Muto

16 Maggio, 2008

Muto, a wall painting animation made by BLU .

Sunset Boulevard

16 Aprile, 2008

Sole che piange

R.I.P.

(E poi non dite che non vi avevo avvertito)

Io sono qui

27 Marzo, 2008

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Nel 2001 fu presentato un esposto alla Magistratura dove si chiedeva all’Autorità competente di verificare se sussistessero ipotesi di reato nel fatto che il sottoscritto aveva presentato una Denuncia di Inizio Attività per “demolizione e ricostruzione di volumi secondari in diversa posizione nel lotto di pertinenza” ai sensi dell’allora Art. 4 della l.r. Toscana 52/99.
L’esposto, che poi diventarono due, fu presentato presso la Procura di Livorno a firma del Presidente del “Comitato per la salvaguardia di Montescudaio - Il Mulino“, Sig.ra Annamaria Bondani. Un secondo esposto fu poi presentato alla Procura di Pisa (forse pensando “visto che Montescudaio è in Provincia di Pisa, allora il Tribunale competente sarà quello di Pisa…”) dal Sig. Marcello Demi, esponente dei Verdi locali, nonché esponente del WWF, nonché altre cose che non ricordo. Ricordo bene però che questi signori dedicavano il loro tempo a fotografare, analizzare e vivisezionare ogni mio cantiere, forse perché a loro non andava giù che io fossi consigliere comunale di una maggioranza che loro, per motivi che ignoro, avversavano con forza.

Con questi mezzi.

Il Sostituto Procuratore della Repubblica Dott. Antonio Giaconi rinviò a giudizio il sottoscritto, la committenza e la ditta appaltatrice, sulla base di una perizia redatta dal CTU nominato arch. Fulvio Rossi di Livorno che dipingeva l’intervento, e quindi l’opera del sottoscritto, come affetto e viziato da innumerevoli illegittimità, tanto da meritare l’accusa e, appunto, il rinvio a giudizio per violazione degli Artt. 110 c.p., 44 lett. B) d.p.r. 380/01 e, limitatamente al sottoscritto, anche del 481 c.p..

C’è da dire solamente, perché non voglio addentrarmi in dettagli giuridici che sarebbe molto complesso e noioso, che il Comune non ha mai sospeso né la DIA né i lavori, nonostante, su pressione di Procura, comitato, Guardia Forestale, avesse sottoposto gli elaborati e il cantiere ad almeno 4 istruttorie.

Bene, siamo nel 2008, e posso finalmente scrivere che il procedimento penale a mio carico è finito.

Con l’assoluzione con formula piena. Ovvero, perché il fatto non costituisce reato.

Dopo 7 anni di procedimento, 4 udienze e molta perdita di tempo ed energie, anche il Pubblico Ministero, nelle sue conclusioni, ha chiesto l’assoluzione per gli imputati (ma allora perché il rinvio a giudizio?).

Curioso è stato il comportamento del quotidiano locale, Il Tirreno, gruppo Repubblica.

All’epoca dei fatti, dell’inizio delle indagini, i titoloni che campeggiavano sulle pagine della cronaca suonavano pressappoco così:

Abuso edilizio, il direttore dei lavori è un consigliere comunale!“.

Con relativo sputtanamento del sottoscritto.

Ad oggi, la sentenza di assoluzione è stata pronunciata il 14 marzo 2008, non è dato leggere su Il Tirreno notizia del fatto.

Tutto è bene ciò che finisce bene, dirà qualcuno. Ma che c’entra “Parenti serpenti“?
È solo un particolare: un membro del sedicente Comitato per la salvaguardia di Montescudaio è mia cugina. Di primo grado. Figlia, cioè, della sorella di mia madre.

Si chiama Emilia Baccini.

Ciao, Emilia, tante cose.

Copy & Paste

23 Febbraio, 2008

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Evidentemente basterebbe girare di più il Mondo e prendere esempio dagli altri.

Magari fare come facevano i Giapponesi alcuni decenni fa, fotografare tutto, tornare a casa propria e copiare, diventando la prima potenza economica mondiale e rimanendolo per decine di anni.

Con molta probabilità faremmo meglio di come stiamo facendo ora o, quanto meno, faremmo qualcosina in più.

Tipo risolvere il problema parcheggi nei centri urbani sprovvisti di aree di sosta pertinenziali, come hanno fatto e stanno facendo - parlandone poco ma realizzando molto - i tedeschi. Gli stessi tedeschi che vengono (o venivano, ormai) in vacanza dalle nostre parti e non sanno dove lasciare le proprie auto per comprarsi la maglietta D&G o per andare a mangiarsi un piatto di spaghetti.

Monaco di Baviera, centro storico, problemi di congestionamento del traffico e scarsità di parcheggi pertinenziali e a tempo.

Soluzione: parcheggio interrato automatizzato.

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Progettato nel 2004, terminato nel 2006, fornisce 284 posti auto sotterranei, con accesso e ritiro dell’auto completamente automatizzato.

Assistenza tecnica 24 ore su 24, 365 giorni l’anno. E se, per motivi tecnici la vostra auto rimane bloccata per più di un’ora dal tentativo di ritiro, vi vengono rimborsati 100€ a titolo di risarcimento.

Sappiamo fare lo stesso? Sappiamo, semplicemente, copiare?

Ulteriori informazioni QUI e QUI

 

Tankpitstop

5 Febbraio, 2008

EMMELOORD (Paesi Bassi) - Non saranno contenti molti benzinai. L’automobilista che si reca in una stazione self-service, tuttavia, non dovrà più scendere dall’automobile, sporcarsi le mani e non puzzerà più di benzina. Un braccio robotico riempirà il serbatoio per voi. La prima stazione “Tankpitstop” è stata inaugurata lunedì nella cittadina di Emmeloord in Olanda dal ministro dell’Economia, Maria van der Hoeven.

RICONOSCE L’AUTO E FA IL PIENO - In pratica, l’impianto (da 75.000 euro) è in grado di riconoscere il tipo di vettura quando entra in stazione e riempie il serbatoio del carburante necessario per un pieno. Il braccio robotico corredato di molteplici sensori apre con molta prudenza il tappo, svita la protezione, prende l’iniettore e fa benzina.

L’INVENTORE: «MI SONO ISPIRATO ALLA MUNGITURA DELLE MUCCHE» - «Nelle grandi fattorie le mucche vengono munte con dei bracci robot - ho cercato di sviluppare una simile tecnica anche per fare rifornimento», ha detto il suo inventore, Nico van Staveren al “De Telegraaf”. I “Tankpitstop” verranno introdotti entro l’anno in diverse stazioni olandesi.

Ma perché costa così tanto in Europa la manodopera?

L’architetto danese Bjarke Ingels, collega di Minsuk Cho all’epoca della sua collaborazione con OMA, di recente ha detto: “Quando guardo gli edifici di Min mi sento sempre in colpa. Ho la sensazione di essere pigro e di utilizzare troppo pochi materiali nei miei lavori”.

Osservando questi tre edifici, conclusi negli ultimi mesi, è difficile dargli torto e non solo per quanto riguarda la varietà dei materiali ma anche delle forme. Il guscio ricurvo, nastriforme e rivestito di acciaio dell’Oktokki Space Centre cela uno scheletro complesso in cemento armato e praticamente non ha nulla in comune, né stilisticamente né altrimenti, con la Xi Gallery, prototipo di una nuova tipologia edilizia indiscutibilmente coreana: quella del centro-culturale-con-ufficio-vendite-di-appartamenti-di-lusso.

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Le curve dell’Oktokki Space Centre sono sparite: la Xi Gallery è un paesaggio definito geometricamente da pendii, angoli, pozzi e piani inclinati rivestiti di tutti i materiali possibili e immaginabili, dai cuscinetti gonfiabili in ETFE ai campi di cactus minuscoli. Tutto ciò basta a far sembrare il negozio rivestito d’erba di Ann Demeulemeester sobrio e minimalista, tanto più che internamente lo è: il suo soffitto in cemento dalle curve sensuali e le pareti in cristallo avvolgente sarebbero quasi fin troppo signorili se non fosse per la vegetazione lussureggiante che si abbarbica al pavimento del punto vendita da dietro la tenda in vetro.
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Per essere in grado di comprendere almeno lontanamente l’opera di Minsuk Cho, bisogna investigare nel mondo affascinante di rapide trasformazioni, contraddizioni e idiosincrasie che caratterizzano la città in cui ha sede il suo studio, Mass Studies. L’architettura di Cho è un parto di Seoul e non solo della sua cultura architettonica, in quanto incarna ed esprime la incredibile energia latente di quella che superficialmente potrebbe sembrare una tetra città di condomini, ma in realtà è una delle metropoli più avanzate tecnologicamente, più saturate di media e più iperattive del mondo.
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Non stupisce il fatto che sia una cultura ossessionata dai fumetti e dai cartoni animati e che quindi il primo edificio ampiamente pubblicizzato di Cho in Corea sia stato un parco a tema dedicato a Dalki, un personaggio dei fumetti dai capelli rossi con un seguito quasi religioso da parte di un pubblico di tutte le età. Grazie alla ricchezza senza precedenti, oggi Seoul è un’incubatrice indiscussa di designer in ogni campo, tuttavia quando si tratta di catturare e riproporre in forma architettonica l’energia e il dinamismo unici di questa capitale asiatica, Cho appartiene a una categoria a sé stante.

