Limiti di Competenza dei Geometri – Parte 4

12 07 2008

Commissione Ministeriale per l’Esame dei Limiti di Competenza dei Geometri

istituita con D.D.M.M. 10/04/1985 e 12/12/1987

Direzione Generale degli Affari e delle Libere Professioni, Ufficio VII°

- Limiti di competenza dei Geometri -

Art. 1 Edifici
1. Sono di competenza del Geometra il progetto e la direzione dei lavori di edifici di nuova costruzione ivi compresa la progettazione e la direzione dei lavori degli impianti idrosanitari delle fognature interne all’edificio, degli impianti elettrici esclusivamente nell’ambito degli impianti di illuminazione salvo diverse disposizioni di legge, e degli impianti di riscaldamento di tipo autonomo con potenzialità inferiore alle 30.000 kcalh, impianti tutti interni ed al servizio delle sole costruzioni progettate nei limiti della competenza, quando gli edifici abbiano le seguenti caratteristiche:
a) L’edificio sia a struttura portante verticale in muratura.
b) L’edificio sia costituito da non più di tre piani (nelle zone sismiche da non più di due piani) compreso l’eventuale piano interrato e/o seminterrato).
c) L’edificio non superi l’altezza totale di ml. 12,00 (nelle zone sismiche non superi l’altezza di ml. 7,30) misurata dal calpestio del piano più basso all’estradosso della copertura o alla sua ordinata media.
d) Il volume complessivo (compreso l’eventuale piano entro terra) sia inferiore a mc. 3.000 (nelle zone sismiche sia inferiore a mc. 2.000). Il volume dell’edificio viene determinato a partire dal calpestio del piano più basso all’estradosso della copertura includendovi portici, soffitte, sottotetti, volumi tecnici, ed accessori realizzati in aderenza.
2. Sono esclusi dalla competenza del Geometra il la direzione dei lavori di edifici industriali, funerari, di culto, e di quelli che comunque dovessero sorgere in centri storici, ed in zone di interesse storico od artistico determinate da norme e vincoli di leggi statali, regionali di regolamento comunale.
3. Sono di competenza del Geometra il progetto e la direzione dei lavori della sopraelevazione di fabbricati esistenti alle seguenti condizioni:
a) La cubatura complessiva dell’edificio, quale risulterà dopo l’intervento, non superi il volume come fissato nel comma n.1 del presente articolo.
b) L’edificio abbia tutte le caratteristiche di cui al comma n.1 del presente articolo con le esclusioni contemplate al comma n.2, del presente articolo, con esclusione pure degli edifici vincolati a norme di legge o di regolamento.
4. Sono di competenza del Geometra nei limiti volumetrici di cui all’art.1/d ed indipendentemente dal tipo strutturale gli Interventi sugli edifici esistenti o su porzioni di edifici abitativi esistenti compresi i relativi impianti interni nelle sole abitazioni come specificato nel comma n.1 del presente articolo, alle seguenti condizioni:
a) Che non vengano effettuati interventi sulle strutture portanti o su singoli elementi di essa.
b) Che l’edificio non sia vincolato a norma di legge o di regolamento.

Art. 2 0perazioni ed interventi nel territorio
1. Sono di competenza del Geometra (incluse le valutazioni, stime, pareri e perizie):
a) Le operazioni topografiche , fotogrammetriche e cartografiche, incluse le operazioni di divisione di lotti dei terreni e di frazionamento.
b) Le operazioni catastali.
c) La misura e la contabilità dei lavori di opere civili e dei relativi impianti.
d) Le mansioni di direttore di cantiere, con esclusione dei cantieri per la realizzazione di opere di ingegneria includenti strutture portanti complesse (dighe, ponti, gallerie, ecc.).
e) il progetto e la direzione del lavori:
- delle strade per la viabilità rurale ed interpoderale,

- delle strade di lottizzazione facenti parte di progetto di lottizzazione redatto da architetto od ingegnere,

- delle strade a servizio dei cantieri,
- di alcune opere di sistemazione superficiale dei terreni quali giardini, recinzioni, campi da gioco non soggetti ad omologazione, ed altri analoghi interventi.
2. Sono escluse, in particolare, dalla competenza del Geometra la progettazione, la direzione dei lavori, il collaudo e la valutazione, fatte salve le operazioni di misura e contabilità dei lavori, dalle seguenti operazioni tecniche:
a) delle strade e delle operazioni tecniche elencate nell’art. 2 comma 1 sub e) quando detti interventi comportino verifiche di stabilità del terreno o dell’opera medesima o di parte di essa,
b) di ponti, muri di sostegno in c.a., nonché di muri di sostegno a gravità (questi ultimi se hanno altezza superiore a mI. 2,50 comprese le fondazioni)
c) di qualunque reticolo viario, fognario, idraulico, elettrico, di trasporto e distribuzione dei fluidi.
d) di piani territoriali (regionali, provinciali, comprensoriali) di piani regolatori (generali, comunali od intercomunali), di piani attuativi particolareggiati o previsti da leggi speciali, di piani di lottizzazione e paesaggistici, di lottizzazione, ecc.
e) di impianti idraulici (acquedotti, fognature, bonifiche, irrigazione ecc.), di impianti di depurazione e di impianti nel territorio in genere,
f) degli interventi a sistemazione o a difesa del territorio (sponde e spiagge, alvei di fiumi e torrenti, opere portuali ecc.).
g) degli impianti tecnologici: riscaldamento, condizionamento, elettrico, di sollevamento, ecc.) salvo quanto previsto nell’art. n.1 quale progettazione e direzione dei lavori.

