Limiti di competenza dei geometri – Parte 2

15 10 2007

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Circolare a firma del Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa sulle competenze professionali dei tecnici diplomati nell’edilizia Prot.1264/2004 Pisa, 30 luglio 2004

Ai Signori Sindaci

Ai Tecnici degli Uffici Tecnici

Agli Assessori All’Edilizia ed Urbanistica

Ai Colleghi degli Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche
Loro Sedi

Oggetto: Competenze professionali (architetto e geometra o perito edile).

Egregi Signor Sindaci, Gentili Tecnici degli Uffici comunali,

questo Consiglio dell’Ordine, in adempimento ai suoi compiti istituzionali, ribadisce la grande importanza del rispetto delle competenze professionali acquisite, a partire dalla completezza del corso di studi e dall’acquisizione dell’Esame di Stato o abilitazione all’esercizio della professione.

La preparazione disciplinare di tecnici che intervengono, in qualsiasi modo, sul territorio, modificandolo in maniera permanente, (come del resto è stato, ancora una volta, recentemente ribadito dalla Magistratura amministrativa, con sentenza n. 254/99), va garantita innanzitutto da parte della Pubblica Amministrazione a tutela del comune interesse, della pubblica incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale: beni al di sopra delle parti e delle categorie.

Questo Consiglio rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento invia i più cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
(Dott. Arch. Giuliano Colombini)

LIMITI COMPETENZE DEL TECNICO DIPLOMATO NEL CAMPO DELLE OPERE CIVILI

Fonti Normative

La fonte normativa da cui discende l’ordinamento professionale che disciplina le competenze del geometra è la seguente:

a)il R.D. 11 febbraio 1929 n.274 Regolamento per la professione del Geometra
b)16.11.1939 n. 2229 Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato
c)Legge 02.03.1949 n.144 Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri
d)Legge 05.11.1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale precompresso e per le strutture metalliche il tutto integrato da una vasta giurisprudenza nonché dal documento emanato dalla Commissione Interministeriale per l’esame dei limiti di competenza dei Geometri Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni Ufficio VII

Competenze dei Geometri e dei periti edili

In base alla normativa vigente compete al geometra:

-Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di costruzioni rurali ed edifici per uso industrie agricole di limitata importanza
-Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di modeste costruzioni civili compresa la progettazione degli impianti idrosanitari, di fognatura interna all’edificio, elettrici, di riscaldamento (con potenzialità inferiore a 30.000 Kcalh) e di tutti gli altri impianti interni ed al servizio della costruzione progettata
-Progettazione e direzione dei lavori delle strade per la viabilità rurale ed interpoderale, strade di lottizzazione (facenti parte di progetto di lottizzazione redatto da tecnico laureato), strade di cantiere
-Operazioni topografiche, fotogrammetriche e cartografiche,
-Operazioni catastali

Esulano dal campo professionale

Per modesta costruzione di competenza del tecnico diplomato è da intendersi quella costruzione che a prescindere dalle sue dimensioni comporti un limitato impegno progettuale.
Fermo restando che il semplice parametro dimensionale non può essere esaustivo delle problematiche, si ritiene comunque che oltrepassino i limiti della modesta costruzione gli edifici civili che superano una o più delle seguenti condizioni:

-edifici singoli di volumetria superiore a mc. 1200;
-edifici singoli costituiti da più di 6 unità immobiliari o da più di 2 piani fuori terra;
-edifici costituiti dalla ripetizioni di moduli elementari, quando comportino volumetrie superiori a complessivi mc. 2400 o siano costituite da oltre 8 unità immobiliari.

Si ritengono assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni artigianali di 1 piano fuori terra con superficie non superiore a mq. 1000

Sono inoltre escluse :

-Tutte le categorie di interventi su edifici ed aree già indicate escluse dalle competenze degli ingegneri in quanto di interesse storico- ambientale

-Sono escluse le opere non civili ovvero:
-Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di costruzioni con struttura di qualsiasi tipo, a destinazione
-industriale
-funerari
-di culto
-terziaria in genere
-opere pubbliche in genere

-Progettazione e direzione dei lavori di interventi di natura urbanistica a qualsiasi livello
-Piani territoriali
-Piani regolatori
-Piani particolareggiati
-Piani di recupero
-Piani di lottizzazione
-Piani paesaggistici

Nelle attività sopraelencate il geometra può partecipare, per le operazioni tecniche di sua competenza e dietro esplicita dichiarazione del suo contributo, collaborando con figure tecniche di altre categorie professionali competenti ed incaricate del progetto generale.