Mass Studies Web Site

Vecchie idee, idee vecchie

27 Gennaio, 2008

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Si torna a parlare di parcheggi interrati, dopo che 14 anni fa lo stesso progetto, per la stessa area, era caduto per l’ostracismo della corrente ambientalista della maggioranza che preferì lasciare che le auto si ingorgassero nel centro urbano cercando inutilmente un parcheggio che non esisteva, e non esiste tuttora, piuttosto che rimanere due anni senza uno scivolo per bambini. Almeno, questa fu la motivazione ufficiale. Ancora non riesco a capire bene le dinamiche che portano a certe scelte e a certi ripensamenti, riesumando vecchie idee facendole apparire idee vecchie.

Ne parleremo ancora.

Today Tower

15 Gennaio, 2008

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Il grattacielo progettato da William McDonough si chiamerà Tomorrow Tower ed e’ stato commissionato dalla rivista Fortune. La presentazione ufficiale avverra a fine mese, ad Abu Dhabi in occasione del World Future Energy Summit.

La facciata a sud è dotata di pannelli fotovoltaici che provvedono a soddisfare il 40% del fabbisogno energetico dell’edificio. Parte del riscaldamento viene fornito da un sistema geotermico, il resto viene da un impianto a metano.
La forma tondeggiante dovrebbe aiutare a smorzare l’impatto del vento, il tetto è verde, la facciata a nord è coperta da un muschio caricato positivamente che cattura il pulviscolo atmosferico, sul lato occidentale è presente un giardino interno alto tre piani, il ricircolo dell’acqua è attuato anche attraverso la fitodepurazione.

Nei locali ci sono dei sensori che mettono in funzione illuminazione e condizionamento solo se qualche persona e’ presente.

Come lo vedreste nel paesaggio toscano?

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Il TAR LIGURIA nell’annullare la concessione edilizia rilasciata dal Comune di La Spezia nel riaffermare il principio che non può essere riconosciuta ai geometri la competenza a progettare capannoni industriali in cemento armato ha rilevato: “qualunque sia l’aspetto preso in considerazione, sia per le dimensioni che per la complessità dell’opera, che per la sua destinazione, il progetto di un capannone industriale quale quello commissionato, esuli dalla competenza professionale di un geometra e debba essere progettato, cioè pensato tecnicamente, da un soggetto in grado di poterne valutare tutti gli aspetti strutturali, non sembrando logico che l’aspetto architettonico di disinteressi delle soluzioni progettuali delle strutture portanti dell’opera realizzata”

La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. n. 5961 del 25 Marzo 2004, ribadisce che a norma dell’art. 16, lettera m, del R.D. 11 febbraio 1929, n, 274, la competenza dei geometri è limitata alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione anche parziale di strutture in cemento armato, mentre in via di eccezione si estende anche a queste strutture solo con riguardo alle piccole costruzioni accessorie, nell’ambito di edifici rurali o destinati alle industrie agricole, che non comportino particolari operazioni di calcolo e che per la loro destinazione non comportino pericolo per le persone, restando comunque esclusa la suddetta competenza nell’ambito delle costruzioni in cemento armato, la cui progettazione e direzione, qualunque ne sia l’importanza, è, pertanto, riservata solo agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi professionali.

La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 19821 del 04 Ottobre 2004 sancisce il principio che la violazione delle norme imperative sui limiti dei poteri del professionista stabiliti dalla legge professionale – nella specie l’art. 16 del R.D. 274/1929 che consente al geometra la progettazione, la direzione e la vigilanza di modeste costruzioni civili – determina la nullità del contratto di opera professionale ex art. 1418 del codice civile in relazione anche agli articoli 2229 e seguenti dello stesso codice, con la conseguenza che il geometra non ha diritto ad alcun compenso per l’opera prestata.

La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 21185 del 5 Novembre 2004 sancisce che con riferimento alle competenze dei geometri in materia di progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili, l’art. 16 del R.D. 274/1929, nel prevedere che i geometri non possono redigere progetti di costruzioni che comportino l’impiego di conglomerati cementiti, semplici o armati, in strutture statiche portanti, si riferisce sia ai progetti di massima che a quelli esecutivi, mentre nessun riscontro ha nella legge la categoria del progetto architettonico.

La CORTE DI CASSAZIONE SEZIONE II CIVILE con sentenza n. 3021 de l 5 Febbraio 2005 sancisce che i geometri non possono progettare opere di carattere civile comportanti l’impiego anche soltanto parziale di elementi in cemento armato, sicché è vietata a questa categoria di professionisti anche la progettazione di manufatti isostatici, da realizzare per intero in conglomerato, senza interazione con corpi di fabbrica in muratura tradizionale. Né, sul punto, è possibile ritenere che le innovazioni introdotte nei programmi scolastici degli istituti tecnici abbiano ampliato le competenze professionali dei geometri, mediante l’inclusione tra le materie di studio di alcuni argomenti attinenti alle strutture in cemento armato. Si tratta, infatti di disposizioni aventi oggetto e finalità ben diversi da quelli delle norme che definiscono l’ambito consentito di esercizio della professione.

Il TAR LAZIO con sentenza n. 320 del 29/04/05, confermata dal CONSIGLIO DI STATO con ordinanza n. 4112 del 30/08/2005, nell’annullare una concessione edilizia per la realizzazione di un villino unifamiliare, fa propria la tesi del ricorrente secondo cui il concetto di “piccole e modeste” costruzioni, previsto dalla legge per l’individuazione dell’ambito operativo riservato ai Geometri, non è configurabile nel caso di costruzioni per civile abitazioni realizzate in zona sismica, con struttura in cemento armato, ma solo nell’ipotesi di manufatti realizzati con altri sistemi costruttivi (es. muratura).
Inoltre la sentenza ribadisce “che la fondatezza del predetto motivo di gravame non è ostacolata dalla circostanza – addotta da controparte- che, nella specie, il calcolo del cemento armato è stato operato da un Ingegnere, dovendosi considerare la “progettazione”, affidata nella specie ad un “Geometra”, un unicum inscindibile, riferibile solo al suo autore, anche se questi si è avvalso per il calcolo delle strutture in cemento armato di altri professionisti competenti, non sanandosi, in ipotesi, il difetto di competenza del progettista titolare”.

Autore 

Giramento di Pale

27 Dicembre, 2007

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Mi sono sempre chiesto perché una fetta di ambientalisti sia contraria alla realizzazione dei Parchi Eolici (ma io preferisco chiamarle Centrali Eoliche, sempre per la mia cronica avversione nei confronti dell’ipocrisia delle parole).
A Montescudaio, comune ove io risiedo, il Sindaco ha ritenuto di procedere alla consultazione dei propri cittadini attraverso un referendum per capire se la popolazione fosse favorevole o meno alla realizzazione di una Centrale Eolica. Io ho apprezzato questa iniziativa, anche se la ritengo superflua, in quanto un Sindaco, in quanto eletto democraticamente dal popolo, debba saper decidere in piena autonomia e rimandare il giudizio sul suo operato alla successiva consultazione elettorale.
Ma tant’è.
In questo frangente abbiamo assistito alla curiosa e singolare situazione per cui una parte del popolo ambientalista si è schierata contro questa iniziativa, paventando rischi per l’ambiente. E scambiando, ovviamente, a causa della profonda ed atavica ignoranza dei protagonisti, l’ambiente per il paesaggio.
Il loro paesaggio, naturalmente.
Ma facciamo qualche numero.
Un generatore eolico, chiavi in mano, costa circa mille euro per kilowatt di potenza installata. Per 5 MW costerebbe 5 milioni di euro.

Può sembrare tanto, ma vediamo quanto produce.
5 MW x 4000 ore = 20.000.000 kwh/all’anno

Considerando un prezzo di vendita dell’energia, compresi i certificati verdi del protocollo di Kyoto, di 20 centesimi di euro al kwh, si ha :

20.000.000 x 0,20 = 4.000.000 di euro all’anno

Dal punto di vista puramente ambientale, invece, ogni milione di Kwh prodotta con l’eolico ci fa risparmiare 220-230 tep (tonnellate equivalenti petrolio).
Alcuni politici si oppongono così al progetto:“Il suddetto parco sarà costituito da ben 17 turbine posizionate a 240 metri l’una dall’altra, di potenza nominale 2MW ciascuna con una producibilità, stimata, di 71.4 GW.

Da questi dati emerge con tutta evidenza il notevole impatto ambientale che si produrrà sulla zona interessata…”

Poi, magari, qualcuno spiegherà loro cosa si intende per Impatto Ambientale, ché io non ne ho proprio voglia. Di certo, posso dire cosa non è: non è quella-cosa-grossa-che-appare-nelle-cartoline-che-prima-non-c’era, tanto per parlare con un linguaggio che questi signori possono capire senza particolari problemi.
Altri, invece, si chiedono “se domani esisterà ancora la “Toscana delle colline”, quella che nell’immaginario collettivo rappresenta la nostra regione, quei poggi, da sempre sfondo del nostro quotidiano e prima di noi dei nostri padri che hanno amato la loro terra, lavorandola in un razionale rapporto di equilibrio fra uomo e natura. Un paesaggio che ogni toscano porta con sè, inserito come sfondo nelle più alte opere d’arte, perchè esso stesso opera d’arte.”

Io mi chiedo invece dove siano andate a finire la dignità e la coerenza.

Il Tram di Firenze

13 Dicembre, 2007

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Il sindaco Domenici guarda con sconforto a una protesta che gli sembra riprodurre un malcostume nazionale: «È uno scontro tra l’innovazione e la conservazione, tra chi cerca di agire e chi vuole il mantenimento dello status quo. Firenze rischia di diventare un simbolo di quello che accade in Italia. C’è una situazione surreale. Emerge, ancora una volta, la politica del no, trasversale». Senza dimenticare che Firenze è la città del «particulare», di guicciardiniana memoria: «Potevamo scegliere di stare fermi e vivere di rendita — prosegue il sindaco —, limitarci a succhiare il sangue a una città che può vivere di turismo. Ma abbiamo scelto di agire e trovare soluzioni». Le contestazioni, sostiene il sindaco, sono sintomatiche di un metodo non solo fiorentino: «Si dice sempre: Firenze non è adatta. Alle rotonde, alla maratona, al tram. E quando si propone una soluzione, ecco che qualcuno fa un rilancio pokeristico. Progetti mirabolanti, faraonici. Il modo migliore per non fare nulla».