Art. 3 Valutazioni
Sono di competenza del Geometra le valutazioni (stime, perizie, pareri) relative a beni immobili urbani e rurali nel limite delle competenze di cui all’art.1 indipendentemente dal tipo strutturale, o a porzioni di fabbricati contenute nei limiti volumetrici di cui all’art.1/d, con esclusione di quelle relative a:
a) ad aziende agrarie o di altri tipo per le quali occorrano procedimenti analitici per la stima dei prodotti, di spese, di redditi, e di benefici,
b) alla stabilità di strutture portanti o di parte di esse, fatte salve le competenze permesse dall’art.1 oppure relative a macchinari per l’artigianato, l’industria e l’agricoltura,
c) agli impianti tecnologici non previsti di competenza del geometra nella presente legge,
d) ad edifici od altre parti degli stessi classificati di interesse storico o artistico od ambientale in base a norme di legge statale, regionale e di regolamento comunale.

Art. 4 Collaudi tecnico amministrativi
1. E’ di competenza del Geometra il collaudo tecnico – amministrativo di tutte le opere ed interventi definiti di sua competenza negli articoli che precedono, con esclusione del collaudo di stabilità di qualunque tipo di struttura portante o di parte di essa e del collaudo degli impianti di cui all’art.1.
2. Per l’affidamento dell’incarico di cui al comma n.1 del presente articolo è condizione indispensabile che il Geometra sia iscritto all’Albo da almeno cinque anni.

Art. 5 Strutture
1. Sono di competenza del Geometra la calcolazione delle strutture murarie per gli edifici di nuova costruzione o per le sopraelevazioni nei limiti di cui all’art.1, e di elementi strutturali di diversa natura  inseriti nella struttura muraria.
2. Sono in particolare escluse dalla competenza del Geometra il progetto, la direzione dei lavori ed il collaudo di:
a) strutture, per qualsiasi tipologia, in metallo, c.a., c.a. precompresso, di tipo misto ed in legno.
b) strutture in muratura in edifici che abbiano caratteristiche diverse , altezze, o cubature superiori a quelle di competenza di cui all’art.1 commi 1 e 2.

Art. 6
Sono fatte salve le attribuzioni previste dalle leggi per altri professionisti nelle materie disciplinate negli articoli che precedono.


Azioni

Informazione

40 risposte

15 08 2008
vittorio

apprezzo molto il contenuto

2 09 2008
Geom. Palermo Rosario Pietro - Dirigente Ufficio Tecnico Comune di Sangineto

Si chiede se in un piccolo comune, 1.500 abitanti circa, l’ufficio tecnico diretto da geometra, può redigere il piano di spiaggia.
Si ringrazia e si porgono distinti saluti

2 09 2008
PWS Admin

Essendo materia urbanistica, la competenza alla redazione di qualsiasi atto di pianificazione è riservata a professionisti laureati ed abilitati.

2 09 2008
PWS Admin

E poi, mi permetta di aggiungere, basta dare un’occhiata al tariffario della Sua categoria professionale: le prestazioni in materia urbanistica non sono contemplate, quindi mi pare ovvio che anche porsi la questione sia irrilevante.

10 09 2008
Alberto

Sono un pò confuso. Credevo che l’attività professionale dei geometri fosse regolamentata dal R.D. 11 febbraio 1929 e non ero a conoscenza dei DD.MM. di cui si riporta estratto e dei quali non riesco a trovare traccia in rete.
A dire il vero le precedenti parti in cui viene trattato l’argomento pare escludano la possibilità di una definizione dimensionale ogettiva, cosa che invece troviamo all’art. 1 di questo inntervento.
Potresti aiutarmi a fare chiarezza?
PS complimenti vivissimi per il blog.

10 09 2008
PWS Admin

Si tratta in pratica del documento elaborato ed emanato dalla “COMMISSIONE PERTICONE”, ovvero la “Commissione Ministeriale per l’Esame dei Limiti di Competenza dei Geometri” (Istituita con DD.MM. 10/04/86 E 12/12/87, appunto) e dalla “Direzione Generale degli Affari e delle Libere Professioni, Ufficio VII°”. Il presente documento viene di norma preso come riferimento giurisprudenziale in vertenze relative a conflitti di competenza.
Saluti.

29 10 2008
gmedas

Sono geometra libero professionista iscritto all’Albo dei Collaudatori istituito presso la Regione, ho ricevuto l’incarico per l’effettuazione del Collaudo Tecnico Amministrativo dei lavori di restauro di un vecchio fabbricato, casa tradizionale del centro abitato interessato, non vincolato, ma di costruzione ultracinquatennale. Il Direttore dei lavori architetto ha contestato l’incarico. Si tega conto che nella revisione degli atti di contabilità ha rilevato gravi imprecisioni da parte dello stesso nella tenuta degli stessi. Ma aldilà di questo ho bisogno di un consiglio. Posso proseguire nell’espletamento dell’incarico ricevuto?