Comportamento dell’architetto membro di commissioni tecnico – consultive

L’Architetto – commissario edilizio svolge funzioni di organo consultivo del Sindaco e tra i suoi compiti, vi è la vigilanza circa le competenze professionali, funzione peraltro molto delicata poichè in presenza di esercizio abusivo della professione (art. 348 C.P.) oltre alle conseguenze penali per chi ha commesso il fatto, tutti gli atti amministrativi rilasciati dagli enti preposti sono illegittimi e quindi inefficaci, rimanendo comunque da valutare le eventuali responsabilità civili

tutto ciò visto e considerato

il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della prov. di Pisa approva il presente documento invitando, a partire dalla data odierna, tutti gli iscritti a qualsiasi titolo appartenenti a commissioni tecniche edilizie od urbanistiche

ad uniformarsi, ad applicare ed a far applicare

le seguenti direttive in merito alla valutazione ed interpretazione giuridica delle norme vigenti in materia di limitazione delle competenze professionali delle diverse categorie tecniche.

In caso l’Architetto – commissario rilevasse la sussistenza di alcuni dei motivi di incompetenza professionale sopra riportati dovrà emettere il seguente parere da far mettere a verbale:

Si esprime parere contrario all’approvazione della pratica, in quanto le opere in oggetto non rientrano nella sfera delle competenze professionali del tecnico progettista a norma del vigente regolamento della professione di geometra R.D. 11.02.1929 n. 274 ( ovvero : di ingegnere ed architetto R.D. 23.10.1925 n.2537)

Nel caso la pratica dovesse essere approvata, nonostante il parere contrario dell’Architetto commissario dovrà far mettere a verbale la seguente richiesta:

Si richiede l’emissione, da parte del Sindaco, di parere motivato in ordine alla valutazione dei requisiti tecnici, qualitativi e quantitativi considerati a giustificazione della legittimità del rilascio dell’atto amministrativo di approvazione, in ordine alla presunta sussistenza della competenza professionale del tecnico firmatario del progetto.

Inoltre ogni caso rilevato dovrà essere tempestivamente comunicato al Presidente dell’Ordine degli Architetti che, accertata la violazione, provvederà a promuovere tutte le azioni giuridiche e legali atte a tutelare la figura professionale dell’architetto ed i pubblici interessi di cui la categoria è responsabile.

Si ricorda che la non osservanza della presente deliberazione da parte degli iscritti – commissari si configura come violazione delle norme deontologiche.

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14 risposte

5 11 2008
Claudio

Architetti invidiosi. Ma impegnatevi a fare bene il vostro lavoro e lasciateci fare il nostro come sempre abbiamo fatto, con la massima competenze ed esperienza sul campo. Lo so che vorreste essere come noi, ma non potrete mai avere la nostra preparazione professionale, nemmeno con un corso di studi di 50 anni. Il nostro diploma, con la nostra esperienza vale tre lauree e lo sapete bene, lo sanno anche i clienti, che sono intelliogenti ed ovviamente si rivolgono a chi è competente e non a chi, con qualche anno in più di studi, vorrebbe sostituirsi a noi. Ma alla fine le cose che deturpano l’ambiente ve le facciamo fare, siete voi che progettate quegli edifici ingombranti e che pianificate il territorio, a noi vanno bene i piccoli interventi che non portano fastidio a nessuno. Con affetto, un geometra.

19 09 2009
Nicola

Ma pensa a fare l’università!
Sei e rimarrai un tecnico diplomatosi presso la scuola superiore e le tue competenze nonchè pezzo di carta sono notevolmente inferiori a noi laureati.

Io i geometri li metto nei cantieri a fare i muratori altro che le immani fesserie che hai scritto!

STUDIATE DI PIU’! invidiosi!

Dott.Ing.N.P.

29 01 2009
antonio capuano

Considerando il tema specifico dei piani di lottizzazione, per opportunità di esistenti precedenti, dev’ essere richiamato l’art. 46 della L. 2 marzo 1949, n. 144, il quale è tutto dedicato alla quantificazione degli onorari dei geometri “in caso di lottizzazione” e il D.M. n. 596 del 6.12.1993 il quale, operando l’ adeguamento delle tariffe degli onorari, prevede la compensazione del geometra per la redazione di “piani planivolumetrici di utilizzazione delle aree di lottizzazione” e per impianti di servizi primari. Entrambe le disposizioni normative sopra riferite quindi riconoscono la competenza del geometra a eseguire progetti di piani particolareggiati in caso di lottizzazioni.