La Sinistra Toscana si accorge solo ora di quanto sia frustrante scontrarsi ogni giorno contro le mandrie di impiegati pubblici e di pensionati INPS che formano un comitato ambientalista per ogni betoniera che vedono passare di fronte a casa propria?

Che tu agonizzi nella tua stessa melma, Domenici, e buon lavoro!

I Nuovi Poveri

8 Dicembre, 2007

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Secondo le statistiche del sito web Archiueuro del CNAPPC, Consiglio Nazionale degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori il 29,3% degli architetti in Europa è italiano. Uno su 3,41 se preferite.

Questo dato si traduce nel territorio italiano con una media di un architetto ogni 548,8 abitanti. Un dato sorprendente se pensiamo per esempio che nel Regno Unito abbiamo un architetto ogni 7.413 abitanti, in Francia ogni 3.165 abitanti e in Olanda ogni 2.039 abitanti. Un primato che, se letto in un contesto anomalo come quello italiano, costellato da un popolo sterminato di geometri e dove la stessa professione è svolta da diverse figure professionali e da albi obsoleti che permettono la professione anche agli ingegneri elettronici oltre a quelli edili e civili, dove anche gli stessi colleghi Architetti, dirigenti delle aree tecniche comunali, progettano edifici sul proprio territorio facendo firmare i progetti alle amanti geometre e istruendo, quindi, le proprie stesse pratiche edilizie, cambia i toni della questione.

Se consideriamo i dati degli studenti iscritti alle Facoltà di Architettura europee vediamo che la tendenza continua a crescere, infatti uno studente di architettura su 2,7 in Europa è sempre italiano. Anche facendo riferimento agli Stati Uniti le cose non cambiano. Abbiamo 76.000 studenti iscritti contro i 45.000 d’oltreoceano che diventano ogni anno oltre 6.000 nuovi architetti in Italia e 8.356 negli Usa.

Le possibilità professionali sono ridottissime a causa dell’immobilismo della pianificazione imposto dalle correnti ambientaliste delle amministrazioni locali e dai potentati economico-politici, le parcelle sono ridotte perché devono competere anche con quelle dei geometri, e la qualità degli edifici è scadente per la poca esperienza professionale e l’incapacità delle università nel formare completamente la figura professionale dell’Architetto.

Da questo presupposto facciamo un salto indietro e ripartiamo dall’inizio, proprio dalle università, cercando di capire passo dopo passo il futuro di chi vuole diventare architetto. La prima domanda è: quanto tempo impiega uno studente di Architettura a laurearsi in Italia?

La ricerca parte dal sito web del Ministero dell’Istruzione, dell’Università e della Ricerca (MIUR). Per quanto riguarda i fuoricorso il 58% di questi si laurea con almeno 4 anni fuoricorso. Ovvero ci mette minimo 9 anni al conseguimento della Laurea.

Ma questo dato generico nasconde al suo interno diverse realtà. Se da un lato abbiamo piccole realtà come Ascoli dove l’88,2% degli studenti si laureano con al massimo due anni fuoricorso e nessuno va oltre il terzo, dall’altro abbiamo facoltà come Pescara che detiene il record negativo con la stessa percentuale dell’88,2% di studenti fuoricorso da almeno 4 anni. Segue al secondo posto la Sapienza di Roma con l’86%. Al terzo posto troviamo la Federico II di Napoli con l’81,6% e Firenze al quarto con “solo” il 77,3% di fuoricorso da almeno quattro anni.

Queste 4 Facoltà insieme costituiscono il 37,6% della popolazione studentesca di Architetti. Quindi possiamo dedurre che oltre un terzo degli studenti italiani che studiano Architettura invecchia nelle facoltà fino almeno ai trent’anni. Solo questo sarebbe sufficiente per renderci conto di quanto sia grave la situazione. Innanzitutto notiamo subito che le uniche Facoltà che funzionano e che hanno una percentuale di fuoricorso contenuta entro il 30% (che comunque è un range abbastanza generoso) sono quelle che hanno al massimo 1000 iscritti, quindi le piccole Università e i distaccamenti. Infatti Le percentuali maggiori di fuoricorso spesso le troviamo nei grandi atenei con eccezioni come il Politecnico di MIlano, che è la facoltà con la popolazione maggiore di studenti di architettura e che ha solo il 23,8% di fuoricorso. Eccezione al contrario è ancora Pescara che nonostante risulti una medio-piccola Facoltà ha la seconda percentuale più alta di fuoricorso con il 63,6 % solo dopo Napoli con il suo terrificante 76%. Percentuali che crescono ancor di più se prendiamo in esame solo i dati della vecchia laurea quinquennale: 87,4% di fuoricorso a Napoli e 79,1% a Pescara.

In generale comunque a parte questi picchi terrificanti la situazione è preoccupante. Le piccole facoltà anche tutte insieme non sono rappresentative a livello statistico e tranne Milano e in parte Venezia e Roma3 il resto degli Atenei ha oltre la metà degli studenti fuoricorso. Con queste percentuali la Facoltà di Architettura risulta essere nel sistema universitario Italiano uno dei fanalini di coda in assoluto, con l’età anagrafica dei laureati tra le più alte con oltre la metà degli studenti che si laurea tra i 30 e i 34 anni. Le università invecchiano e scoppiano di iscritti, solo il politecnico di Milano conta il doppio di tutti gli studenti di architettura del Regno Unito con oltre 13000 iscritti contro i 7948 studenti di architetura d’oltre manica. Ogni anno ci sono 3000 iscritti in più nonostante le lauree triennali stiano in parte contenendo questo andamento. Arriviamo allora intorno ai tren’anni con una laurea in Architettura e visto che lavoro non c’è si fa un master.

Si moltiplicano di anno in anno master sempre più costosi che in alcuni casi sono solo il frutto di un’operazione di marketing che qualche altro architetto ha inventato perchè anche lui non riuscendo a lavorare come tale cerca di guadagnarsi da vivere nel sistema della formazione d’eccellenza. Spesso con altrettanti scarsi risultati. Altro fenomeno è quello dei dottorati nelle università, altro parcheggio in attesa di futuro impiego, dove al posto di ricerche si fanno le lezioni per il professore di turno che non ha tempo a sufficienza perchè impegnato nel suo studio. Quindi ricapitolando dopo dieci anni all’Università o si fa qualche master o si fanno i dottorati e si arriva ai 33-34 anni. Ancora senza guadagnare un euro, anzi continuando ad “investire” su se stessi. A conti fatti sono usciti dal portafoglio decine e decine di migliaia di euro e ancora non si vede l’ombra di un quattrino.

Rapporti di Vicinato

5 Dicembre, 2007

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Un cittadino nello Utah, Mark Easton, ha una casa con bellissima vista sulle montagne finchè un nuovo proprietario acquista il terreno confinante col suo e ci costruisce una nuova casa.

La nuova costruzione è più alta di 50cm rispetto all’ordinanza comunale così Mark Easton, indispettito per aver perso la sua splendida vista sulle montagne comunica l’irregolarità al comune che ordina al nuovo vicino di abbassare la casa della misura dovuta, con grande dispendio monetario da parte di quest’ultimo.

Recentemente, Mark Easton ha di nuovo chiamato in comune per segnalare che il nuovo vicino ha installato delle nuove finestre sul lato della casa che affaccia verso la sua e che a lui non piace per niente l’aspetto di questa novità.

Addetti del comune così si recano in loco per verificare e questo è quello che si sono trovati davanti…

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Contemporary Art(ist)

30 Novembre, 2007

Italia - Resto del Mondo

26 Ottobre, 2007

Monte Carlo

Montecarlo

 

Rio de Janeiro

Rio de Janeiro

 

Bari

Bari

Traslocando

26 Ottobre, 2007

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BERLINO - Una chiesetta pesante 1000 tonnellate e con sette secoli di storia sulle spalle, ha cominciato il suo viaggio tutta intera, con tanto di mura maestre e mobilia, da Heursdorf a Lorna, distante 12 chilometri, in Sassonia, nell’est della Germania. Il trasporto della chiesa di Emmaus, citata per la prima volta in documenti del 1297, avviene mediante un automezzo speciale. Il trasloco si è reso necessario per fare luogo ad una miniera a cielo aperto di lignite che entro la fine dell’anno raggiungerà la periferia del paesino.

ANCHE GLI ABITANTI DOVRANNO LASCIARE IL PAESE - A quel punto anche tutti gli abitanti, che dopo dieci anni di cause hanno perso ormai ogni possibilità di opporsi, dovranno traslocare a spese della società mineraria Mibrag. La chiesetta in stile romanico e quasi senza finestre, poi trasformata durante il periodo barocco, prende il nome dalla località biblica di Emmaus (vicino a Gerusalemme) molto importante per la dottrina cristiana.

LA BENEDIZIONE DEL PARROCO - Dopo la benedizione da parte del parroco, Thomas Krieger, la chiesetta si è messo in moto a passo d’uomo e prevedibilmente arriverà al Lorna il 31 ottobre, in coincidenza con l’ anniversario della riforma di Martin Lutero nel 1517, cominciata con la pubblicazione delle sue tesi. Il trasloco costerà tre milioni di euro .