29 10 2008
PWS Admin

In base alla legge costitutiva delle professioni dei tecnici diplomati, le competenze del Geometra riguardano
“-Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di costruzioni rurali ed edifici per uso industrie agricole di limitata importanza;
-Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di modeste costruzioni civili [...]”
Sono altresì escluse dalla competenze del tecnico diplomato tutte le categorie di interventi su edifici ed aree “di interesse storico- ambientale”, quindi non esclusivamente riferibili al vincolo di cui alla L. n. 1089/39 ma anche a tutte quelle costruzioni od aree su cui le Amministrazioni, locali e non, hanno ritenuto opportuno imporre delle tutele di carattere storico-ambientale (i.e. zone “A” o di interesse paesaggistico, ecc.) a livello pianificatorio territoriale o sovraterritoriale.
Tutto ciò premesso, ritengo che le contestazioni avanzate dal collega Direttore dei Lavori, prescindendo dalle motivazioni che lo hanno spinto a farlo, siano fondate nel caso l’edificio di cui trattasi rientri nelle casistiche sopra citate.
Cordialità.

30 10 2008
gmedas

Non volendo che questa sia una ” rivendicazione sindacale di categoria” la ringrazio per il parere e ne terrò rispettosamente conto. Mi permetto comunque di farLe notare che la sua interpretazione circa l’esclusione della comptenza dei tecnici diplomati a progettare nelle cosi dette ” zone A” risulti per lo meno troppo restrittiva visto che di fatto, e per fortuna, la maggior parte delle aministrazioni comunali accettano progettazione e d.l. in edifici inseriti i tali zone omogenee. Ritengo infine comunque che in questi casi sia applicabile invece “il criterio” della dimensione dell’intervento nonchè del fabbricato oggetto dell’intervento. Grazie comunque ancora per lo spazio dedicato all’argomento e per la disponibilità a trattare lo stesso.

30 10 2008
PWS Admin

L’”interpretazione” a cui fa riferimento, che per altro condivido, è quella già espressa dal CNA e formalizzata a tutti gli iscritti dai rispettivi ordini professionali. Se da una parte il criterio “Quantitativo” (oltre un certo volume) mira ad evidenziare gli aspetti di complessità delle opere progettate con implicazioni riguardanti anche la pubblca incolumità, quello “Qualitativo” tende invece a preservare le peculiarità storico-artistiche del paesaggio costruito. D’altronde, mi permetta, non è la dimensione di un’opera architettonica, da sola, a stabilirne l’importanza storico-compositiva. Pesnaimo infatti alle piccole chiesette rurali risalenti al XII o XIII secolo che si trovano nelle campagne toscane o laziali o alle minuscole edicole che scandiscono i percorsi artistici nelle nostre città d’arte.
Le voglio raccontare un aneddoto capitatomi giusto pochi giorni fa. Nell’ambito di una Commissione Edilizia di cui sono membro commissario, viene sottoposto alla nostra attenzione un intervento riguardante la creazione di una “tettoia” a copertura di un balcone posto al primo piano di una villetta unifamiliare risalente al ventennio. Immobile non sottoposto alle tutele di cui alla 1089 ma comunque inserito in zona omogenea A dall’Amministrazione Comunale. L’edificio non è nulla di che, intendiamoci, ma comunque racchiude in sé tutte le caratteristiche della costruzione modernista, con i suoi volumi regolari, la sua copertura piana, il balcone stondato, le ringhiere tubolari a disegno semplice, i paramenti esterni faccia-vista alternati all’intonaco liscio chiaro.
Ecco, il Suo Collega, al quale la proprietà aveva affidato l’incarico per la progettazione di questa tettoia, aveva previsto una struttura a pilastri in mattoncini rustici, una copertura *inclinata* a coppi e tegole toscane, una orditura di travi e travicelli in legno ed aveva pensato bene di sostituire le ringhiere in tubo metallico verniciato con una balaustra in cemento in puro stile ottocentesco, con tanto di piolini sagomati. Ora, sono perfettamente cosciente che, nonostante alle Scuole Superiori lo studio della storia dell’architettura e dell’arte sia materia secondaria, sicuramente esistano professionisti diplomati che per loro soddisfazione personale dedicano buona parte del loro tempo all’approfondimento di tali studi in passato mai sufficientemente approfonditi, ma capirà che non può essere lasciato *solo* alla sensibilità od all’attenzione delle commissioni edilizie la censura di tali marchiani errori. (Ah, nel caso ad esempio la pratica è stata rimandata al mittente e il Suo Collega segnalato alle autorità competenti per Esercizio Abusivo della Professione. Un po’ come viene fatto quando un odontotecnico viene colto a fare un’otturazione o ad estrarre un dente).
Per questo l’argomento delle competenze risulta di particolare importanza: non può essere in alcun modo delegata la progettazione del nostro paesaggio costruito su cui da una parte le Amministrazioni pongono, a ragione, una qualsiasi tutela storico-ambientale, a professionisti che, volenti o nolenti, non abbiano approfondito e studiato in maniera adeguata tutte le problematiche relative alla storicità del nostro patrimonio storico edilizio.
Che poi nella prassi sia in qualche modo entrata nella consuetudine l’ammissione dell’operato del tecnico diplomato anche su edifici rientranti in zone omogenee di tutela storico artistica è, ahinoi, un’anomalia tutta italiana alla pari della stessa esistenza della figura professionale del tecnico diplomato nell’edilizia che, vale la pena ricordarlo, esiste solo in Italia e in nessun’altra parte del mondo occidentale.
Di nuovo cordiali saluti.