Tutto quanto sopra premesso deve dedursi la piena competenza del Geometra a progettare le opere di un piano particolareggiato di iniziativa privata, con l’unico limite che esso ricomprenda costruzioni da ritenersi modeste sotto il profilo qualitativo della semplicità dei calcoli e delle cognizioni tecniche generali da utilizzare, conformemente alla giurisprudenza consolidata.

Per una interpretazione della normativa in vigore nel senso sopra riportato
si è già espressa la giurisprudenza, evidenziando come: “. al fine di
discriminare le competenze degli ingegneri e dei geometri in materia di
lottizzazioni, e, quindi, di “urbanistica”, “occorre richiamarsi alle
normative che disciplinano le due professioni” e in particolare, considerato
che nulla dispongono in proposito il R.D. 23 ottobre 1925, n. 2537
(regolamento per la professione di ingegnere e di architetto) sia il R.D. 11
febbraio 1929, n. 274 (regolamento per la professione di geometra), acquista rilevanza al riguardo l’art. 46, L. 2 marzo 1949, n. 144, il quale,
disponendo in materia di onorari dei geometri “in caso di lottizzazioni”,
impedisce di ritenere che le lottizzazioni siano escluse dalla competenza
dei geometri stessi (TAR Veneto, 9.11.1988, n. 889).

Oltre al suddetto art. 46 della L. 144/49 va poi fatta menzione, come sopra
riferito, anche all’altra disposizione normativa del D.M. n. 596 del
6.12.1993 il quale, adeguando le tariffe professionali, prevede che il
geometra debba essere compensato per la redazione di “piani planivolumetrici di utilizzazione delle aree di lottizzazione” e per impianti di servizi primari, riconoscendogli quindi la relativa competenza.

Tra le numerose sentenze favorevoli cito, per la sua particolare
chiarezza, Cassazione Civile, n. 653 del 20.2.1975 per la quale “è inesatto
che le disposizioni legislative che regolano la professione di ingegnere e
di architetto e quella dei geometri riservino soltanto alla prima categoria
di professionisti (ingegneri ed architetti) la redazione dei piani di
lottizzazione. Si rileva che: “Il R.D. 23.10.1925, n. 2537, che approva il
regolamento per le professioni di ingegnere e di architetto, pur nell’ampia
formulazione con cui agli art. 51, 52 e 53 sono enunciate le attribuzioni
degli uni e degli altri e pur precisando all’art. 51 che è di competenza
degli ingegneri “il progetto, la condotta e la stima . dei lavori relativi .
alle costruzioni di ogni specie”, nulla dispone espressamente in ordine ai
piani di lottizzazione, ai quali non fa riferimento nemmeno implicito la
legge 2.3.1949, n. 143, che approva le tariffe degli ingegneri e degli
architetti.

Se ne ricava che le uniche disposizioni di legge che si rinvengono oggi in
materia sono proprio quelle dell’art. 46 L. n. 144/49 e il D.M. n. 596 del
6.12.1993, che ambo prevedono la competenza del geometra in materia di
lottizzazioni.

I piani di lottizzazione poi, vanno differenziati ovviamente dai piani
regolatori (questi sì sottratti alla competenza dei geometri) ciò è
chiaramente esplicitato in Cass. Civ. 20.2.1975, n. 653, per la quale: “La
giurisprudenza di questo supremo collegio ha posto in chiaro che i piani
regolatori differiscono sostanzialmente dai piani di lottizzazione, i quali
sono progetti di massima di costruzioni che normalmente si riferiscono non a fabbricati singoli, ma a determinati nuclei edilizi, e prevedono le
caratteristiche costruttive essenziali dei vari fabbricati, la posizione
rispettiva degli stessi, l’utilizzazione di aree a strade o giardini”.

Operato detto distinguo, prosegue la Corte, deve ritenersi che: “Poiché la
legge consente che i geometri possano progettare e dirigere costruzioni
modeste ed anche tracciati di strade ordinarie o di canali di irrigazione
quando abbiano tenue importanza, negli stessi limiti di modestia e di tenue
importanza deve ritenersi consentita a tale categoria professionale la
redazione di piani di lottizzazione, i quali non sempre, necessariamente,
presuppongono la soluzione di complessi problemi di urbanistica”.