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LA TECNICA - Per impedire che la chiesetta possa crollare come un castello di carte per prima cosa è stata realizzata una costruzione in acciaio sotto l’edificio. Domenica e lunedì scorso con martinetti idraulici la chiesa stato sollevata di 160 cm, e da quel punto è stata adagiata sul trasporto speciale. La chiesetta, nel suo viaggio verso Lorna, dovrà superare anche due passaggi a livello e i ponti sui fiumi Wyhra e Pleisse.

Un Blog interessante

15 Ottobre, 2007

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Un’analisi di alcune rotatorie urbane Rotatorie d’Italia

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Circolare a firma del Presidente dell’Ordine degli Architetti della Provincia di Pisa sulle competenze professionali dei tecnici diplomati nell’edilizia Prot.1264/2004 Pisa, 30 luglio 2004

Ai Signori Sindaci

Ai Tecnici degli Uffici Tecnici

Agli Assessori All’Edilizia ed Urbanistica

Ai Colleghi degli Enti Locali ed Amministrazioni pubbliche
Loro Sedi

Oggetto: Competenze professionali (architetto e geometra o perito edile).

Egregi Signor Sindaci, Gentili Tecnici degli Uffici comunali,

questo Consiglio dell’Ordine, in adempimento ai suoi compiti istituzionali, ribadisce la grande importanza del rispetto delle competenze professionali acquisite, a partire dalla completezza del corso di studi e dall’acquisizione dell’Esame di Stato o abilitazione all’esercizio della professione.

La preparazione disciplinare di tecnici che intervengono, in qualsiasi modo, sul territorio, modificandolo in maniera permanente, (come del resto è stato, ancora una volta, recentemente ribadito dalla Magistratura amministrativa, con sentenza n. 254/99), va garantita innanzitutto da parte della Pubblica Amministrazione a tutela del comune interesse, della pubblica incolumità, della salvaguardia del patrimonio ambientale e culturale: beni al di sopra delle parti e delle categorie.

Questo Consiglio rimanendo a disposizione per ogni eventuale chiarimento invia i più cordiali saluti,

IL PRESIDENTE
(Dott. Arch. Giuliano Colombini)

LIMITI COMPETENZE DEL TECNICO DIPLOMATO NEL CAMPO DELLE OPERE CIVILI

Fonti Normative

La fonte normativa da cui discende l’ordinamento professionale che disciplina le competenze del geometra è la seguente:

a)il R.D. 11 febbraio 1929 n.274 Regolamento per la professione del Geometra
b)16.11.1939 n. 2229 Norme per la esecuzione delle opere in conglomerato cementizio semplice od armato
c)Legge 02.03.1949 n.144 Approvazione della tariffa degli onorari per le prestazioni professionali dei geometri
d)Legge 05.11.1971 n. 1086 Norme per la disciplina delle opere in conglomerato cementizio armato normale precompresso e per le strutture metalliche il tutto integrato da una vasta giurisprudenza nonché dal documento emanato dalla Commissione Interministeriale per l’esame dei limiti di competenza dei Geometri Ministero di Grazia e Giustizia Direzione Generale degli Affari Civili e delle Libere Professioni Ufficio VII

Competenze dei Geometri e dei periti edili

In base alla normativa vigente compete al geometra:

-Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di costruzioni rurali ed edifici per uso industrie agricole di limitata importanza
-Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di modeste costruzioni civili compresa la progettazione degli impianti idrosanitari, di fognatura interna all’edificio, elettrici, di riscaldamento (con potenzialità inferiore a 30.000 Kcalh) e di tutti gli altri impianti interni ed al servizio della costruzione progettata
-Progettazione e direzione dei lavori delle strade per la viabilità rurale ed interpoderale, strade di lottizzazione (facenti parte di progetto di lottizzazione redatto da tecnico laureato), strade di cantiere
-Operazioni topografiche, fotogrammetriche e cartografiche,
-Operazioni catastali

Esulano dal campo professionale

Per modesta costruzione di competenza del tecnico diplomato è da intendersi quella costruzione che a prescindere dalle sue dimensioni comporti un limitato impegno progettuale.
Fermo restando che il semplice parametro dimensionale non può essere esaustivo delle problematiche, si ritiene comunque che oltrepassino i limiti della modesta costruzione gli edifici civili che superano una o più delle seguenti condizioni:

-edifici singoli di volumetria superiore a mc. 1200;
-edifici singoli costituiti da più di 6 unità immobiliari o da più di 2 piani fuori terra;
-edifici costituiti dalla ripetizioni di moduli elementari, quando comportino volumetrie superiori a complessivi mc. 2400 o siano costituite da oltre 8 unità immobiliari.

Si ritengono assimilabili alle opere civili le piccole costruzioni artigianali di 1 piano fuori terra con superficie non superiore a mq. 1000

Sono inoltre escluse :

-Tutte le categorie di interventi su edifici ed aree già indicate escluse dalle competenze degli ingegneri in quanto di interesse storico- ambientale

-Sono escluse le opere non civili ovvero:
-Progettazione, direzione dei lavori, calcolo e collaudo di costruzioni con struttura di qualsiasi tipo, a destinazione
-industriale
-funerari
-di culto
-terziaria in genere
-opere pubbliche in genere

-Progettazione e direzione dei lavori di interventi di natura urbanistica a qualsiasi livello
-Piani territoriali
-Piani regolatori
-Piani particolareggiati
-Piani di recupero
-Piani di lottizzazione
-Piani paesaggistici

Nelle attività sopraelencate il geometra può partecipare, per le operazioni tecniche di sua competenza e dietro esplicita dichiarazione del suo contributo, collaborando con figure tecniche di altre categorie professionali competenti ed incaricate del progetto generale.

Comportamento dell’architetto membro di commissioni tecnico - consultive

L’Architetto - commissario edilizio svolge funzioni di organo consultivo del Sindaco e tra i suoi compiti, vi è la vigilanza circa le competenze professionali, funzione peraltro molto delicata poichè in presenza di esercizio abusivo della professione (art. 348 C.P.) oltre alle conseguenze penali per chi ha commesso il fatto, tutti gli atti amministrativi rilasciati dagli enti preposti sono illegittimi e quindi inefficaci, rimanendo comunque da valutare le eventuali responsabilità civili

tutto ciò visto e considerato

il Consiglio dell’Ordine degli Architetti, Pianificatori, Paesaggisti e Conservatori della prov. di Pisa approva il presente documento invitando, a partire dalla data odierna, tutti gli iscritti a qualsiasi titolo appartenenti a commissioni tecniche edilizie od urbanistiche

ad uniformarsi, ad applicare ed a far applicare

le seguenti direttive in merito alla valutazione ed interpretazione giuridica delle norme vigenti in materia di limitazione delle competenze professionali delle diverse categorie tecniche.

In caso l’Architetto - commissario rilevasse la sussistenza di alcuni dei motivi di incompetenza professionale sopra riportati dovrà emettere il seguente parere da far mettere a verbale:

Si esprime parere contrario all’approvazione della pratica, in quanto le opere in oggetto non rientrano nella sfera delle competenze professionali del tecnico progettista a norma del vigente regolamento della professione di geometra R.D. 11.02.1929 n. 274 ( ovvero : di ingegnere ed architetto R.D. 23.10.1925 n.2537)

Nel caso la pratica dovesse essere approvata, nonostante il parere contrario dell’Architetto commissario dovrà far mettere a verbale la seguente richiesta:

Si richiede l’emissione, da parte del Sindaco, di parere motivato in ordine alla valutazione dei requisiti tecnici, qualitativi e quantitativi considerati a giustificazione della legittimità del rilascio dell’atto amministrativo di approvazione, in ordine alla presunta sussistenza della competenza professionale del tecnico firmatario del progetto.

Inoltre ogni caso rilevato dovrà essere tempestivamente comunicato al Presidente dell’Ordine degli Architetti che, accertata la violazione, provvederà a promuovere tutte le azioni giuridiche e legali atte a tutelare la figura professionale dell’architetto ed i pubblici interessi di cui la categoria è responsabile.

Si ricorda che la non osservanza della presente deliberazione da parte degli iscritti - commissari si configura come violazione delle norme deontologiche.

Autore

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Orientamenti giurisprudenziali in materia di progettazione di edifici in cemento armato e limiti di competenza dei geometri

1. Premessa.
È illegittima – per violazione delle norme sulle competenze dei professionisti tecnici – la concessione edilizia (ora permesso di costruire) per la realizzazione di un edificio non rurale, di ampie dimensioni, con ossatura in cemento armato, rilasciata da un’amministrazione comunale sul progetto firmato da un geometra, poiché tale figura di professionista non laureato non è abilitata a redigere la progettazione e dirigere i lavori con riguardo a simili interventi edificatori, neppure se si tratta di capannoni industriali sostanzialmente prefabbricati e precalcolati. Né l’operato del geometra può ritenersi legittimo per la circostanza che il progetto e la successiva direzione lavori delle strutture edilizie in conglomerato cementizio siano stati affidati – e concretamente svolti – da un ingegnere o un architetto, ogniqualvolta il geometra abbia firmato in proprio gli elaborati, come responsabile dell’intero intervento edilizio.

È quanto ha stabilito (recte, ribadito) il Consiglio di Stato con la recente pronuncia della Quinta Sezione 16 settembre 2004, n. 6004 (peraltro identica alla successiva sentenza n. 6005/04, di pari data), sostanzialmente riprendendo quanto già precisato dallo stesso Collegio, una decina di mesi or sono, con la decisione 1° dicembre 2003, n. 7821, ed in contrasto, invece, con quanto statuito, sempre dalla Sezione Quinta, con la pronuncia 4 giugno 2003, n. 3068.