4 11 2008
cesare

gentili colleghi/e, sono un architetto da molto tempo e vorrei sottoporvi un dilemma quanto mai scontato e molto chiaro a chi svolge professioni tecniche.
…”avete mai visto un infermiere che opera un paziente al posto di un medico chirurgo?”
beh? la risposta è ovvia. Perchè la Magistratura non interviene? l’abuso di professione è palese!!!
Basta con il continuo ripetere dei limiti della loro professione.
Che sia lo Stato a bacchettare, giustamente, i Collegi dei Geometri che non ritornano sui loro passi.
Studiare poi, per che cosa? Per vedere un geometra di provincia, che progetta villette a go go, mentre noi tecnici laureati dobbiamo fare i conti con le spese di fine mese?
premetto che il lavoro non mi manca, ma vorrei avere una risposta, una sola.
Perchè si decretato i limiti dal 1929 e poi quando si guardano i progetti vidimati dai geometri sono paro paro a quelli di un architetto? grazie

4 11 2008
PWS Admin

Gentile Cesare,
se i progetti presentati dai tecnici diplomati fossero uguali, “paro paro”, a quelli dei tecnici laureati sarebbe un problema. Per due ordini di motivi: primo perché significherebbe che il grado di preparazione dei diplomati sarebbe, in un ipotetico livellamento verso l’alto, paritario rispetto a quello dei laureati; secondo perché significherebbe che il grado di preparazione dei laureati sarebbe, in un ipotetico livellamento verso il basso, paritario rispetto a quello dei diplomati.
Ovviamente, al di là dei giochi di parole, il problema centrale della discussione riguardo le competenze professionali, non dovrebbe nemmeno arrivare al confronto tra i gradi di progettazione, per il semplice motivo che dovrebbe essere chiaro, prima di tutto ai tecnici comunali istruttori ed ai colleghi commissari nelle commissioni, quello che può fare l’una o l’altra figura professionale.
Purtroppo la cultura del rispetto delle competenze è ancora lontana dall’essere interiorizzata, a partire dalla committenza, per finire alle stesse Amministrazioni locali.
Sta esclusivamente alla cultura ed alla sensibilità del singolo, tecnico istruttore o membro di commissione, evidenziare gli episodi in cui la legge viene infranta e richiedere esplicitamente il rispetto delle regole condivise.
Un cordiale saluto.

4 11 2008
Andrea

forse dovreste progettare qualcosa di più complesse che una banale villetta, francamente non vedo cosa di complesso ci sia nel progettarne una, cosa che potrebbe benissimo fare anche un muratore con pochi anni di esperienza del settore. Secondo me dovreste impegnarvi nel combattere altre battaglie invece di lamentarvi del mal tolto che di male in realtà non ha nulla e dedicarvi più alla salvaguardia del patrimonio storico e culturale .

4 11 2008
PWS Admin

Salve Andrea,
ora, con tutto il rispetto, non vorrei che si arrivasse al parossismo per cui le competenze che andrebbero limitate, per difetto, fossero quelle dei tecnici laureati.
Già vengono tollerate figure professionali come il geometra o il perito edile, uniche nel panorama mondiale, e passi, ma di qui a dire che l’ingegnere o l’architetto dovrebbero limitarsi ad occuparsi del patrimonio storico e lasciare il resto ai diplomati ed all’iniziativa creativa del muratore mi pare onestamente troppo.
Cordiali saluti.

5 11 2008
Claudio

Architetti invidiosi. Ma impegnatevi a fare bene il vostro lavoro e lasciateci fare il nostro come sempre abbiamo fatto, con la massima competenze ed esperienza sul campo. Lo so che vorreste essere come noi, ma temo che alcuni di voi non potranno mai avere la nostra preparazione professionale, nemmeno con un corso di studi di 50 anni. Il nostro diploma, con la nostra esperienza vale tre lauree e lo sapete bene, lo sanno anche i clienti, che sono intelligenti ed ovviamente si rivolgono a chi è competente e non a chi, con qualche anno in più di studi, vorrebbe sostituirsi a noi. Ma alla fine le cose che deturpano l’ambiente le fate dalle vostre parti, siete voi che progettate quegli edifici ingombranti e che pianificate il territorio, a volte in modo vergognoso, a noi vanno bene i piccoli interventi che non portano fastidio a nessuno. Fateci campare e lasciateci in pace. Con affetto, Claudio, un geometra.