Sul punto quindi il Supremo Collegio, nella sentenza indicata, concludeva
affermando che: “. l’esegesi sistematica delle norme sopra richiamate (art.
16 del R.D 11 febbraio 1929, n. 274; art. 46 della legge 2 marzo 1949, n.
144, e D.M. 1 ottobre 1971) consente di ribadire il convincimento
precedentemente espresso circa la competenza dei geometri a redigere piani di lottizzazione di modesta entità nel senso sopra precisato, considerando che gli artt. 51 e 52 del r.d. 23 ottobre 1925, n. 2537, non contengono alcuna esplicita riserva a favore degli ingegneri e degli architetti per quanto concerne la progettazione dei piani in argomento”.

Tutto ciò anche in considerazione poi del fatto che, si prosegue nella
citata sentenza: “Per quanto concerne poi la presunzione che i geometri
difettino di cultura urbanistica (e gli ingegneri invece la posseggano) il
collegio non può non richiamarsi a quanto affermato dalla citata decisione
del TAR Veneto in data 15 maggio 1975, n. 135, la quale ha osservato, con
argomenti che meritano di essere qui integralmente richiamati, che i
programmi di insegnamento negli istituti tecnici per geometri, approvati con il D.P.R. 5 gennaio 1972, n. 825, prevedono l’insegnamento di “elementi di tecnica urbanistica” (nell’ambito di quello di “elementi di architettura” al quale sono dedicate, nella quinta classe, tre ore settimanali); mentre l’ordinamento degli studi nelle Facoltà di ingegneria, approvato con D.P.R. 31 gennaio 1960, n. 53, e successive modifiche, non prevede alcun insegnamento di urbanistica fra quelli obbligatori sul piano nazionale. La probabilità che un insegnamento del genere sia previsto come obbligatorio nel piano degli studi delle singole facoltà o sia impartito nell’ambito di discipline più estese non consente quindi di ritenere che nella materia urbanistica la preparazione degli ingegneri sia, in generale, necessariamente migliore di quella dei geometri.

Le sentenze riportate per la loro particolare chiarezza, sono poi confortate
da una notevole giurisprudenza in merito.

Così, ad esempio, TAR Veneto 30.10.1975, n. 504, per cui “l’ordinamento
vigente consente ai geometri di procedere alla redazione di strumenti
urbanistici di modesta entità”, o ancora, TAR Veneto 15.5.1975, n. 135, per la quale “l’attività dei geometri in materia di lottizzazione è subordinata
ai criteri limitativi posti in generale all’esercizio professionale degli
stessi dell’art. 16 R.D. 11.2.1929, n. 274; deve trattarsi cioè di piani di
lottizzazione di modesta importanza”.

Per i periti industriali va considerato l’art. 16 del RDL 275/29 e la L. 146/57.

Per altre sentenze conformi cfr. TAR Marche 21.8.1975, n. 97; TAR Toscana 15.4.1976, n. 229 e, di particolare importanza, la già menzionata sentenza del TAR Veneto n. 889/88.

Per quanto riguarda poi le decisioni della Corte di Cassazione, vedi
anche Cass. Civ. 5.11.1975, n. 3709 e, nella misura in cui i piani di
lottizzazione possano essere assimilati a un progetto di massima nel senso
sopra riportato, Cass. Civ. 2.12.1994, n. 10358.

Ricordo poi che esistono poi i laureati in urbanistica con competenza nel campo della pianificazione e che l’iscrizione all’APPC è una facoltà e non un obbligo.

31 01 2009
PWS Admin

Salve,
mi perdoni, ma non vorrei che su questo blog si dessero informazioni sbagliate e fuorvianti: il D.M. n. 596 del 6.12.1993, quando parla di “lottizzazioni”, fa esclusivamente riferimento (Art.46) ad operazioni di “rilievo” e non di progettazione.
Quindi, tra le competenze del geometra rientrano a pieno titolo le prestazioni di rilievo e misurazione dei Piani Attuativi, non certo quelle di progettazione, dato che trattasi di strumenti urbanistici di dettaglio.

9 04 2009
Geom. Di Coste Salvatore

In materia di impianti fotovoltaci, i geometri possono firmare progeti di impianti? se si fino a quanti kW?

9 04 2009
PWS Admin

Questo quesito dovrebbe rivolgerlo al Suo Collegio di appartenenza.
La mia opinione è quella che la logica dovrebbe seguire la stessa relativa agli impianti tecnologici convenzionali di cui alla tariffa professionale del Geometra.
Saluti.