2. Le competenze dei geometri per le opere in cemento armato.

Prima di analizzare la vicenda di specie e le motivazioni addotte dal Supremo Consesso amministrativo, nella decisione in commento, pare opportuno evidenziare i parametri normativi – sì come delineati dall’intervento interpretativo della giurisprudenza – dell’attività professionale dei geometri, la quale è, a tutt’oggi, disciplinata dall’art. 16 del R.D. 11 febbraio 1929, n. 274.

La norma citata individua molteplici attività – indicate dalla lettera a) alla lettera q) – che vanno dalle operazioni topografiche di rilevamento e misurazione, a quelle di tracciamento di strade poderali e consorziali ed, eventualmente, di strade ordinarie e di canali di irrigazione, dalla misura e divisione di fondi rustici, nonché di aree urbane e di modeste costruzioni civili, alla stima di aree e di fondi rurali, anche ai fini della concessione di mutui fondiari e delle procedure di espropriazione, dalla stima dei danni prodotti ai fondi rustici dalla grandine o dagli incendi, alla valutazione di danni colonici alle diverse culture, dalle operazioni di stima di scorte morte, di consegna e riconsegna dei beni rurali e relativi bilanci e liquidazioni, alle funzioni puramente contabili ed amministrative nelle piccole e medie aziende agrarie.

Per quanto attiene più specificamente agli incarichi di progettazione e direzione lavori di strutture edilizie1, la lettera l) dell’articolo citato stabilisce la competenza di tale professionista non laureato per la realizzazione di costruzioni rurali e di edifici per uso d’industrie agricole, precisando che deve comunque trattarsi di semplici strutture ordinarie, ivi comprese anche piccole costruzioni accessorie in cemento armato, che non richiedano tuttavia calcoli complessi e che non rischino di risultare pericolose – per il tipo di utilizzazione a cui possono essere destinate – per l’incolumità degli esseri umani.

La successiva lett. m) della medesima norma fissa, invece, la competenza del geometra in relazione agli edifici di carattere civile, ma non fa alcun accenno alla possibilità o meno – per tali professionisti – di progettare e realizzare anche strutture in conglomerato cementizio, precisando semplicemente che debba trattarsi, in ogni caso, di costruzioni «modeste».

Oltre a tali disposizioni, che potremo definire più prettamente sostanziali, non va dimenticato l’apporto – per certi versi contrastante – della legge 2 marzo 1949, n. 144, che, nel recare le tariffe professionali dei geometri, descrive, all’art. 57, le diverse categorie di opere per le quali i detti tecnici hanno il diritto di percepire i relativi onorari: ebbene, con particolare riguardo alla realizzazione di costruzioni civili con struttura in cemento armato, la norma citata non sembrerebbe escludere tout court la competenza del geometra, ma solamente per quanto attiene alla progettazione e direzione di costruzioni asismiche.

A non rendere affatto più agevole l’interpretazione della disciplina in esame, è intervenuta – a suo tempo – anche la normativa sulle opere in conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, di cui alla legge 5 novembre 1971, n. 1086, il cui art. 2, nel ridisciplinare la progettazione e direzione lavori delle opere in cemento armato, richiamava non solo i tecnici laureati, ma faceva espresso riferimento anche alle figure professionali dei geometri e dei periti edili, precisando soltanto che tutti potevano sottoscrivere i relativi progetti nei limiti delle rispettive competenze2. Né si discosta di molto il testo dell’art. 64 del D.P.R. 6 giugno 2001, n. 380 (Testo unico in materia edilizia), che regola oggi la materia: la norma attuale non richiama più in maniera specifica i tecnici non laureati, ma risulta comunque formulata in modo del tutto generico, in quanto si limita a parlare di «tecnici abilitati» senza precisazione alcuna, imponendo solo il semplice (o semplicistico) rispetto delle competenze stabilite dalle leggi sugli ordini e sui collegi professionali.

3. L’interpretazione della giurisprudenza amministrativa.

A fronte di un substrato normativo così eterogeneo e scarsamente coordinato, l’interpretazione fornita dal Giudice amministrativo – intervenuta per lo più a dirimere controversie in materia di costruzioni civili, atteso che i limiti delle competenze professionali relativamente ai fabbricati rurali hanno dato adito senz’altro a minori contestazioni – è venuta delineando due diversi orientamenti.

a) Da un lato, l’interpretazione letterale più rigida dell’art. 16 del citato R.D. n. 274/29 esclude che, in mancanza di ogni ulteriore specificazione da parte della lettera m) della norma stessa, possa essere rimessa ad un geometra la progettazione e la direzione lavori di opere civili in conglomerato cementizio, in quanto senz’altro riservate, per legge, agli ingegneri ed agli architetti.

Secondo tale più restrittiva impostazione, la disciplina normativa in esame riconosce ai tecnici non laureati la facoltà di progettare lavori comportanti l’impiego di cemento armato esclusivamente per le piccole costruzioni accessorie di edifici rurali, ovvero adibiti ad uso di industrie agricole, ai sensi della lettera l) del medesimo art. 16, mentre, per gli edifici di tipo civile, la competenza dei geometri è limitata alle sole costruzioni di modeste dimensioni, con divieto di progettare opere per cui vi sia impiego di cemento armato, tale da implicare, in relazione alla destinazione dell’opera, un pericolo per l’incolumità della persone, stante l’evidente favore che le varie norme pongono per la competenza esclusiva dei tecnici laureati3.

b) Dall’altro lato, si rinviene, invece, un’interpretazione meno ingessata, che appare comunque maggioritaria nella giurisprudenza dei Giudici amministrativi, e che non esclude tout court dalla competenza dei geometri l’attività di progettazione di opere civili in conglomerato cementizio, precisando solamente che la competenza professionale del tecnico non laureato sarebbe limitata alle costruzioni aventi dimensioni modeste, tali da non comportare pericolo per la pubblica incolumità, nell’ipotesi di difetto strutturale4.

In quest’ottica, è stato precisato che «al fine di valutare l’idoneità del geometra a firmare il progetto di un’opera edilizia che, pur essendo di modeste dimensioni, comporta l’uso di cemento armato, occorre considerare le concrete caratteristiche dell’intervento, senza che a tal fine possano essere prefissati criteri rigidi e fissi, essendo necessario considerare tutte le particolarità della concreta vicenda, anche alla luce dell’evoluzione tecnica ed economica del settore edilizio»5.

Del pari, il Collegio di Palazzo Spada aveva evidenziato già qualche anno fa che «… la competenza dei geometri alla progettazione, direzione e vigilanza di modeste costruzioni civili non trova alcuna limitazione o preclusione nella relativa struttura in cemento armato e dovendo anzi tenersi conto della specifica cultura di tali professionisti accresciuta dall’evoluzione delle relative conoscenze tecniche»6.

Un tanto premesso in linea generale, si tratta ora di analizzare gli specifici precedenti giurisprudenziali sulla realizzazione di costruzioni industriali, essendo questa la materia del contendere anche nel caso deciso dalla sentenza in commento.

In proposito, la casistica è assai ampia e non sempre univoca.

Da un lato, si rinviene una pronuncia anche relativamente recente del Tribunale amministrativo abruzzese, che ha giudicato del tutto legittima la realizzazione dell’ampliamento di un capannone industriale di circa 296 metri quadrati, con elementi metallici prefabbricati e con tamponatura perimetrale attraverso pannelli parimenti prefabbricati, pur se il previo titolo edilizio era stato rilasciato sulla scorta del progetto sottoscritto da un geometra7.

Dall’altro lato, tuttavia, la più consolidata giurisprudenza amministrativa è di segno opposto, stante la difficoltà di definire costruzione «modesta» un edificio artigianale-industriale, che presenta generalmente dimensioni assai rilevanti.

In proposito, può ricordarsi una pronuncia di fine anni Ottanta del T.A.R. Veneto8 – a sua volta confermata in sede d’appello9 – con la quale è stata annullata la concessione edilizia rilasciata dal sindaco di un Comune del veneziano, per la costruzione di un capannone destinato ad uffici e a laboratorio artigianale, ed avente un volume di mc. 3866, con una superficie coperta di mq. 750 e un’altezza massima di m. 6,85. In quell’ipotesi, il Consiglio di Stato ha rilevato che il progetto riguardava la realizzazione di un complesso edilizio di notevoli dimensioni, poggiante su fondazioni costituite da pali e pilastri in cemento armato e con i solai in laterocemento, ed ha, quindi, considerato evidente che, per dimensioni e caratteristiche costruttive, il fabbricato non poteva essere definito una «modesta costruzione civile»10.

Lo stesso Tribunale amministrativo per il Veneto è tornato a pronunciarsi sul medesimo problema anche in anni a noi più vicini, e ha ribadito ancora una volta la propria posizione, ripetendo che esula dalla competenza di un geometra la progettazione di un’opera edilizia complessa comprendente due ampi corpi di fabbrica in cemento armato, parte con destinazione residenziale e parte con destinazione commerciale e direzionale11.

Analogamente, si rinviene una decisione del T.A.R. Marche della metà degli anni Novanta del secolo scorso, la quale ha precisato che, in base alla disciplina normativa in materia, è senz’altro riservata agli ingegneri e agli architetti iscritti all’albo la progettazione di un capannone industriale di notevoli dimensioni, che risulti realizzato con strutture in cemento armato, a nulla rilevando che tali strutture siano prefabbricate e precalcolate12.

4. L’orientamento del Giudice civile e penale.

Per completezza, pare opportuno dare uno sguardo anche alla posizione assunta dalla giurisprudenza del Giudice civile e penale, analizzando quali siano le ripercussioni derivanti – sui piani anzidetti – dall’eventuale violazione delle competenze professionali dei tecnici dell’edilizia.