5 11 2008
PWS Admin

Gentile Claudio,
nessuno si è mai sognato di negare anche ai geometri di lavorare secondo le rispettive competenze, meno che mai da questo blog.
Mi permetta di dissentire però dalla Sua affermazione secondo cui un diploma vale tre lauree, altrimenti sarei costretto a prendere atto che viviamo in un Paese dove il sistema istruzione è pari a quello dei Paesi del Terzo Mondo.
Saluti cordiali.

7 11 2008
cesare

Ill.mo Claudio
Lei parla di invidia professionale, ma vorrei ricordarle che non si tratta d’invidia a “pari livello”, (es. tra arch. e ing.), ma ben si di ingiustizia delle professioni.
Inoltre dalle sue parole, (non vorrei essere troppo severo), apparirebbe un po maleducato e convinto delle sue “grandi” abilità professionali.
in qualità di CTU ho purtroppo, esaminato molti casi di “progettini” di geometri. In realtà erano veri e propri “progetti architettonici”.
…e potete immaginare le conseguenze..saluti a tutti.

…provate ad immaginare un mondo senza geometri, non potremmo più litigare in cantiere e concludere la discussione a tarallucci e vino!

19 11 2008
andrea

Cari architetti vi sapete solo attaccare a delle norme. La verità è che i geometri e gli ingegneri vi sovrastano in competenza, professionalità ed esperienza diretta. Continuate a parlare ma sarete voi a sparire professionalmente o meglio ad occuparvi solo di interni. Continuate a fare solai senza pilastri e muri senza appoggio, continuate pure ad essere considerati ignoranti anche dai muratori che vi insegnano la professione. E’ vero siete solo invidiosi perchè noi siamo i mitici geometri ed esistiamo da sempre.

19 11 2008
PWS Admin

Gentile Sig. Aloisio,
generalizzare non è mai sintomo di onestà intellettuale.

28 11 2008
cesare

Caro Geom. Andrea, ritengo opportuno sottolineare una verità, purtroppo dolorosa per i miei colleghi architetti.
I Geometri sono “altamente preparati” nella tecnica esecutiva, nella considerazione d’intervento e nel gestire il cantiere negli imprevisti.
E…il sottoscritto ha imparato tutto da un Geometra con la “G” maiuscola! Inoltre tutt’oggi lavoriamo insieme.
…ed è proprio vero che il 60% degli architetti sotto i 35 anni, ha solo la bocca piena di grandi parole come “facciamo, allarghiamo, prepariamo”, solo perchè sanno smanettare autocad!
Quindi non ho nulla da contestare nella preparazione o capacità di Voi Colleghi.
..ma mi piacerebbe capire perchè non si dividono le competenze. Tutto qui.
Quindi, se si facesse luce sulle competenze, molti di noi che sono veramente incapaci (mi permetta sig. Admin), sarebbero fuori dal mercato. Saluti

2 12 2008
Fabrizio

Egregi professionisti,
sono un giovane geometra iscritto all’albo da pochi anni, evito di inserirmi sulla discussioni tra quale categoria professionale sia più competente, più preparata e via discorrendo, ma vorrei porVi una domanda. ho svolto la pratica professionale presso uno studio di ingegneria e ho usato e continuo ad utilizzare un software per il calcolo strutturale di edifici (sottolineo per evitare malintesi che il progetto veniva firmato dall’ingegnere). Ora collaboro con un’azienda che tratta legno massello e lamellare nei più svariati utilizzi e mi ha chiesto se posso certificare l’idoneità statica di piccole casette con destinazioni d’uso di ricovero attrezzi o simili quindi NON ABITAZIONI. Nell’ articolo 5 in cima a questo blog viene escluso che il geometra possa dimensionare elementi lignei. Mi potreste dare lumi su questo e precisi riferimenti normativi?
Vi ringrazio per la cortese attenzioni
Cordiali saluti a tutti

2 12 2008
PWS Admin

Salve e grazie per la visita.
Tenga conto che quello riportato sopra è un testo prodotto da una Commissione Ministeriale che però non è mai stato trasposto sotto forma di norma. Il testo viene di solito acquisito come orientamento giurisprudenziale in caso di contenziosi giudiziari riguardanti conflitti di competenze.
Saluti.

4 12 2008
Fabrizio

La ringrazio per la risposta, ma come faccio ad accertare quali sono le mie competenze in modo da essere nella cosiddetta “botte di ferro” in caso di contenzioso? Ripeto non miro a progettare cose grandiose, ma semplici casette per ricovero attrezzi o al massimo piccoli posti auto..tra l’altro con l’ausilio di software che semplificano il procedimento..ho cercato riferimenti normativi, ma nulla di chiaro e soprattutto nulla di recente quindi aggiornato alla nuova fomazione che i geometri acquisiscono durante il corso degli studi..ringraziandoLa per l’apprezzata attenzione
auguro una buona giornata