19 09 2009
Nicola

Impianti solari fotovoltaici, impianti eolici, termovalorizzatori etc… sono centrali elettriche per la generazione e distribuzione dell’energia.

Pertanto la loro progettazione ritengo sia di competenza di periti ed ingegneri.

Qualora questi impianti necesitassero come spesso accade di opere edili, allora è da valutare ciò che può fare il geometra.

Dott.Ing.N.P.

10 07 2009
Flavio B.

Sul sito dell’ordine degli architetti di VR c’e’ una circolare riguardo alla competenze dell’architetto con laurea triennale.
Mentre per il geomtra una casa modesta non deve superare i 1200 mc, questo secondo gli architetti, una casa semplice non ha limitazioni volumetriche.
Qualcuno mi puo’ spiegare quali criteri sono stati usati per queste valutazioni?
Grazie

10 07 2009
PWS Admin

Sarebbe da chiedere direttamente all’Ordine di Verona, essendo una loro circolare.

19 09 2009
Nicola

No.
Basta leggere il DPR 328/2001 ed il MIUR 270/2004. TRATTASI DI
LEGGI DELLO STATO APPROVATE IN PARLAMENTO. Una circolare fine a se stessa non rappresenta testo di legge.

Dott.Ing. N.P.

19 09 2009
Nicola

Semplice. Il criterio di chi ha studiato all’università, si è fatto 3 anni in più e gode della qualifica accademica di dottore.

Saluti
Dott.Ing. N.P.

20 09 2009
nicola

Gentili geometri, dovete rassegnarvi alle vostre limitate competenze acquisite durante gli anni della scuola superiore.

Qualora vogliate fare ciò che fanno gli ingegneri ed architetti, occorre che vi iscriviate all’università. Dite di essere cosi bravi, iscrivetivi al corso di laurea in ingegneria, vediamo cosa sapete fare. Vediamo se siete capaci nel superare gli esami di
ANALISI MATEMATICA 1,
ANALISI MATEMATICA 2,
ANALISI MATEMATICA 3
e poi altri esami ancora….vediamo…!!

Pensate che a seguito della sola laurea triennale MIUR 270/2004 potete già usufruire della qualifica accademica di DOTTORE iniziando quindi ad elevarvi professionalmente ed allontanandovi dallo status di “diplomato” presso la scuola superiore.

Successivamente l’esame di stato DPR 328/2001 diventate ingegneri e/o architetti iscrivendovi nei rispettivi ordini professionali.

Gli ingegneri triennali, sono quindi tecnici laureati, iscritti presso l’ordine degli ingegneri e non hanno limiti numerici come vincoli per i loro progetti.

I tecnici diplomati invece hanno vincoli numerici come limite nella loro professione.

Durante i tre anni di università, si fanno una trentina di esami ad indirizzo specifico, nonchè laboratori, stage formativi ed in ultimo la tesi. In tutto si acquisiscono 180 c.f.u. l’equivalente di 4500 ore di lezione in aula a contenuto prettamente specialistico di indirizzo.
Tutto questo non si fa durante l’età adolescenziale presso la scuola superiore.

Invito inoltre il geometra Claudio, primo a scrivere, a CRESCERE ed a scusarsi considerando le enormi baggianate che ha scritto contro chi ha fatto l’università, sostenendo quindi dei costi non trascurabili al fine di migliorarsi professionalmente a vantaggio poi della collettività.

Più rispetto quindi geom. Claudio, sei solo un comune gemetra, sei solo un diplomato, ricordatelo!
Il tuo lavoro può essere fatto sia dagli ingegneri che architetti. Fai poco il galletto!

Il comportamento del vostro collega, non fa che creare ancora più astio tra gli arch. e geom. che invece come da professionisti quali sono, dovrebbero collaborare proficuamente ed intelligentemente.

Affinchè la vostra categoria non si estingua vi invito ad isolare geometri come il vostro collega.

Distinti saluti
Dott.Ing. N.P.

5 10 2009
Raffaele

Ma quando finirà questa discriminazione nei confronti di noi poveri geometri, che dobbiamo lavorare dalla mattina alla sera per poter mangiare pane e cipolla, preoccupandoci di riempire le tasche dei nostri ordini professionali e dello stato. E’ bene che chi ha sbagliato paghi. Se una persona non sa fare il proprio lavoro sarà penalizzato e quindi rientrerà nella famosa selezione naturale.

5 10 2009
PWS Admin

Ma infatti si sta proprio discutendo di cosa si intenda per “il proprio lavoro”.

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