Sotto il profilo privatistico, l’interpretazione assolutamente consolidata della Cassazione tende senz’altro ad escludere la competenza dei geometri nel campo delle costruzioni civili, ove si adottino strutture in cemento armato, ritenendo che la progettazione e direzione di tali opere – a prescindere dalla loro importanza – sia comunque riservata agli ingegneri e agli architetti iscritti nei relativi albi13. In buona sostanza, la Suprema Corte si basa sul dettato strettamente letterale dell’art. 16 del R.D. n. 274/29 e, sulla scorta di tale normativa, ha più volte ribadito che la competenza dei geometri, al di fuori del campo delle costruzioni rurali, deve ritenersi limitata alla progettazione, direzione lavori e vigilanza solo di modeste costruzioni civili, con esclusione di quelle che comportino l’adozione, anche soltanto parziale, di strutture in cemento armato, e qualunque sia l’importanza dell’edificio in questione.

Il Giudice di legittimità ha, cioè, precisato che tanto la progettazione quanto la direzione dell’esecuzione di opere in conglomerato cementizio, semplice ed armato, riservata per legge agli ingegneri ed agli architetti, esulano dalla competenza professionale dei geometri, «…cui è riconosciuta esclusivamente la facoltà [...] di progettare lavori comportanti l’impiego di cemento armato – solo per piccole costruzioni accessorie di edifici rurali ovvero adibiti ad uso di industrie agricole – di limitata importanza, di struttura ordinaria e che non richiedano, comunque, particolari operazioni di calcolo, tali, in definitiva, da non poter comportare, per loro destinazione, pericolo alcuno per l’incolumità delle persone»14.

In particolare, è stato evidenziato che «L’interpretazione letterale e logico-sistematica delle disposizioni di cui alle lett. l) ed m) dell’art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, che segnano i limiti della competenza del geometra in materia di costruzioni rurali e civili, permette di ritenere che l’abilitazione difetti in ogni caso in cui le strutture abbiano una funzione statica ed al tempo stesso siano in conglomerato cementizio armato, la cui presenza, per ciò che riguarda in particolare le costruzioni civili, vale come elemento pregiudizialmente estraneo alla nozione recepita dalla norma, anche se di esse possano ricorrere gli altri elementi quantitativi e qualitativi»15.

Del resto, secondo l’insegnamento della giurisprudenza, tale disciplina professionale non è stata modificata neppure a seguito dell’entrata in vigore della legge sulle opere in conglomerato cementizio (L. 5 novembre 1971 n. 1086) o di quella relativa alle costruzioni in zone sismiche (L. 2 febbraio 1974 n. 64), in quanto entrambe tali discipline si sono limitate a recepire la previgente ripartizione di competenze tra le diverse figure di professionisti, sia pure senza un esplicito richiamo delle fonti normative, e non hanno aggiunto – in favore dei geometri – alcuna nuova competenza rispetto a quelle già previste dal R.D. n. 274/29 succitato16. In maniera esplicita, è stato chiarito: «L’art. 2 della L. 5 novembre 1971 n. 1086, recante disposizioni per la disciplina delle opere di conglomerato cementizio armato, normale e precompresso ed a struttura metallica, nell’indicare i professionisti abilitati alla costruzione e alla progettazione di tali opere, fa espressamente salvi i limiti delle singole competenze professionali: pertanto l’astratta possibilità, implicita nella generica previsione normativa, che anche le categorie meno qualificate dei geometri e dei periti industriali edili progettino ed eseguano opere in cemento armato, in concreto si riduce solo a quanto rientra nelle loro specifiche competenze, come delimitate dai richiamati ordinamenti professionali, e dunque, per quanto riguarda in particolare la professione del geometra, a quelle individuate dall’art. 16, R.D. 11 febbraio 1929 n. 274»17.

La conseguenza più rilevante, sul piano pratico, si rinviene senz’altro nel combinato disposto di cui agli artt. 1418, 2229 e 2231 del codice civile: la norma di cui al primo comma dell’art. 1418 c.c. stabilisce, in linea generale, che «Il contratto è nullo quando è contrario a norme imperative»; a sua volta, l’art. 2229 c.c. prevede che «La legge determina le professioni intellettuali per l’esercizio delle quali è necessaria l’iscrizione in appositi albi o elenchi»; e, infine, l’art. 2231 c.c. sancisce in maniera categorica che «Quando l’esercizio di un’attività professionale è condizionato all’iscrizione in un albo o elenco, la prestazione eseguita da chi non è iscritto non gli dà azione per il pagamento della retribuzione». Ciò significa che l’eventuale attività svolta da un geometra oltre i limiti della propria competenza professionale – e, dunque, in violazione della norma imperativa dettata dall’art. 16 del Regio Decreto anzidetto – comporta la nullità del contratto d’opera professionale concluso tra il committente ed il tecnico, onde viene meno il diritto di quest’ultimo a percepire il compenso per l’attività svolta18. Nullità che, in caso di azione giudiziaria intentata dal geometra contro il suo cliente, può essere rilevata anche d’ufficio dal Giudice, ai sensi dell’art. 1421 c.c.19.

È un principio generale, infatti, che il diritto al compenso per l’attività professionale si riferisce unicamente alle prestazioni comprese nelle competenze istituzionali della categoria, onde la giurisprudenza ha chiaramente precisato: «Al professionista che abbia esercitato, malgrado la nullità dell’incarico conferitogli contra legem, un’attività riservata ad una categoria diversa da quella dell’albo nel quale sia iscritto – come nel caso di geometra che abbia espletato attività riservate agli ingegneri ed architetti – ai sensi dell’art. 2231 c.c. non spetta alcun compenso, neppure in base all’azione generale di arricchimento senza causa, salva la sua responsabilità per le conseguenze dannose derivate al committente dall’indebita accettazione dell’incarico professionale in relazione al mancato adempimento degli obblighi con esso assunti»20.

Passando, invece, al piano penale, si deve avere riguardo al disposto sanzionatorio di cui dell’art. 348 c.p., il quale stabilisce che chiunque abusivamente esercita una professione, per la quale è richiesta una speciale abilitazione dello Stato – e, quindi, anche il geometra che, esorbitando dai limiti delle proprie competenze professionali, svolga un’attività riservata ai tecnici laureati – è punito con la reclusione fino a sei mesi o una multa da 103,00 euro a 516,00 euro21.

Quanto all’interpretazione sostanziale della materia, va detto che nulla cambia in concreto, rispetto all’impostazione civilistica dianzi evidenziata, stante la tendenziale interpretazione parimenti restrittiva delle disposizioni di cui al R.D. n. 274/29.

In proposito, e pur potendosi rinvenire qualche eccezione, proprio con riguardo alla specifica ipotesi di realizzazione di capannoni industriali22 – la Suprema Corte penale ha più volte precisato che «…i geometri non possono progettare o dirigere costruzioni in cemento armato di tipo civile, neppure di modesta entità: […]. La lettera della legge non può lasciar dubbi al riguardo, considerato che l’unica disposizione che abilita i geometri alle opere di cemento armato fa riferimento alle costruzioni rurali o di industria agricola, mentre la disposizione che riguarda le costruzioni civili non menziona assolutamente le opere in cemento armato»23.

5. La possibilità di collaborazioni professionali fra tecnici.

Dopo aver esaminato il riparto di competenze tra professionisti tecnici, per come delineato dalla giurisprudenza, ed aver evidenziato le limitate competenze spettanti – in maniera autonoma – a quelli non laureati, si tratta ora di verificare se siano, invece, ipotizzabili delle forme di collaborazione tra geometri, da un lato, ed ingegneri o architetti, dall’altro, tali da consentire anche ai primi di intervenire nella progettazione di edifici civili, che non possano, tuttavia, definirsi opere modeste, e prevedano anche l’utilizzo di strutture in conglomerato cementizio.

Sul punto, è da dire che, in anni più risalenti, i Giudici amministrativi accedevano ad un’interpretazione senz’altro formale dell’art. 3 della legge sulle strutture in cemento armato n. 1086/71, il quale stabiliva che «Il progettista ha la responsabilità diretta della progettazione di tutte le strutture dell’opera comunque realizzate», e da ciò desumevano che un geometra incaricato della progettazione di un edificio non poteva, comunque, delegare ad un tecnico laureato l’elaborazione dei calcoli delle strutture in conglomerato cementizio, poiché spettava sempre al professionista principale – colui che aveva ricevuto l’incarico dal committente – l’onere di assumersi la responsabilità di tutta l’opera edilizia da realizzare, compresa la parte relativa ai calcoli strutturali24.

Viceversa, in anni a noi più vicini, la parte più sensibile della giurisprudenza amministrativa ha mutato orientamento, passando dalla succitata interpretazione meramente formalistica del suddetto art. 3 L. n. 1086/71, ad un interpretazione più sostanziale e più attinente alla ratio della norma, onde si rinvengono pronunce che hanno evidenziato come i limiti di competenza dei tecnici non laureati nella progettazione di opere civili in cemento armato siano inderogabilmente stabiliti dalla legge non per garantire la buona qualità dell’edificio in progetto sotto i profili estetico e funzionale, bensì con il chiaro intento di assicurare l’incolumità delle persone che andranno ad utilizzare l’edificio ultimato. In quest’ottica, dunque, la sola circostanza che rileva è che i calcoli statici delle strutture siano esatti e che tutte le soluzioni tecniche finalizzate alla pubblica sicurezza siano idonee25.