4 12 2008
PWS Admin

Ritengo che la certezza, per così dire, “matematica” non l’avrà mai. Purtroppo una normativa fumosa ed incerta, così come quella relativa alle competenze professionali – a meno che non si tratti di un caso espressamente previsto al suo interno – lascia sempre adito ad interpretazioni giurisprudenziali. D’altro canto proprio la fumosità della normativa in parola permette a taluni professionisti di uscire, spesso, dai propri margini di competenze confidando in letture fantasiose ed interpretazioni spericolate della stessa. Per contro, quando come nel Suo caso, si cerca invece di avere delle certezze operative ci si scontra proprio con l’approssimatività e la scarsa definizione delle normative di cui si tratta.
Se poi dovessi uscire per un attimo da una necessaria posizione neutrale sulla questione e fossi chiamato a esprimere la mia personalissima opinione, credo che non vedrei alcun problema nel sottoscrivere i progetti a cui fa riferimento proprio in virtù del carattere “modesto” delle opere, a prescindere dalla tecnologia usata, e forte del fatto che l’opera non comporta una continuità di utilizzo da parte delle persone, cosa su cui invece molta giurisprudenza pone fortemente pregiudizio. Per altro anche la progettazione di strutture in c.a., quando di modeste dimensioni, rientra nelle competenze del tecnico diplomato.
Ma, ripeto, si rimane sempre nell’ambito delle valutazioni personali e nelle interpretazioni personali della normativa che quindi, in quanto tale, possono essere sempre messe in discussione.
Saluti.

4 12 2008
Fabrizio

Le devo davvero fare i complimenti per la cordialità dimostrata.
La ringrazio.
ArrivederLa

19 12 2008
studiodebernardis@ibero.it

Premesso che il geometra è tradizionalmente considerato il tecnico piu’ vicino sia ai cittadini sia alla pubblica amministrazione proprio per la sua capacita’ di rispondere adeguatamente e tempestivamente alle loro diverse esigenze, supportato dalla sua poliedrica formazione scolastica e professionale.
I settori di intervento nei quali opera il geometra sono:
-Progettazione architettonica, calcoli strutturali,direzione lavori , impianti idrico-fognante termico elettrico di modeste costruzioni non superiore a 5000 mc ed attenendosi a criteri di valutazione tecnico-qualiatativo-economico fondato sulla valutazione della struttura dell’edificio e delle relative modalita’ costruttive , che non devono implicare la soluzione di problemi particolari devoluti esclusivamente ai professionisti di rango superiore art 57 legge 144/1949 art 19 legge 12/03/1957 n 146 , inquanto la cultura tecnica delle categorie interessate si evolve col tempo, acquisendo nuovi spazi di conoscenza, che necessariamente si proiettano nell’esercizio in concreto dell’attivita’ professionale, ” Sentenza Corte Costituzionale n 199 del 19/27/aprile 1993 , Sentenza Corte di cassazione sez. VI penale n 3673 del 15 aprile 1993, Testo unico per l’edilizia D.P.R. 380/2001 del 6/06/2001 DLeg n 301/2002 del 27/12/2002 Parte II Normativa Tecnica Per L’Edilizia art 64 art 93 art 94 ” ;
-Topografia( rilevamenti, anche mediante tecnologie satellitare, terrestri e marini) ” geometra-geomatico”;
- estimatore immobiliare, mobiliare, di aziende e pratiche per relativi finanziamenti bancari ecc;
- attivita’ nel campo ” Eco Audit”;
-Projet Management;
-Progettista e direttore di lavori di lottizzazioni in strumenti urbanistici esistenti e urbanizzazioni primarie non superiori a 10000 mq e/o completamento di maglie di zonizzazione art 46 legge n 144 2/03/1949 , D.M. 596 del 06/12/93, art 16 lettera m) b) Regio Decreto 11/02/1929 n 274,
Corte Costituzionale 199/93;
-Funzioni di tecnico comunale ” capo ufficio tecnico nei comuni fino a 10000 abitanti” funzioni peritali anche giudiziarie ” per Giudice o di parte;
-Attuazioni di leggi speciali nel settore delle costruzioni ” quali valutazione di incidenza ambientale , valutazione pesaggistica, sicurezza dei cantieri, prevenzioni incendi ,etc.
In fine il geometra ed il geometra laureato opera secondo il CODICE DEONTOLOGICO PROFESSIONALE approvato dal CONSIGLIO NAZIONALE GEOMETRI E GEOMETRI LAUREATI il 22/11/2006 pubblicato sulla G.U. n 18 del 23/01/2007 ;

20 12 2008
PWS Admin

Peccato però che le sentenze di Cassazione da Lei citate riguardino solo la legittimità costituzionale di un articolo del CP e del RD 274, mentre gli articoli del TU Edilizia dicano tutt’altre cose da quelle da Lei stesso citato.
Per il resto, ed in particolare, “poliedrica formazione scolastica e professionale”, è tutto molto simpatico.
Saluti.

