nelle competenze del tecnico diplomato.<br />
Ma, ripeto, si rimane sempre nell&#8217;ambito delle valutazioni personali e nelle interpretazioni personali della normativa che quindi, in quanto tale, possono essere sempre messe in discussione.<br />
Saluti.</p>
]]></content:encoded>
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	<item>
		<title>Di: Fabrizio</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-103</link>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Thu, 04 Dec 2008 08:30:45 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projectworkshop.wordpress.com/?p=78#comment-103</guid>
		<description>La ringrazio per la risposta, ma come faccio ad accertare quali sono le mie competenze in modo da essere nella cosiddetta &quot;botte di ferro&quot; in caso di contenzioso? Ripeto non miro a progettare cose grandiose, ma semplici casette per ricovero attrezzi o al massimo piccoli posti auto..tra l&#039;altro con l&#039;ausilio di software che semplificano il procedimento..ho cercato riferimenti normativi, ma nulla di chiaro e soprattutto nulla di recente quindi aggiornato alla nuova fomazione che i geometri acquisiscono durante il corso degli studi..ringraziandoLa per l&#039;apprezzata attenzione
auguro una buona giornata</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>La ringrazio per la risposta, ma come faccio ad accertare quali sono le mie competenze in modo da essere nella cosiddetta &#8220;botte di ferro&#8221; in caso di contenzioso? Ripeto non miro a progettare cose grandiose, ma semplici casette per ricovero attrezzi o al massimo piccoli posti auto..tra l&#8217;altro con l&#8217;ausilio di software che semplificano il procedimento..ho cercato riferimenti normativi, ma nulla di chiaro e soprattutto nulla di recente quindi aggiornato alla nuova fomazione che i geometri acquisiscono durante il corso degli studi..ringraziandoLa per l&#8217;apprezzata attenzione<br />
auguro una buona giornata</p>
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	</item>
	<item>
		<title>Di: PWS Admin</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-102</link>
		<dc:creator>PWS Admin</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 17:11:27 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projectworkshop.wordpress.com/?p=78#comment-102</guid>
		<description>Salve e grazie per la visita.
Tenga conto che quello riportato sopra è un testo prodotto da una Commissione Ministeriale che però non è mai stato trasposto sotto forma di norma. Il testo viene di solito acquisito come orientamento giurisprudenziale in caso di contenziosi giudiziari riguardanti conflitti di competenze.
Saluti.</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Salve e grazie per la visita.<br />
Tenga conto che quello riportato sopra è un testo prodotto da una Commissione Ministeriale che però non è mai stato trasposto sotto forma di norma. Il testo viene di solito acquisito come orientamento giurisprudenziale in caso di contenziosi giudiziari riguardanti conflitti di competenze.<br />
Saluti.</p>
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		<title>Di: Fabrizio</title>
		<link>http://projectworkshop.wordpress.com/2008/07/12/limiti-di-competenza-dei-geometri-parte-4/#comment-101</link>
		<dc:creator>Fabrizio</dc:creator>
		<pubDate>Tue, 02 Dec 2008 13:42:10 +0000</pubDate>
		<guid isPermaLink="false">http://projectworkshop.wordpress.com/?p=78#comment-101</guid>
		<description>Egregi professionisti,
sono un giovane geometra iscritto all&#039;albo da pochi anni, evito di inserirmi sulla discussioni tra quale categoria professionale sia più competente, più preparata e via discorrendo, ma vorrei porVi una domanda. ho svolto la pratica professionale presso uno studio di ingegneria e ho usato e continuo ad utilizzare un software per il calcolo strutturale di edifici (sottolineo per evitare malintesi che il progetto veniva firmato dall&#039;ingegnere). Ora collaboro con un&#039;azienda che tratta legno massello e lamellare nei più svariati utilizzi e mi ha chiesto se posso certificare l&#039;idoneità statica di piccole casette con destinazioni d&#039;uso di ricovero attrezzi o simili quindi NON ABITAZIONI. Nell&#039; articolo 5 in cima a questo blog viene escluso che il geometra possa dimensionare elementi lignei. Mi potreste dare lumi su questo e precisi riferimenti normativi?
Vi ringrazio per la cortese attenzioni
Cordiali saluti a tutti</description>
		<content:encoded><![CDATA[<p>Egregi professionisti,<br />
sono un giovane geometra iscritto all&#8217;albo da pochi anni, evito di inserirmi sulla discussioni tra quale categoria professionale sia più competente, più preparata e via discorrendo, ma vorrei porVi una domanda. ho svolto la pratica professionale presso uno studio di ingegneria e ho usato e continuo ad utilizzare un software per il calcolo strutturale di edifici (sottolineo per evitare malintesi che il progetto veniva firmato dall&#8217;ingegnere). Ora collaboro con un&#8217;azienda che tratta legno massello e lamellare nei più svariati utilizzi e mi ha chiesto se posso certificare l&#8217;idoneità statica di piccole casette con destinazioni d&#8217;uso di ricovero attrezzi o simili quindi NON ABITAZIONI. Nell&#8217; articolo 5 in cima a questo blog viene escluso che il geometra possa dimensionare elementi lignei. Mi potreste dare lumi su questo e precisi riferimenti normativi?<br />
Vi ringrazio per la cortese attenzioni<br />
Cordiali saluti a tutti</p>
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