Sotto questo profilo, certe sentenze della Giustizia amministrativa hanno allora precisato che, per le opere in ordine alle quali è prescritto l’intervento di un tecnico laureato, non è comunque necessario che un ingegnere o un architetto redigano personalmente l’intero progetto, essendo invece sufficiente che essi ne effettuino una concreta supervisione e se ne assumano la relativa responsabilità, dopo aver verificato la correttezza di tutti i calcoli statici, nonché l’idoneità di tutte le soluzioni tecniche adottate, ai fini della tutela dell’incolumità degli esseri umani26.

Tale impostazione è stata, da ultimo, confermata dal Consesso di Palazzo Spada, con la decisione della Quinta Sezione 4 giugno 2003, n. 3068 – già citata in premessa – la quale ha riformato la sentenza di primo grado – che, al pari della pronuncia qui in esame, aveva giudicato del tutto irrilevante la collaborazione professionale tra un geometra ed un ingegnere – rilevando come l’art. 3 della legge 1086/71 sulle opere in conglomerato cementizio (ora art. 64, comma 4, del D.P.R. 380/01) non imponga alcun divieto a forme di collaborazione tra diverse figure di professionisti nell’ambito di un medesimo lavoro progettuale.

Ebbene, poiché, nel caso giudicato dall’anzidetta pronuncia n. 3068/03, un ingegnere aveva sottoscritto il progetto nella sua qualità di progettista e direttore lavori delle opere strutturali – le uniche esorbitanti dalla competenza del geometra – così assumendosene la relativa responsabilità, il Consiglio di Stato ha ritenuto legittimo il contemporaneo intervento di un geometra, nel suo limitato ruolo di tecnico incaricato della sola parte architettonica dell’edificio, per il quale ruolo soltanto quest’ultimo professionista doveva ritenersi responsabile.

Nel rilevare, quindi, che le due diverse professionalità tecniche – ciascuna per quanto di propria competenza – si erano completate a vicenda, coprendo la responsabilità dell’intera progettazione, il Consiglio di Stato, in quell’occasione, ha accolto il ricorso in appello, giudicando del tutto legittima la concessione edilizia a suo tempo rilasciata dall’amministrazione comunale.

Sulla stessa falsariga, si pone, inoltre, una – sia pur isolata27 – pronuncia della Corte di Cassazione penale, che ha avuto modo di confermare una sentenza di merito, mandando assolto un tecnico non laureato – rispetto al contestato delitto di abusivo esercizio di una professione, ex art. 348 c.p. succitato – per la progettazione di un capannone di circa 8.200 metri cubi di volume, su tre piani, e con strutture portanti in cemento armato28.

In quel caso, la Suprema Corte ha preso le mosse dalle norme che approvano le tariffe professionali dei tecnici non laureati (periti edili e geometri), giudicandole un utile ausilio per interpretare e, dunque, definire, l’ambito delle competenze delle diverse figure di professionisti del settore. Di qui, ha desunto la piena legittimità di una collaborazione professionale tra un tecnico non laureato, da una parte, ed un architetto o un ingegnere, dall’altra, laddove il primo rediga il mero progetto architettonico (ossia predisponga lo schema figurativo dell’ingombro territoriale e dell’impatto ambientale dell’edificio), ed il secondo provveda al progetto esecutivo, occupandosi dei calcoli delle strutture. Poiché, in quella fattispecie, si era appunto verificata una simile collaborazione tra professionisti, la Suprema Corte penale aveva valutato l’operato del tecnico non laureato a prescindere dalle strutture in conglomerato cementizio (di responsabilità dell’ingegnere), ma ne aveva invece saggiato l’entità in relazione alle soluzioni architettoniche prescelte, secondo un criterio tecnico-qualitativo, e aveva concluso che – sotto questo limitato profilo – il capannone industriale progettato non comportava alcuna difficoltà particolare, ma che anzi rientrava nei moduli più banali delle costruzioni di quel genere.

6. La vicenda di specie e la decisione di Palazzo Spada.

Così individuata la normativa in materia e l’interpretazione fornita dalla giurisprudenza, non resta dunque che esaminare da vicino il caso che è stato oggetto della sentenza in questione.

Nel corso del 1985, il Comune di Macerata aveva rilasciato ad una società operante nel territorio la concessione edilizia per la realizzazione di un vasto laboratorio industriale prefabbricato, comprendente abitazione, uffici e locali adibiti ad esposizione, avente un’altezza variabile tra m. 5,40 e m. 8,25, una luce di m. 23,20 ed una lunghezza di m. 46. Il tutto sulla scorta di un progetto sottoscritto da un geometra.

Quel titolo edilizio veniva tuttavia impugnato, avanti al T.A.R. per la regione Marche, dall’Ordine degli Ingegneri della Provincia di Macerata, che ne eccepiva l’illegittimità, in quanto rilasciato sulla base del progetto di un geometra, anziché di un ingegnere, benché si trattasse di un’opera molto complessa, e quindi esorbitante – a detta della parte ricorrente – dalle competenze professionali dei tecnici non laureati.

Il Tribunale amministrativo – è la sentenza T.A.R. Marche, 23 maggio 1996, n. 223 – rilevando che l’opera progettata era destinata ad attività industriale e non era da considerarsi di «modeste dimensioni», concludeva che il relativo progetto non poteva effettivamente rientrare nelle competenze di un geometra, ed accoglieva quindi il ricorso, dichiarando l’illegittimità della concessione edilizia per violazione della normativa professionale dei tecnici.

Avverso la detta pronuncia del Tribunale regionale, il geometra interessato proponeva tempestivo ricorso in appello avanti al Consiglio di Stato, sostenendo che la progettazione di quel capannone doveva, invece, considerarsi rientrare nei limiti della sua competenza, sotto almeno un duplice profilo: a) perché si trattava di un edificio di dimensioni modeste, che presentava una struttura elementare e caratteristiche assolutamente normali; b) perché, in ogni caso, la sua attività si era limitata alla predisposizione del progetto di massima ed architettonico, mentre la progettazione esecutiva ed i calcoli delle strutture in cemento armato erano stati effettuati da un ingegnere.

Tali motivi – come già accennato in premessa – sono stati, tuttavia, disattesi dal Giudice di secondo grado, che ha confermato la pronuncia di prime cure, ribadendo l’illegittimità dell’operato del professionista appellante.

Il Consiglio di Stato, con una motivazione magari fin troppo stringata, ha sostanzialmente dato atto dell’esistenza dei due diversi orientamenti giurisprudenziali più sopra evidenziati: da un lato, ha infatti citato due rigidi precedenti che avevano escluso tout court la competenza dei geometri nella realizzazione di edifici in conglomerato cementizio non aventi carattere meramente rurale; dall’altro, ha richiamato una pronuncia di tenore meno restrittivo, che aveva riconosciuto ad un geometra la possibilità di progettare e dirigere i lavori con strutture in cemento armato anche relativamente a fabbricati civili, purché fossero costruzioni «modeste».

Il Supremo Collegio sembra aver condiviso tale seconda impostazione ermeneutica, evidenziando che la «modestia» dell’edificio è l’unico parametro a cui ancorare la valutazione circa la competenza o meno dei tecnici non laureati, ma, nello specifico, ha rilevato che l’edificio in esame – costituito, appunto, da laboratorio industriale, con annessa abitazione, uffici e locali adibiti ad esposizione – non poteva certo considerarsi rientrare tra le strutture di modeste dimensioni.

Infine, ribadendo una precisazione già altre volte operata, i Giudici d’appello hanno dichiarato tout court irrilevante il fatto che il geometra avesse affidato ad un tecnico laureato la progettazione e i calcoli statici delle strutture portanti in cemento armato, attribuendo importanza determinante alla circostanza che la paternità globale del progetto – ciò desumendosi dalla sottoscrizione dello stesso – era senz’altro del solo geometra.

7. Una nuova “bocciatura” per la collaborazione fra tecnici.

Dopo quanto evidenziato in linea generale, nei primi paragrafi della presente indagine, non si può certo sostenere che la pronuncia in commento si ponga in contrasto con l’orientamento giurisprudenziale più consolidato, specie con riguardo alla pressoché univoca interpretazione fornita dalla Suprema Corte sia civile che penale.

Anzi, come già anticipato in premessa, la decisione di Palazzo Spada qui esaminata riprende e conferma in toto quanto già precisato dalla medesima Sezione Quinta con la sentenza n. 7821/03, ribadendo – sulla scorta delle medesime considerazioni contenute nella parte motiva – che un geometra non è assolutamente abilitato a progettare e a dirigere, in proprio, i lavori per la realizzazione di edifici di non modeste dimensioni, comportanti l’utilizzo di strutture in cemento armato.

Ma se tale parte della motivazione potrebbe anche astrattamente condividersi – quantomeno in linea di principio, non potendosi comunque prescindere da una valutazione concreta, caso per caso, circa la natura «modesta» delle opere civili di volta in volta prese in esame – la pronuncia de qua lascia, invece, perplessi laddove sostiene l’assoluta irrilevanza di qualsivoglia forma di collaborazione professionale fra tecnici aventi diversi titoli di studio29.

In realtà, mentre altre sentenze del medesimo Collegio – come la più volte citata Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2003, n. 3068 – hanno compiutamente approfondito la ratio delle norme sulle competenze professionali dei tecnici, ammettendo la possibilità che geometri ed ingegneri o architetti collaborino al medesimo progetto, sulla scorta di considerazioni di diritto ampiamente e congruamente motivate30, la semplicistica esclusione tout court di ogni forma di collaborazione fra professionisti tecnici – operata in questo caso dal Consesso di Palazzo Spada – appare frettolosa e del tutto apodittica, oltre che improntata ad un’interpretazione meramente formale delle norme sulle costruzioni in conglomerato cementizio.