24 12 2008
studiodebernardis@libero.it

simpatico pwa admin gradirei che le sue semplicistiche affermazioni vengano sopportate da fonti di legge e riferimenti di giuridiche di rango superiore Corte costituzionale tipo la n 199 del 19/27/93 etc. , in merito alla poliedricità del geometra e geometra laureato è un dato di fatto insito nel DNA e nella storia della categoria , in merito agli art 64 art 93 art 94 del T.U.E. la invito a leggersi le fonti di legge di riferimento legge 64/82 e legge 1086/72 ” mi scusi ma lei forse fà tutt’altro” , le preciso che lo scrivente ha gia’ attuato tutto quello citato al punto 26 pertanto parlo per un dato di fatto ” auguri di buon natale” alla prossima……!!!!!!!

14 01 2009
franco

Penso sia opportuno per chiarezza e definitiva chiusura della diatriba, portare a conoscenza di tutti le ultime sentenze in merito ai limiti professionali dei geometri:
Il TAR LIGURIA nell’annullare la concessione edilizia rilasciata dal Comune di La Spezia nel riaffermare il principio che non può essere riconosciuta ai geometri la competenza a progettare capannoni industriali in cemento armato ha rilevato: “qualunque sia l’aspetto preso in considerazione, sia per le dimensioni che per la complessità dell’opera, che per la sua destinazione, il progetto di un capannone industriale quale quello commissionato, esuli dalla competenza professionale di un geometra e debba essere progettato, cioè pensato tecnicamente, da un soggetto in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali, non sembrando logico che l’aspetto architettonico di disinteressi delle soluzioni progettuali delle strutture portanti dell’opera realizzata”
La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. n. 5961 del 25 Marzo 2004, ribadisce che a norma dell’art. 16, lettera m, del R.D. 11 febbraio 1929, n, 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie, nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non comportino particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando comunque esclusa la suddetta competenza nell’ambito delle costruzioni in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l’importanza, è, pertanto, riservata solo agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi professionali.
La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 19821 del 04 Ottobre 2004 sancisce il principio che la violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale – nella specie l’art. 16 del R.D. 274/1929 che consente al geometra la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili – determina la nullità del contratto di opera professionale ex art. 1418 del codice civile in relazione anche agli articoli 2229 e seguenti dello stesso codice, con la conseguenza che il geometra non ha diritto ad alcun compenso per l’opera prestata.
La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 21185 del 5 Novembre 2004 sancisce che con riferimento alle competenze dei geometri in materia di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, l’art. 16 del R.D. 274/1929, nel prevedere che i geometri non possono redigere progetti di costruzioni che comportino l’impiego di conglomerati cementiti, semplici o armati, in strutture statiche portanti, si riferisce sia ai progetti di massima che a quelli esecutivi, mentre nessun riscontro ha nella legge la categoria del progetto architettonico.
La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 3021 de l 5 Febbraio 2005 sancisce che i geometri non possono progettare opere di carattere civile comportanti l’impiego anche soltanto parziale di elementi in cemento armato, sicché è vietata a questa categoria di professionisti anche la progettazione di manufatti isostatici, da realizzare per intero in conglomerato, senza interazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale. Né, sul punto, è possibile ritenere che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici abbiano ampliato le competenze professionali dei geometri, mediante l’inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato. Si tratta, infatti di disposizioni aventi oggetto e finalità ben diversi da quelli delle norme che definiscono l’ambito consentito di esercizio della professione.
Il TAR LAZIO con sentenza n. 320 del 29/04/05, confermata dal CONSIGLIO DI STATO con ordinanza n. 4112 del 30/08/2005, nell’annullare una concessione edilizia per la realizzazione di un villino unifamiliare, fa propria la tesi del ricorrente secondo cui il concetto di “piccole e modeste” costruzioni, previsto dalla legge per l’individuazione dell’ambito operativo riservato ai Geometri, non è configurabile nel caso di costruzioni per civile abitazioni realizzate in zona sismica, con struttura in cemento armato, ma solo nell’ipotesi di manufatti realizzati con altri sistemi costruttivi (es. muratura).
Inoltre la sentenza ribadisce “che la fondatezza del predetto motivo di gravame non è ostacolata dalla circostanza – addotta da controparte- che, nella specie, il calcolo del cemento armato è stato operato da un Ingegnere, dovendosi considerare la “progettazione”, affidata nella specie ad un “Geometra”, un unicum inscindibile, riferibile solo al suo autore, anche se questi si è avvalso per il calcolo delle strutture in cemento armato di altri professionisti competenti, non sanandosi, in ipotesi, il difetto di competenza del progettista titolare”.
Un architetto, competente quanto basta certo non a livello di un geometra.
Saluti

14 01 2009
PWS Admin

Posto che la diatriba non sarà mai definitivamente chiusa, se non con un enorme (ed improbabile) sforzo di chiarezza del legislatore, La ringrazio per il prezioso contributo a questo Blog.

24 01 2009
Alberto

Gentile PWS Admin
Le sarei grato se sapesse darmi informazioni e chiarimenti, con relativi richiami normativi, in merito a quanto segue:
il geometra, naturalmente iscritto al relativo albo professionale, può progettare, svolgere attività di direttore lavori e di collaudatore di opere energetiche quali ad esempio gasdotti e di opere quali acquedotti ?

Grato per la disponibilità che mi vorrà accordare, La ringrazio sin d’ora.