È quasi scontato, dunque, che la decisione in esame non risulti, sul punto, condivisibile, dovendosi invece auspicare – in attesa di un risolutivo intervento del legislatore, nell’interesse delle diverse figure di professionisti e degli stessi committenti privati, che ai primi devono necessariamente rivolgersi – quantomeno una pronuncia dell’Adunanza plenaria, che giunga medio tempore a chiarire i termini della questione, e a porre fine ai questi reiterati contrasti giurisprudenziali, destinati a ripercuotersi negativamente anche sulle pubbliche amministrazioni, che sulle diverse istanze edilizie dei cittadini sono tenute a pronunciarsi.

1 Non rilevano, in questa sede, le attività di altro genere previste nella lett. l) del citato art. 16, quali la realizzazione di piccole opere accessorie inerenti alle aziende agrarie: strade vicinali senza rilevanti opere d’arte, lavori d’irrigazione e di bonifica, provvista d’acqua per le stesse aziende e riparto della spesa per opere consorziali relative, esclusa – in ogni caso – la redazione di progetti generali di bonifica idraulica ed agraria e la direzione dei relativi lavori.
2 In proposito, è appena il caso di evidenziare come tale amplissima formulazione usata dal legislatore si sia dimostrata idonea ad ingenerare i più svariati dubbi interpretativi, quantomeno nell’immediatezza dell’entrata in vigore della detta norma.
3 In termini, per esempio, Cons. Stato, sez. V, 13 gennaio 1999, n. 25, in Appalti urbanistica edilizia, 2001, 47.
4 Cfr. T.A.R. Abruzzo, L’Aquila, 7 ottobre 2002, n. 523, in Foro amministrativo TAR, 2002, 3301; T.A.R. Puglia, Bari, sez. I, 27 febbraio 2002, n. 1089, ivi, 2002, 670. Ma così anche la pronuncia Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 1998, n. 779, in Appalti urbanistica edilizia, 1999, 242, la quale ha precisato che la competenza dei geometri per la realizzazione – con strutture in cemento armato – di piccole costruzioni accessorie di edifici rurali «deve essere estesa, ai sensi dell’art. 16 R.D. 11 febbraio 1929 n. 274, anche alle opere accessorie alle costruzioni civili, fermo restando che deve trattarsi di costruzioni di dimensioni esigue e tali da non presentare particolari problemi strutturali».
5 Cons. Stato, sez. V, 31 gennaio 2001, n. 348, ivi, 2001, 688.
6 In termini Cons. Stato, sez. IV, 9 agosto 1997, n. 784, in Rivista giuridica edilizia, 1998, I, 128; Cons. Stato, sez. V, 12 novembre 1985, n. 390, ivi, 1986, I, 201.
7 T.A.R. Abruzzo, Pescara, 12 luglio 2002, n. 604, in Foro amministrativo TAR, 2002, 2557.
8 T.A.R. Veneto, sez. II, 26 luglio 1989, n. 1093, in I T.A.R., 1989, I, 3525.
9 Cons. Stato, sez. V, 8 giugno 1998, n. 779, in Foro amministrativo, 1998, 1726.
10 In quella circostanza, il geometra appellante aveva sostenuto che, a quella particolare tipologia di edificio, non erano applicabili i normali criteri di competenza, validi per le costruzioni eseguite con metodi tradizionali, trattandosi di un capannone realizzato con elementi prefabbricati, ma il Consiglio di Stato ha replicato che, anche per tal genere di costruzioni, la struttura complessiva dell’edificio e la sua potenziale pericolosità per le persone implicava, comunque, la soluzione di rilevanti problemi tecnici, per cui doveva ritenersi ferma l’estraneità di un simile progetto alla competenza professionale dei tecnici non laureati.
11 T.A.R. Veneto, sez. II, 5 giugno 1996, n. 1166, in Rivista giuridica urbanistica, 1996, 422.
12 T.A.R. Marche, 15 dicembre 1994, n. 339, in Foro amministrativo, 1995, 677.
13 Così Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2000, n. 5873, in Rivista giuridica edilizia, 2000, I, 817; Cass. civ., sez. II, 29 novembre 2000, n. 15327, in Giustizia civile Massimario, 2000, 2470.
14 Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 1997, n. 10365, in Urbanistica e appalti, 1998, 163. Ma cfr. anche Cass. civ., sez. II, 30 marzo 1999, n. 3046, in Giustizia civile Massimario, 1999, 712; Cass. civ., sez. II, 22 ottobre 1997, n. 10365, ivi, 1997, 1980; Cass. civ., sez. II, 2 aprile 1997, n. 2861, ivi, 1997, 517.
15 Cass. civ., sez. II, 28 luglio 1992, n. 9044, in Rivista giuridica edilizia, 1993, I, 29.
16 In tal senso, Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 1996, n. 1157, in Giustizia civile Massimario, 1996, 196; Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 1995, n. 125, ivi, 1995, 22; Cass. civ., sez. II, 19 aprile 1995, n. 4364, ivi, 1995, 856; Cass. civ., sez. II, 5 dicembre 1987, n. 9044, in Rivista giuridica edilizia, 1988, I, 92; Cass. civ., sez. II, 5 agosto 1987, n. 6728, in Foro italiano Repertorio, 1987, 2692.
17 Cass. civ., sez. II, 28 luglio 1992, n. 9044, cit..
18 Sul punto, l’interpretazione del Giudice civile è ampiamente consolidata: Cass. civ., sez. II, 9 maggio 2000, n. 5873, in Appalti urbanistica edilizia, 2001, 500; Cass. civ., sez. II, 15 febbraio 1996, n. 1157, in Giustizia civile Massimario, 1996, 196; Cass. civ., sez. II, 4 gennaio 1995, n. 125, in Giurisprudenza bollettino legislazione tecnica, 1996, 3398.
19 Cass. civ., sez. II, 20 ottobre 1994, n. 8576, in Giustizia civile Massimario, 1994, 1254.
20 Cass. civ., sez. II, 13 gennaio 1984, n. 286, ivi, 1984, 124.
21 In proposito, la giurisprudenza ha evidenziato che la condotta del delitto di cui all’art. 348 c.p. risulta integrata ogniqualvolta ci si trovi in presenza del compimento di atti di esercizio di una professione per la quale sia richiesta una speciale abilitazione da parte dello Stato, insuscettibili di estensione in via analogica e riservati ad essa in via esclusiva, sulla base di un apposito provvedimento normativo. Così Cass. pen., sez. V, 17 ottobre 2001, n. 41142, imp. Coppo, in Cassazione penale, 2002, 3448.
22 È il caso di un Giudice di merito di Belluno, il quale ha giudicato rientrare nella competenza di un tecnico non laureato – nella specie, un perito edile – la predisposizione di un progetto edificatorio inerente un capannone industriale prefabbricato, ancorché avente una volumetria pari a 10.000 metri cubi, e ciò perché – ha sostenuto quel Pretore – la redazione del detto progetto ben poteva ritenersi riguardare un manufatto «modesto», ai sensi dell’art. 16 del R.D. n. 274/29, non avendo comportato la soluzione di complesse problematiche di ordine tecnico. Così Pret. Belluno, 22 giugno 1994, imp. Bonan, in Rivista giuridica edilizia, 1995, I, 274.
23 Così la motivazione di Cass. pen., sez. III, 6 novembre 2000, n. 11287, imp. Brena, ivi, 2001, I, 258. Idem Cass. pen., sez. III, 16 ottobre 1996, n. 10125, imp. Bormolini, ivi, 1998, I, 217; Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 1995, n. 1147, imp. Caruso, in Giustizia penale, 1996, II, 426; Cass. pen., sez. VI, 23 giugno 1988, imp. Baruffaldi, in Cassazione penale, 1990, I, 1469; Cass. pen., sez. VI, 8 luglio 1983, imp. Ciani, in Archivio penale, 1985, 27.
24 Cfr. T.A.R. Umbria, 10 novembre 1981, n. 385, in I T.A.R., 1982, I, 213; T.A.R. Emilia Romagna, Bologna, sez. II, 17 febbraio 1995, n. 71, ivi, 1995, I, 1725; T.A.R. Abruzzo, Pescara, 8 aprile 1982, n. 82, ivi, 1982, I, 1640.
25 Cons. Stato, sez. V, 10 marzo 1997, n. 248, in Foro amministrativo, 1997, 792.
26 Nello stesso senso, cfr. Cons. Stato, sez. V, 29 gennaio 1999, n. 83, in Rivista giuridica edilizia, 1999, I, 515; T.A.R. Marche, 6 dicembre 2001, n. 1241, in Foro amministrativo, 2001, 3277.
27 In senso diametralmente opposto, per esempio, Cass. pen., sez. VI, 10 ottobre 1995, n. 1147, imp. Caruso, cit..
28 Cass. pen., sez. VI, 27 marzo 1995, n. 5416, imp. Dolmen, in Cassazione penale, 1996, 792.
29 Se poi si considera che, oggigiorno, è pressoché impensabile la costruzione di grossi fabbricati senza l’uso di strutture in conglomerato cementizio – ed, in specie, quando si tratta di grandi capannoni industriali – l’interpretazione (ri)fatta propria dal Consiglio di Stato equivale ad escludere tout court i tecnici non laureati dalla progettazione e direzione lavori di tal genere di edifici.
30 Si riveda il paragrafo sub 5) della presente indagine e, più ampiamente, il commento del sottoscritto alla citata pronuncia Cons. Stato, sez. V, 4 giugno 2003, n. 3068: Cemento armato, i contrasti del Giudice amministrativo. Giurisprudenza oscillante sulle competenze professionali, in D&G - Diritto e giustizia, 2003, f. 33, 65.
 
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