24 01 2009
PWS Admin

Salve e benvenuto.
Ai sensi della LEGGE 2 MARZO 1949, N. 144, ‘TARIFFA PROFESSIONALE DEI GEOMETRI’ (CON LE MODIFICHE E GLI ADEGUAMENTI SINO ALL’ULTIMO DM 7 SETTEMBRE 1988 N. 407), all’Art. 57 (Classifica delle costruzioni), si legge:

Le prestazioni a cui si applicano gli onorari stabiliti nelle seguenti Tabb. H e I riguardano le seguenti specie di opere:

Categoria I – Costruzioni rurali, modeste costruzioni civili, edifici pubblici per Comuni fino a 10.000 abitanti.
A) Costruzioni rurali comuni, case di abitazione per non oltre due famiglie nelle zone rurali; magazzini, capannoni e rimesse in un solo locale ad uso di ricovero o di piccole industrie.
B) Costruzioni per aziende rurali con annessi edifici per la conservazione dei prodotti o per industrie agrarie; case di abitazione popolari nei centri urbani, edifici pubblici; magazzini, capannoni, rimesse in piu’ locali, ad uso di ricovero e di industrie.
C) Case d’abitazione comuni ed economiche, costruzioni asismiche a due piani senza ossatura in cemento armato o ferro, edifici pubblici.
D) Restauri, trasformazioni e sopraelevazioni di fabbricati.
E) Impianti di servizi primari.

Categoria II – Costruzioni stradali e idrauliche e lavori di terra.
E) (F) Strade e canali.
F) (G) Strade di collina alta e montagna, che presentino maggiori difficolta’ di studio.
G) (H) Arginature e lavori di terra.
H) (I) Manufatti per opere stradali e idrauliche a se’ stanti.
I) (L) Impianti per provvista, condotta, distribuzione d’acqua. Fognature urbane.

Categoria III – Bonifiche.
L) (M) Bonifiche idrauliche ed irrigazioni a gravita’ con portata massima di litri 100 al minuto secondo.
M) (N) Bonifiche idrauliche e irrigazioni con sollevamento meccanico di acqua con impianti di potenza non maggiore di 15 HP in acqua sollevata (esclusi i macchinari). Piccole derivazioni d’acqua di lieve entita’.
N) (O) Progetti di bonifica agraria.

All’interno di questo articolo troverà elencate le opere per le quali è previsto un onorario per il geometra, ovvero le opere per le quali la normativa vigente prevede competenza del geometra.
Poi esiste una vasta giurisprudenza della quale potrà trovare ampi riferimenti qui su questo blog.
Senza entrare nel merito, dato che qui non si vogliono fornire pareri legali ma solo intavolare discussioni e confronti su questa tematica così ancora poco definita, mi pare che siano contemplate le opere di adduzione di acqua ma siano esclusi i gasdotti.
Saluti.

14 03 2009
giuseppesss

io mi chiamo giuseppe, mi sono diplomato come geometra ed ora sto facendo il tirocinio per poi poter sostenere l’esame per l’iscrizione all’albo. Inoltre sono un laureando in pianificazione territoriale, urbanistica ed ambientale. io volevo sapere come si diventa geometra laureato e quali sono le eventuali competenze. vi ringrazio in anticipo per un’eventuale risposta.

18 03 2009
PWS Admin

Salve Giuseppe.
Per quello che chiede ritengo più utile rivolgersi in via preventiva al suo Collegio o presso la Sua Facoltà che sapranno sicuramente darLe chiarimenti in maniera più ufficiale di quanto possa trovare qui.
Un saluto.

9 09 2009
Mauro

Vorrei sapere se in Italia c’è una normativa che disciplina la progettazione del geometra nelle strutture lignee, in quanto come tale vorrei iniziare a progettare tetti e case in legno di modeste entità, dandone poi la certificazione antisismica.
Cordialità

17 09 2009
PWS Admin

Che io sappia no.
Io farei riferimento alla normativa generale.

10 10 2009
FRANCESCO

Salve,sono un geometra diplomato che ha superato da poco l’esame di abilitazione e non si è ancora iscritto all’ albo.
Prima di iscrivermi, vorrei essere sicuro del fatto che una volta iscritto possa poter progettare e calcolare strutture agricole realizzate in metallo e/o in legno e le relative fondazioni (in cemento armato).
Vi ringrazio anticipatamente..

13 10 2009
PWS Admin

Giuridicamente ritengo che siano di competenza del Geometra esclusivamente gli edifici di modesta entità con struttura verticale in muratura.
In ogni caso credo possa fare riferimento all’Ufficio Regionale per il Territorio della Sua provincia, richiedendo in via preventiva se le Sue pratiche statiche/sismiche possano essere accettate.
Saluti.

13 10 2009
Giò

Vorrei sapere se un geometra dipendente di ente economico popolare ha limiti nella progettazione e direzione lavori di edifici e quali.
Ringrazio dell’attenzione e di gentile risposta.

13 10 2009
PWS Admin

Sinceramente lo ignoro. Potrebbe fare riferimento al Suo Collegio di appartenenza.
Saluti.

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